Come vengono retribuite le Festività di dicembre in busta paga? Il mese di dicembre è il periodo dell’anno dove si concentrano di più le giornate festive, con questa guida cerchiamo quindi di fare chiarezza sulle festività Natalizie in busta paga. In corrispondenza delle festività il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro e di percepire comunque la retribuzione. In caso contrario, la prestazione è possibile solo previo accordo tra datore e dipendente.
Per prima cosa andiamo ad elencare le giornate segnate in rosso sul calendario per avere un quadro preciso della situazione. Le giornate festive (oltre alla domenica) per i lavoratori subordinati sono fissate dalla legge:
- primo giorno dell’anno;
- 6 gennaio (Epifania);
- 25 aprile (Liberazione);
- lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.
Ulteriori festività (ad esempio il giorno del Santo Patrono) possono essere previste dai contratti collettivi. Gli stessi dispongono la retribuzione spettante per il mancato godimento della festività del 4 novembre (festa dell’Unità nazionale) spostata alla prima domenica dello stesso mese (cd ex festività soppressa).
Giorni festivi in busta paga, come si indicano
Il corrispettivo legato alle festività è diverso a seconda di:
- Festività non lavorata;
- lavorata;
- cadente di domenica.
Inoltre, la retribuzione da corrispondere varia a seconda che il lavoratore sia pagato:
- In misura fissa (indipendentemente da quante ore lavorative ha ogni mese la retribuzione non cambia fatta eccezione per assenze non retribuite, scioperi, lavoro straordinario);
- Ad ore (in questo caso la retribuzione varia da mese a mese a seconda delle ore lavorabili e/o retribuite).
Grande rilevanza hanno poi le disposizioni dei contratti collettivi, sia per quanto riguarda le somme spettanti per le festività lavorate che per quelle non lavorate cadenti di sabato.
Feste dicembre
Come anticipato in premessa si tratta di un tema, quello delle festività, che merita attenzione soprattutto nel mese di dicembre con la presenza di ben tre ricorrenze:
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere sulle festività in busta paga di dicembre 2020 e come queste devono essere trattate dal datore di lavoro.
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Festività di dicembre in busta paga: 26 dicembre (Santo Stefano)
Nel 2020 la festività del 26 dicembre (Santo Stefano) cade di sabato. Le casistiche che possono presentarsi sono due: festività lavorata o meno.
Festività non lavorata
Ipotizziamo che il dipendente si sia assentato dal lavoro. Per chi è retribuito in misura fissa nel cedolino di Dicembre 2020 spetta la normale retribuzione mensile, senza alcuna variazione a causa della festività del giorno 26. Come ha precisato anche il Ministero del lavoro (Risposta ad interpello n. 1664/2006), in caso di orario su 5 giorni lavorativi il sesto giorno (sabato), salvo diversa previsione del contratto collettivo, risulta già coperto dalla retribuzione in misura fissa. Esempio: impiegato con retribuzione mensile pari ad euro 1.850,00 lordi che svolge il suo orario contrattuale per tutto il mese. Qualora lo stesso non lavori l’8 dicembre, la sua retribuzione nella busta paga del mese sarà sempre di euro 1.850 lordi, come quella di novembre, ottobre e così via.
Per chi è retribuito ad ore nulla cambia a seconda che l’orario di lavoro sia distribuito su 6 o 5 giorni.
Lavoratori a ore (6 giorni a settimana)
Nel primo caso (salvo diversa disposizione del CCNL), per la festività del 26 dicembre spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno previsto dal contratto collettivo.
Pensiamo ad un operaio cui spetti una retribuzione oraria lorda pari ad euro 11,23. L’orario a tempo pieno fissato dal suo contratto collettivo è pari a 40 ore settimanali. Di conseguenza il compenso spettante per l’8 dicembre sarà pari a:
[11,23 * (40/6)] = 11,23 * 6,67 equivalenti ad euro 74,90.
Lavoratori a ore (settimana corta)
Stesso criterio per i dipendenti pagati ad ore con settimana corta (dal lunedì al venerdì): a meno che il CCNL non preveda diversamente la retribuzione oraria dev’essere ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno. Tuttavia occorre evidenziare che secondo la Cassazione (sentenza n. 10132/1993) in caso di settimana corta il compenso dev’essere ragguagliato a 1/5 dell’orario settimanale, anziché 1/6.
Nell’esempio citato poc’anzi applicando il criterio della Cassazione il compenso spettante per l’8 dicembre sarà pari a:
[11,23 * (40/5) = 11,23 * 8 equivalenti ad euro 89,84.
In assenza di ulteriori chiarimenti legislativi e qualora il contratto collettivo nulla preveda in merito, in via prudenziale si consiglia di accogliere la tesi della Cassazione.
E’ opportuno fare attenzione ai quei contratti collettivi (pochi per la verità) che in aggiunta alla normale retribuzione mensile (variabile o fissa) prevedono un’ulteriore somma per la festività cadente di sabato, sulla falsariga del trattamento previsto per le festività cadenti di domenica. Il CCNL Trasporto Merci dispone ad esempio che per le festività cadenti di sabato, in aggiunta alla retribuzione mensile, spetta una somma pari ad un giorno di lavoro, calcolato in base ad 1/22 della retribuzione mensile.
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Festività lavorata
Qualora il dipendente lavori il 26 dicembre è opportuno distinguere:
- Se gli viene riconosciuto un riposo compensativo in altra giornata (ad esempio concessione di un giorno di riposo lunedì 10 dicembre), oltre alla retribuzione per il sabato lavorato dev’essere corrisposta la sola maggiorazione (prevista dal contratto collettivo) per lavoro festivo (il contratto collettivo Commercio e Terziario prevede l’applicazione di una maggiorazione in misura pari al 30%);
- Se l’azienda non gli riconosce alcun riposo compensativo il lavoro prestato il 26 dicembre è da considerarsi lavoro straordinario con l’applicazione di quanto prevede il CCNL per lo straordinario festivo (sempre il contratto collettivo Commercio e Terziario prevede per le ore di straordinario festivo la normale retribuzione oraria maggiorata del 30%).
Festività in busta paga: 8 dicembre (Immacolata Concezione) e 25 dicembre (Natale)
Per l’Immacolata Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre), cadenti rispettivamente di martedì e venerdì, valgono le stesse regole citate per il 26 dicembre, con la differenza che non esistono CCNL che prevedano una quota ulteriore di retribuzione per le festività cadenti nei giorni feriali (escluso appunto il sabato in rari casi).
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Busta paga di dicembre: assenze dal lavoro
In caso di assenze dal lavoro ai dipendenti spetta comunque il compenso per le festività.
Ci si riferisce a chi è assente per:
- Malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, congedo matrimoniale, ferie e permessi, assenze giustificate;
- Sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- Sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.
Per i periodi di assenza coperti da un trattamento economico a carico di INPS o INAIL, il datore deve intervenire per riconoscere una somma che integri quanto già corrisposto dagli enti citati.