Il fringe benefit è una voce addizionale alla retribuzione del dipendente, corrisposta dal datore di lavoro sotto forma di bene o di servizio (rientra fra i compensi in natura). Fra i fringe benefits più diffusi troviamo i buoni pasto, il telefono aziendale, il pc aziendale e l’auto aziendale a uso promiscuo (usata cioè sia per lavoro che nel tempo libero). L’azienda decide quali e quanti dipendenti hanno diritto ad un determinato benefit.
Il problema che sorge rispetto alla retribuzione in natura e in particolare rispetto al fringe benefit auto aziendale a uso promiscuo è il computo ai fini contributivi e fiscali; posto che la stessa rappresenta comunque un arricchimento del dipendente. Non paliamo infatti di autoveicoli aziendali usati solo per lavoro, ma anche per l’uso di tutti i giorni. Pertanto la concessione al dipendente in uso anche promiscuo dell’auto aziendale è considerato un fringe benefit, ovvero un reddito maturato in relazione a compensi diversi dal denaro, soggetto a tassazione, come indicato all’ articolo 51 del Tuir. In questa guida vediamo quindi come calcolare tale compenso in natura e come questo incide in busta paga e sulla tassazione Irpef.
Aggiornamento: con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle ACI, ovvero le nuove tabelle elaborate dall’Automobile club che servono per il calcolo, in base al tipo di veicolo e a seconda della quantità dell’uso privato, dell’esatta maggiorazione dell’imponibile da aggiungere a quello da lavoro dipendente per il 2023, per chi fruisce di tale beneficio.
Fringe benefit auto aziendale: come funziona la tassazione
Una volta compreso significato di fringe, ovvero dei “vantaggi marginali” passiamo ora al capitolo tassazione del fringe benefit in busta paga
Per prima cosa chiariamo che, con esclusivo riferimento ai veicoli, le ricadute INPS / IRPEF si differenziano in base a:
- auto concessa ad esclusivo uso aziendale: in tal caso non rileva ai fini contributivi e fiscali;
- veicolo concesso ad uso promiscuo (aziendale e privato): soggetto a contributi e tasse in base ad un valore convenzionale che identifica l’utilizzo del mezzo per motivi personali;
- auto o altro veicolo concesso ad esclusivo uso privato: rileva ai fini fiscali e contributivi secondo il valore normale del bene.
Sulla tassazione dei veicoli ad uso promiscuo prevista dall’articolo 51 comma 4 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al DPR n. 917/1986 si registrano le modifiche ad opera della Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) a decorrere dal 1° luglio 2020, con cui si è introdotto un sistema di tassazione differenziato in base alle emissioni dei veicoli.
Analizziamo la normativa in dettaglio.
Fringe benefit auto aziendale con contratto stipulato sino al 30 giugno 2020
In caso di contratti di concessione stipulati sino al 30 giugno 2020 per auto immatricolate fino al 30 giugno 2020, continua a valere la percentuale del 30%, applicata erga omnes prima delle modifiche operate dalla Legge n. 160/2019, da applicare sull’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolata in base alle tabelle ACI aggiornate annualmente.
Il discrimine temporale (ante o post 30 giugno 2020) si riferisce, come chiarito dall’Agenzia entrate con la Risoluzione numero 46/E del 14 agosto 2020, al “momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente”.
Sempre l’ADE nella Risoluzione 46/E ha precisato che la percentuale del 30% proseguirà “per tutta la durata del contratto” di assegnazione.
Auto aziendale con contratto stipulato dal 1° luglio 2020
Discorso diverso rispetto a quanto appena descritto per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° luglio 2020, assegnati in uso promiscuo al dipendente sulla base di contratti stipulati a decorrere dalla predetta data.
In tal caso si applicano le modifiche intervenute con la Manovra 2020, caratterizzate da una percentuale variabile in funzione dei livelli di emissione di anidride carbonica, da calcolare sempre con riferimento all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, definita dalle tabelle ACI:
- In presenza di valori di emissione di Co2 non superiori a 60 grammi per chilometro la percentuale è pari al 25%;
- Se i valori di Co2 sono compresi tra 61 e 160 grammi per chilometro la percentuale da applicare è il 30%;
- 50% per valori di Co2 compresi tra 161 e 190 grammi per chilometro;
- 60% se la Co2 presenta valori pari o superiori a 191 grammi per chilometro.
Veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020
Un regime particolare si applica per i veicoli:
- Assegnati con contratto stipulato dopo il 1° luglio 2020;
- Immatricolati fino al 30 giugno 2020.
Sempre la Risoluzione n. 46/E dell’ADE ha chiarito che in queste fattispecie il “benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.
Posto che sulle modalità di calcolo non si segnalano indicazioni dell’Agenzia entrate, una soluzione operativa potrebbe essere quella di determinare, sulla base delle tabelle ACI, il costo dei chilometri percorsi nell’interesse dell’azienda, valore che dovrà essere poi sottratto a quello normale del bene.
Tabelle Aci valide per il 2023
Di seguito il link ad ognuna delle undici tabelle dell’Aci valide per il 2023 in riferimento a specifici gruppi di veicoli:
- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione
- autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli a benzina fuori produzione
- autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione
- autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione
- autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione
- motoveicoli
- autocaravan
Le suddette tabelle rilevano sia per i rimborsi chilometrici per auto propria sia per il calcolo dei fringe benefit per uso promiscuo di veicoli aziendali.
Esempio auto aziendale fringe benefit: calcolo annuale
Una volta individuato il veicolo ed applicata la percentuale sull’importo convenzionale desunto dalle tabelle ACI, non resta che scomputare dal totale le somme eventualmente trattenute al dipendente (o dallo stesso corrisposte) comprensive di IVA.
Nessun ammontare dev’essere soggetto a contributi e tasse nel caso in cui la trattenuta / corrispettivo sia di importo superiore al valore forfettario.
Prendiamo l’esempio del dipendente Caio cui è assegnata a decorrere dal 1° gennaio 2021 un’Alfa Romeo Stelvio 2.0 T, 280 CV, alimentazione a benzina. Dalle tabelle ACI risulta un costo chilometrico pari a 0,8331 euro.
Ipotizzando valori di Co2 compresi tra 161 e 190 grammi per chilometro, la percentuale da applicare al costo chilometrico moltiplicato per 15.000 km sarà del 50%.
Le tabelle in questo ci agevolano avendo già il valore del fringe benefit annuale percentualizzato, nel nostro caso pari ad euro 6.248,40.
Tale sarà l’importo soggetto a contributi e tasse, a patto che l’autovettura resti assegnata ad uso promiscuo a Caio per l’intero 2021.
Trattenute al dipendente e valore mensile / giornaliero
Eventuali trattenute al dipendente (comprensive di IVA) dovranno essere sottratte dal valore imponibile:
- Trattenuta mensile euro 400,00 (comprensiva di IVA al 22%) equivalente a 4.800 euro annui;
- Valore annuo del fringe benefit auto euro 6.248,40;
- Valore effettivo del fringe benefit 6.248,40 – 4.800,00 = 1.448,40 euro.
A questo punto non resta che ottenere l’ammontare:
- Mensile pari ad euro 1.448,40 / 12 = 120,70 euro;
- Giornaliero pari ad euro 1.448,40 / 365 = 3,97 euro.
Assegnazione inferiore all’anno
Come comportarsi se il mezzo è assegnato per un periodo inferiore all’anno? In tal caso è sufficiente dividere il valore annuale (depurato delle trattenute al dipendente) per 365 giorni.
L’importo (giornaliero) del benefit sarà a questo punto moltiplicato per i giorni di calendario di assegnazione del veicolo.
Pensiamo all’esempio precedente ed al veicolo assegnato dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. I giorni di calendario sono 181, di conseguenza il valore complessivo del benefit sarà:
- 248,40 (Alfa Romeo Stelvio valore convenzionale annuo) – 4.800,00 (somma trattenuta al dipendente comprensiva di IVA) = 1.448,40 euro;
- (1.448,40 / 365) * 181 = 718,57 euro.
Soglia fringe benefit di 258,23 euro ( 516,46 per il 2021 e 3000 euro per il 2022)
La determinazione del valore complessivo annuo dell’auto ad uso promiscuo ha lo scopo di determinare se si supera o meno la soglia di 258,23 euro introdotta dalla normativa (articolo 51 comma 3 DPR n. 917/1986).
Il testo di legge prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta” ad euro 258,23 soglia elevata per il biennio 2020 – 2021 ad euro 516,46 ad opera del cosiddetto Decreto “Agosto” (D.l. n. 104/2020).
Pertanto, in assenza di altri benefit, se il valore complessivo dell’auto nel periodo d’imposta:
- Eccede i 516,46 euro (anno 2021) l’intero importo sarà soggetto a contributi e tasse;
- Non eccede i 516,46 euro il benefit sarà esente.
Fringe benefit, auto aziendale in busta paga
In sede di elaborazione della busta paga si dovrà aumentare la quota di retribuzione imponibile ai fini INPS ed IRPEF del valore giornaliero del benefit, moltiplicato per i giorni di assegnazione dello stesso nel mese di competenza del cedolino.
Tornando all’esempio dell’Alfa Romeo Stelvio, una volta stabilito che il benefit supera la soglia di esenzione, in sede di elaborazione del cedolino di Gennaio 2021 si dovrà moltiplicare il valore giornaliero 3,97 euro * 31 = 123,07 euro.
Tale importo dovrà essere sommato alla retribuzione mensile soggetta a contributi INPS.
Una volta effettuato il prelievo contributivo a carico del lavoratore, l’intero ammontare (retribuzione + benefit auto) sarà soggetto al calcolo delle imposte, in base ai vari scaglioni di reddito.
Leggi anche: Calcolo dello stipendio, dal lordo al netto in busta paga
Fringe benefit e TFR
Un orientamento consolidato della Corte di Cassazione ricomprende il controvalore effettivo dell’autovettura (ottenuto scomputando eventuali trattenute al dipendente comprensive di IVA) nel calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
L’esclusione della base di calcolo può tuttavia essere disposta dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello.
Fringe benefit 2023, limite detassato
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2023 il limite di detassazione del fringe benefit torna a 258,23 euro. Nel 2022 tale soglia è stata innalzata a 3000 euro (anche per il pagamento diretto delle bollette dei dipendenti) più 200 euro di bonus benzina.
Leggi anche: Bonus bollette 2022 ai dipendenti fino a 3000 euro: guida aggiornata sui fringe benefit
Limiti auto aziendale: regole d’uso
Talvolta non ci si sofferma sulle regole d’uso del mezzo, spesso non inserite nelle policies aziendali, trovandosi poi in casistiche spiacevoli.
Infatti, una volta stipulata l’assicurazione ed inserito il benefit nel contratto di assunzione, l’Azienda si limita a gestirne i costi, a fare convenzioni per parcheggi, telepass e manutenzioni.
Non ci si sofferma quasi mai a riflettere ed a mettere per iscritto semplici cose dell’ordinario quotidiano, come ad esempio:
- Rispetto del Codice della strada, multe e sanzioni, manleva aziendale, responsabilità del dipendente che guida in stato alterato;
- Se sul libretto di circolazione è stato inserito il nome di chi usi l’auto altrui;
- Dovere e modalità di tempestiva comunicazione su incidenti, guasti e furti;
- Familiari eventualmente abilitati alla guida e ricompresi nell’assicurazione;
- Destinazione d’uso anche nel tempo libero per scopi non estranei al conferimento
(ad esempio divieto di trasportare sostanze pericolose, ingombranti etc.) - Se l’Assicurazione aziendale preveda la copertura kasko o se debba essere il dipendente a risarcire i danni a lui imputabili;
- Divieto di offrire passaggi tramite car sharing o siti di condivisione tragitti.
Sino alle sanzioni disciplinari che ne potrebbero conseguire.
Si pensi al caso in cui il Dipendente presti l’auto ad un familiare per andare in vacanza e ne dovesse conseguire un furto o un incidente. O ancora ad un fermo per stato di ebbrezza con ritiro della vettura: quali danni ne sopporterebbe l’azienda? Ne potrebbero derivare tutte le reprimende del caso, ma non avendolo specificato prima, si ritroverebbe anche dover pagare per il ritiro presso il deposito.