Quali sono i giorni feriali, festivi e prefestivi? Come incidono sulla busta paga? Sabato giorno feriale o festivo? Sono queste alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste rispetto al rapporto di lavoro. Partiamo col dire che il contratto di lavoro prevede in capo all’azienda l’obbligo di riconoscere la retribuzione al dipendente a fronte dell’attività manuale e / o intellettuale resa in un determinato intervallo di tempo, di norma coincidente con il singolo mese.
Eccezion fatta per coloro (pensiamo ai collaboratori coordinati e continuativi) il cui compenso è determinato in misura forfettaria la retribuzione erogata dall’azienda è strettamente connessa con la quantità e la collocazione delle ore di lavoro prestate. Analizziamo ora in dettaglio quali sono i giorni feriali, festivi e prefestivi e che effetti hanno sulla retribuzione, sia nel caso in cui si lavori, che nel caso in cui si “goda” delle festività.
Giorni feriali, festivi e prefestivi: come incidono sulla busta paga
Come detto in premessa le conseguenze economiche sulla retribuzione variano a seconda che la prestazione lavorativa si svolga nei giorni feriali, prefestivi o festivi. Esistono inoltre circostanze in cui le festività e le domeniche influenzano il compenso pur non essendo lavorate, ma semplicemente godute.
Oltre alle variabili determinate da “quante” e “quali” sono le giornate lavorate è opportuno considerare le diverse modalità di calcolo della retribuzione.
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L’ipotesi più diffusa prevede il riconoscimento di una retribuzione fissa mensile. Inizialmente riconosciuta a dirigenti, quadri ed impiegati, il compenso cosiddetto “mensilizzato” è stato esteso in maniera significativa anche agli operai, in un’ottica di parificazione con le altre categorie professionali.
In questo tipo di calcolo, l’unità di misura della retribuzione è il mese intero. La conseguenza è presto detta: il compenso lordo è identico in tutti i mesi di vigenza del contratto di lavoro, eccezion fatta per:
- Assunzione o cessazione in corso di mese;
- Assenze non retribuite;
- Lavoro straordinario / supplementare o maggiorazioni per lavoro festivo o notturno.
Al contrario, nei casi residuali di dipendenti retribuiti ad ore, la paga oraria, calcolata in base al compenso individuato nel contratto di lavoro, è moltiplicata per le ore effettivamente lavorate nel mese, eccezion fatta per le assenze.
Quali sono i giorni feriali
Per esclusione, i giorni feriali identificano tutte quelle date dell’anno differenti da festività e domeniche. A seconda dell’orario di lavoro definito nel contratto di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse tra le parti) i giorni feriali sono potenzialmente lavorabili:
- Dal lunedì al venerdì (cosiddetta “settimana corta”);
- Dal lunedì al sabato (cosiddetta “settimana lunga”).
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in misura fissa mensile è superfluo parlare di retribuzione dei giorni feriali. Dal momento che l’unità di misura della stessa è il mese intero, il compenso riconosciuto è identico a prescindere dalle presenze / assenze, eccezion fatta per:
- Lavoro straordinario (reso oltre il limite dell’orario a tempo pieno) o supplementare (prestato oltre l’orario part-time);
- Maggiorazioni per lavoro notturno;
- Assenze non retribuite quali aspettativa non retribuite, sospensioni del rapporto di lavoro, assenze ingiustificate, scioperi.
Discorso diverso per i dipendenti pagati ad ore. In tal caso la retribuzione lorda è pari alle ore effettivamente lavorate nei giorni feriali del mese.
Quali sono i giorni festivi
Sono considerate giorni festivi, oltre alla domenica e alla ricorrenza del Santo Patrono, le seguenti festività religiose e civili:
- Primo giorno dell’anno;
- Epifania (6 gennaio);
- Liberazione (25 aprile);
- Lunedì dopo Pasqua;
- Festa del lavoro (1° maggio);
- Fondazione della Repubblica italiana (2 giugno);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre).
Salvo diverso tra le parti o specifiche previsioni della contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto, durante i giorni festivi, di astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione.
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Festività non lavorate
Le giornate appena citate (eccezion fatta per le domeniche) e quelle considerate come tali dalla contrattazione collettiva se non sono lavorate prevedono in capo al dipendente:
- Nessun importo aggiuntivo se il lavoratore è pagato in misura fissa mensile, in quanto la retribuzione si considera comprensiva dell’incidenza delle festività (eccezion fatta per le festività cadenti di domenica per cui spetta una quota di retribuzione giornaliera di norma pari ad 1/26 del compenso lordo mensile);
- Retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro previsto nel contratto per i dipendenti pagati ad ore, tanto per le giornate festive godute quanto per quelle cadenti di domenica.
Per i lavoratori retribuiti ad ore (eccezion fatta per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) le altre ricorrenze non danno diritto alla retribuzione se l’interessato è sospeso (ad esempio in Cassa integrazione) da oltre due settimane.
Esempio di busta paga
Prendiamo il caso del lavoratore Caio con retribuzione fissa mensile pari ad euro 1.850 lordi. Nel caso in cui non lavori in dicembre a seguito delle festività dell’8, 25 e 26 la sua retribuzione sarà identica a quella dei mesi precedenti e successivi, nello specifico 1.850 euro lordi.
Al contrario, se Caio fosse retribuito ad ore (paga oraria 11,50 euro lordi) con orario a tempo pieno previsto da contratto collettivo pari a 40 ore settimanali, il compenso spettante per ciascuna delle festività godute a dicembre sarebbe:
[11,50 * (40 / 6)] = 11,50 * 6,67 equivalenti ad euro 76,71 lordi.
Festività lavorate
In caso di festività lavorata le ipotesi sono due:
- Se a fronte della prestazione resa non sono previsti riposi compensativi, il lavoratore (sia esso retribuito in misura fissa che ad ore) ha diritto ad un compenso aggiuntivo per lavoro straordinario, calcolato applicando alla retribuzione oraria le maggiorazioni previste dal contratto collettivo applicato;
- Se è previsto un riposo compensativo in misura pari alle ore di lavoro svolte nella festività, il dipendente ha diritto alla sola maggiorazione per lavoro festivo.
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Esempio di busta paga
Ipotizziamo che il dipendente Tizio abbia una retribuzione lorda mensile di 1.950,00 euro ed un orario a tempo pieno. In virtù della festività lavorata (6 ore) del giorno 8 dicembre 2021 Tizio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario aggiuntivo alla retribuzione mensile, maggiorato in misura pari al 30%.
Per calcolare l’importo sarà sufficiente:
- Dividere la retribuzione lorda mensile per il divisore orario previsto dal CCNL (nel nostro esempio 173) ottenendo così la retribuzione oraria 1.950,00 / 173 = 11,27 euro;
- Calcolare il 30% di 11,27 euro equivalente a 3,38 euro;
- Sommare retribuzione oraria e maggiorazione per un totale di 11,27 + 3,38 = 14,65 euro;
- Moltiplicare la retribuzione oraria maggiorata per lavoro straordinario per le ore lavorate il giorno 8 dicembre (pari a 6) ottenendo così 14,65 * 6 = 87,90 euro lordi a titolo di lavoro straordinario festivo.
Di conseguenza, il cedolino del mese avrà come competenze:
Retribuzione mensile | euro 1.950,00 |
Lavoro straordinario festivo | euro 87,90 + |
Totale | euro 2.037,90 |
Discorso diverso se Tizio fosse retribuito ad ore. In tal caso, la paga oraria (pari ad euro 11,27) sarebbe moltiplicata per le ore complessivamente lavorate nel mese (ipotizziamo 176). In aggiunta, l’interessato avrebbe diritto al compenso:
- Per le festività (a dicembre sono tre ciascuna pari a 6,67 ore in quanto l’orario a settimanale è 40 ore);
- Per il lavoro straordinario.
Stiliamo la parte “competenze” del cedolino paga:
Lavoro ordinario (176 * 11,27) | euro 1983,52 |
Lavoro straordinario festivo (come calcolato nell’esempio precedente) | euro 87,90 + |
Festività godute [11,27 (6,67 * 3)] | euro 225,51 + |
Totale | euro 2.296,93 |
Quali sono i giorni prefestivi
I giorni prefestivi sono quelli immediatamente precedenti le domeniche (sabati) e le festività civili e le religiose.
Fatta eccezione per condizioni di maggior favore previste dai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) le giornate prefestive non vengono equiparate a livello economico – normativo alle festività.
A meno che le stesse non coincidano con la domenica o con un altro giorno festivo, il trattamento economico è identico a quello dei giorni feriali potenzialmente lavorabili, sia pure con le distinzioni sopra citate tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o in base alle ore lavorate.