I mesi di aprile e maggio sono generalmente ricchi di festività e ponti lavorativi che hanno un impatto importante in termini di busta paga. Può infatti accadere, come nel 2021, che ci siano giorni festivi cadenti di sabato, domenica o semplicemente in una giornata feriale. Gli effetti in termini economici per i lavoratori cambiano in primo luogo se l’interessato è retribuito in misura fissa mensile o ad ore.
Nel primo caso il compenso non subisce variazioni in funzione del numero di giorni in ciascun mese, eccezion fatta per ore:
- lavorate in più, ad esempio per straordinari o lavoro supplementare;
- non retribuite, come sciopero, aspettativa non retribuita, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate o non retribuite;
- a carico degli enti di previdenza o assicurativi (INPS e INAIL), come malattia, donazione sangue, permessi Legge 104, maternità, congedi parentali, cassa integrazione.
Per i soggetti citati, l’impatto delle festività è già compreso nella retribuzione mensile, ad esclusione delle festività cadenti di domenica o in un giorno di riposo, per le quali spetta una quota ulteriore di retribuzione.
Al contrario, i dipendenti pagati ad ore hanno un compenso variabile in funzione dell’attività prestata nelle singole mensilità. Altra variabile è quella legata alla giornata in cui cade la festività, con regole differenti se questa interessa la domenica, un giorno lavorativo o, al contrario, il sabato.
Analizziamo la questione della retribuzione spettante per le festività di aprile e maggio 2021 nel dettaglio.
Pasqua 2021 in busta paga
Il giorno di Pasqua, nel 2021 cadente il 4 aprile, non è considerato quale festività ai fini dell’elaborazione della busta paga, a differenza del Lunedì dell’Angelo che ora analizzeremo.
Lunedì dell’Angelo, retribuzione: festività non lavorata
Il giorno 5 aprile 2021, Lunedì dell’Angelo, è, ai fini della busta paga, considerato quale giorno festivo. Le conseguenze a livello economico per i dipendenti variano a seconda che la festività sia o meno lavorata.
La regola generale è quella per cui i giorni festivi devono essere goduti. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto di non rendere la prestazione mantenendo comunque il compenso.
L’eventuale richiesta dell’azienda di lavorare in un giorno festivo può essere legittimamente rifiutata dal dipendente. E’ tuttavia ammessa la prestazione previo accordo scritto con il datore di lavoro.
Analizziamo innanzitutto cosa accade se la festività del 5 aprile non è lavorata:
- Per i lavoratori pagati in misura fissa mensile nulla cambia, posto che nel compenso lordo (che per sua natura non subisce variazioni in ragione delle ore lavorate, eccezion fatta per straordinari o lavoro supplementare) è già compresa l’incidenza delle festività;
- I lavoratori pagati ad ore hanno al contrario diritto ad un apposito elemento retributivo, denominato di norma “festività goduta”.
E’ opportuno precisare come i dipendenti con qualifiche impiegatizie e, in parte, operaie vengono retribuiti in misura fissa mensile. Fanno eccezione gli operai (ad esempio del settore edile) pagati ad ore.
Questi ultimi, avranno diritto ad un compenso a titolo di festività pari alle ore che avrebbero dovuto prestare nella giornata del 5 aprile.
Può pertanto accadere che l’orario di lavoro sia pari a 40 ore (tempo pieno) distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì. In tal caso, all’interno della busta paga di aprile 2021 sarà liquidato un importo pari a 8 ore di lavoro per il Lunedì dell’Angelo.
Al contrario, il contratto collettivo applicato può prevedere per le festività non godute un compenso calcolato su 6 giorni lavorativi. Riprendendo l’esempio precedente, in caso di orario 40 ore settimanali, per il giorno 5 aprile spetterà la retribuzione oraria moltiplicata per 6,67 (equivalente a 40 / 6).
Lunedì di Pasqua in busta paga: festività lavorata
La busta paga in presenza di festività lavorata, come quella del 5 aprile, varia se al dipendente è riconosciuto o meno un giorno di riposo compensativo.
Nel primo caso, spetterà unicamente la maggiorazione per lavoro festivo (questa nel CCNL Commercio e terziario è pari al 30% della retribuzione oraria).
Al contrario, se non viene concessa una giornata di riposo a fronte della festività lavorata, al dipendente spetta il compenso per:
- Straordinario festivo (per i full-time o i part-time che eccedono l’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato);
- Lavoro supplementare festivo (per i dipendenti part-time).
25 aprile 2021 in busta paga
Il giorno 25 aprile, nel 2021 cadente di domenica, conferisce ai dipendenti il diritto ad un’ulteriore quota di retribuzione a titolo di “festività non goduta”. Tale importo sarà pari a:
- Un ventiseiesimo della retribuzione lorda per i dipendenti pagati in misura fissa mensile;
- Un sesto dell’orario settimanale (moltiplicato per la retribuzione oraria) a beneficio dei lavoratori pagati ad ore (a meno che il contratto collettivo o il datore non prevedano condizioni di maggior favore).
E’ opportuno precisare che nel caso in cui l’orario contrattuale del lavoratore interessi la domenica, questi ha diritto di non svolgere l’attività o, al contrario, previo accordo scritto con l’azienda:
- Rendere la prestazione con diritto ad un giorno di riposo compensativo (più la maggiorazione);
- In alternativa, in assenza di riposo compensativo, ottenere la liquidazione delle ore lavorate come straordinario o lavoro supplementare.
Leggi anche: 25 aprile in busta paga
Festività del 1° maggio: festa dei lavoratori in busta paga
I lavoratori pagati in misura fissa mensile non subiscono alcuna variazione della busta paga in virtù della festività del 1° maggio 2021.
Ciò dal momento che la giornata del sabato è da considerarsi come non lavorativa, feriale a zero ore e non anche festiva, a differenza della domenica.
Al contrario i dipendenti pagati ad ore hanno diritto alla retribuzione oraria moltiplicata per un sesto dell’orario settimanale, ad esempio 6,67 nel caso di un tempo pieno a 40 ore.
Per coloro che lavorano il 1° maggio o hanno un orario lavorativo che prevede la prestazione il sabato, valgono le regole citate per il Lunedì dell’Angelo.
Natura delle somme corrisposte per festività
Le somme erogate a titolo di festività goduta, festività cadente di domenica o, al contrario, a titolo di straordinario festivo o lavoro supplementare, sono a tutti gli effetti soggette a contributi INPS e tassazione IRPEF, al pari della retribuzione ordinaria.