Gli iscritti alla gestione separata INPS hanno diritto nella generalità dei casi e determinate condizioni alla indennità di maternità, di paternità e al congedo parentale. Si tratta di prestazioni che l’INPS eroga per garantire copertura economica ai periodi di non lavoro pre e post gravidanza.
Non tutti possono accedere alle prestazioni citate. E’ necessario essere iscritti infatti in via esclusiva alla Gestione separata. Sono perciò esclusi i soggetti con la doppia iscrizione, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e alla Gestione separata, compresi i pensionati. E’ il caso ad esempio dei lavoratori dipendenti (come tali iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti istituito presso l’INPS) che intrattengono anche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, cosiddette cococo, con conseguente versamento dei contributi alla Gestione separata. Andiamo fare un riepilogo delle cose da sapere rispetto alle prestazioni, prendendo a riferimento la circolare numero 109/2018 dell’INPS, che trovate allegata a fondo pagina.
Maternità, paternità e congedo parentale iscritti gestione separata INPS
Per finanziare le prestazioni erogate per gli eventi di maternità e malattia (oltre agli assegni familiari) gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata versano un contributo ulteriore pari allo 0,72% che si aggiunge allo 0,51% dagli stessi dovuto per finanziare l’indennità di disoccupazione DISCOLL.
Ricordiamo che dal 2018 per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata i contributi sono dovuti in misura pari al 34,23% di cui 33% a finanziamento delle prestazioni pensionistiche o per l’invalidità, 0,72% per le prestazioni temporanee (maternità, malattia e assegni familiari), 0,51% per l’indennità di disoccupazione DISCOLL. Per gli iscritti invece ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati l’aliquota scende al 24% (interamente destinata al finanziamento dei trattamenti pensionistici o di invalidità).
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L’onere contributivo alla Gestione separata è per 2/3 a carico del committente e 1/3 trattenuto al collaboratore. L’intera somma (compresa la quota trattenuta al collaboratore) viene versata dal committente con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo quello di corresponsione del compenso.
Sempre il committente deve comunicare mensilmente all’INPS con invio telematico della denuncia UNIEMENS i dati retributivi e tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi. L’UNIEMENS dev’essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di riferimento.
Ma ora vediamo nello specifico a chi e per quanto spettano le prestazioni economiche INPS su elencate.
Indennità di maternità gestione separata
Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che versano il contributo dello 0,72%. L’indennità spetta per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 successivi.
In caso di parto prematuro i giorni di assenza obbligatoria non goduti si sommano a quelli spettanti nei 3 mesi successivi. In pratica, tutti i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto si aggiungono ai 3 mesi di astensione post parto.
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L’INPS si occupa di erogare direttamente l’indennità previa domanda in via telematica. La prestazione spetta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Indennità di maternità in caso di adozione
In caso di adozione (nazionale o internazionale) o di affidamento preadottivo di un minore i 5 mesi di congedo decorrono:
- Dal giorno successivo quello dell’ingresso del minore in famiglia (per l’adozione nazionale);
- Dall’ingresso del minore nel territorio nazionale (per l’adozione internazionale).
In quest’ultimo caso il congedo può essere goduto anche prima dell’ingresso del minore in Italia durante i giorni all’estero necessari per incontrare il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In quest’ultimo caso l’ente che si è occupato dell’adozione certifica:
- Durata della permanenza all’estero;
- Data di ingresso del minore in Italia.
Sospensione dell’indennità di maternità in caso di ricovero
In caso di ricovero del neonato la madre o il padre possono sospendere la decorrenza del congedo a prescindere dalla causa del ricovero e a patto che le condizioni di salute siano compatibili con la ripresa del lavoro.
Paternità gestione separata INPS
Il diritto è esteso anche al padre (adottivo o affidatario) in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre e, in caso di adozione o affidamento, nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta. In questi casi si parla di indennità di paternità e spetta per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo restante che sarebbe spettato alla madre.
Condizioni per l’indennità di maternità e paternità
Per ottenere l’indennità di maternità, la collaboratrice deve rispettare le seguenti condizioni:
- Iscrizione alla Gestione separata;
- Versamento del contributo dello 0,72% per almeno 3 mesi nei 12 precedenti i 2 anteriori al parto;
Per l’indennità di paternità, le condizioni sono:
- Iscrizione alla Gestione separata;
- Versamento del contributo dello 0,72% per almeno 3 mesi nei 12 precedenti i 2 anteriori al parto;
- Morte, grave infermità della madre o abbandono, nonché affidamento esclusivo del bambino al padre.
Le indennità non spettano a coloro che sono iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esempio in virtù di un rapporto di lavoro dipendente) o pensionate.
Indennità di maternità e paternità iscritti gestione separata: quanto spetta
L’indennità è pari all’80% di 1/365 della retribuzione imponibile INPS, derivante dalle attività di collaborazione o libero professionali e risultante dai versamenti con modello F24 da parte del committente, percepita:
- Nei 12 mesi “solari” antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria (quando l’anzianità di iscrizione alla Gestione separata è pari o superiore ai 12 mesi);
- Per il numero di mesi lavorati prima dell’assenza (quando l’anzianità contributiva è inferiore ai 12 mesi).
In caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione l’evento è trattato come malattia. Se invece avviene dopo il 180° giorno l’evento è da qualificarsi a tutti gli effetti come parto, con conseguente diritto all’indennità di maternità per i cinque mesi successivi.
Congedo parentale per la gestione separata
Oltre all’indennità di maternità, gli iscritti alla Gestione separata che versano lo 0,72% possono beneficiare di un trattamento economico a carico dell’INPS, cosiddetto “congedo parentale”.
La prestazione spetta nel limite massimo di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino.
Congedo parentale nel primo anno di vita del bambino
In caso di godimento del congedo nel primo anno di vita del bambino, l’indennità INPS spetta a condizione che il contributo dello 0,72% sia stato versato per almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’astensione. L’indennità è pari al 30% del reddito su cui viene calcolato il contributo dello 0,72%; viene determinato con le stesse regole previste per l’indennità di maternità.
Il congedo parentale spetta anche a prescindere dal requisito contributivo sopra citato, ai genitori che hanno titolo per ricevere l’indennità di maternità / paternità. Il contributo economico è pari al 30% della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità per astensione obbligatoria.
Congedo parentale nel secondo e terzo anno di vita del bambino
Per ottenere l’indennità INPS per i periodi di congedo fruiti nel secondo e terzo anno di vita del bambino è richiesto il versamento di almeno 3 mensilità del contributo dello 0,72% nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione dal lavoro.
L’indennità è pari al 30% del reddito su cui viene calcolato il contributo dello 0,72%, determinato con le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria.
Limite complessivo del congedo parentale
I periodi di congedo parentale fruiti da entrambi i genitori anche in altre gestioni o casse previdenziali, non possono eccedere i 6 mesi.
Circolare INPS numero 109 del 16-11-2018
A completamento della guida alleghiamo la circolare INPS di riferimento per conoscere nel dettaglio tutte le modalità di fruizione delle suddette prestazioni in favore degli iscritti alla gestione separata INPS.
Circolare INPS numero 109 del 16-11-2018 (279,1 KiB, 919 hits)
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