Ferie e permessi (R.o.l. ed ex festività) nel CCNL Contratto Commercio: in questa guida andiamo ad analizzare la parte normativa relativa alle Ferie, Rol e ex festività previste nel CCNL contratto Nazionale del Commercio e terziario.
Negli articoli precedenti abbiamo approfondito temi importanti come malattia e maternità ed ora proseguiamo nell’analisi del CCNL Commercio e Terziario, concentrando la nostra attenzione su un argomento che spesso suscita interrogativi fra i lavoratori: le ferie ed i permessi retribuiti.
Ecco i dettagli.
Ferie contratto commercio
Contratto commercio ferie: i dipendenti, sia quelli a tempo pieno che a part-time orizzontale o verticale, hanno diritto a 26 giorni di ferie nell’anno. Questo significa che il dipendente matura 2,16 giorni per ogni mese di lavoro (2,16 x 12 mesi di lavoro è uguale a 25,92 arrotondato a 26).
Ai fini del computo delle giornate di ferie, il contratto prevede che la settimana sia di sei giorni lavorativi, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana. Pertanto al dipendente che lavora cinque giorni alla settimana (è il caso di chi non lavora il sabato e la domenica) saranno scalati sei giorni per ogni settimana di ferie, non cinque.
Lo stesso vale per il dipendente con un orario part-time verticale, ovvero che lavora solo in alcuni giorni della settimana: anche se l’orario prevede, supponiamo, tre giorni lavorativi, i giorni di ferie scalati saranno comunque sei. I giorni festivi, così come quelli di sopraggiunta malattia, non vengono considerati ai fini del computo delle ferie.
Esempio ccnl commercio ferie
Mese di agosto 2012, dipendente che lavora dal lunedì al venerdì, in ferie tutto il mese.
I giorni trattenuti saranno 26, poiché:
- nella prima settimana (1/4 agosto) saranno trattenuti quattro giorni poichè la settimana è “spezzata”(i primi due giorni cadevano in luglio);
- nella seconda (5/11 agosto) 6 giorni;
- nella terza (12/18 agosto) 5 giorni, essendo il 15/8 festivo;
- nella quarta (19/25 agosto) 6 giorni;
- nella quinta (26/31 agosto) 5 giorni, poiché la sesta giornata (il sabato che cade il 1 settembre) sarà computata sullo stipendio del mese successivo.
Ipotizziamo un residuo di ferie di 30,2 giorni al 31/07/2012. Per verificare la correttezza del computo delle ferie residue sul cedolino di agosto, il dipendente dovrà fare la seguente operazione:
- 30,20 + 2,16 – 26 = 6,36
Importante: maturazione ferie CCNL Commercio
E’ buona norma verificare sulla busta paga la maturazione delle ferie, controllando ogni mese i residui riportati sul cedolino.
Al momento della cessazione del rapporto, il residuo di ferie può essere positivo nel caso in cui il dipendente non abbia goduto tutte le giornate di ferie maturate, o negativo nel caso contrario, ovvero quando il dipendente abbia goduto di più giorni rispetto a quelli effettivamente maturati.
Nel primo caso il datore di lavoro dovrà “liquidare” ovvero pagare in busta paga le ferie non godute; nel secondo caso il datore di lavoro potrà fare una trattenuta sulle spettanze di fine rapporto pari al valore dei giorni di ferie non maturati ma comunque goduti.
Il calcolo del valore di una giornata di ferie è molto semplice: è infatti sufficiente prendere la retribuzione lorda composta dagli elementi fissi della retribuzione (paga base, contingenza, superminimi, scatti di anzianità) normalmente riportata in “testata”, ovvero nella parte alta del cedolino e dividerla per 26. Per calcolare il valore del residuo di ferie, basterà moltiplicare l’importo ottenuto per il residuo stesso.
Esempio calcolo giorni di ferie contratto commercio
- Il rapporto di lavoro cessa il 7/09/2012.
- Il residuo di ferie sull’ultimo cedolino (in questo caso quello di agosto) è positivo ed è pari a 11,06.
- La retribuzione lorda è di 2226,30.
- Il calcolo del valore del residuo di ferie é: (2226,30:26) x 11,06 = 947,03.
Questo è l’importo del residuo di ferie che il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore in sede di cessazione del rapporto.
Permessi retribuiti, R.o.l. ed ex festività nel CCNL Contratto Commercio
Il dipendente a tempo pieno ha diritto a 32 ore di permesso all’anno, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 54 del 5 marzo 1977 e del D.PR 792 del 28 dicembre 1985.
In caso di lavoro part-time, le ore di permesso vengono ragguagliate alla percentuale oraria.
Leggi anche: Differenza tra ROL e permessi: quello che c’è da sapere
Esempio maturazione premessi CCNL commercio
Il dipendente inquadrato come lavoratore part-time al 75% maturerà il 75% di 32 ore, pertanto 24 ore ogni anno.
Questo significa che i dipendenti matureranno mensilmente a 2,66 ore di ex festività (32:12=2,66).
Il dipendente ha inoltre diritto a 56 ore di permesso, chiamate “R.O.L”, (Riduzione Orario Lavoro) nelle aziende al di sotto dei quindici dipendenti ed a 72 ore nella aziende con almeno quindici dipendenti.
Questo significa che i dipendenti matureranno mensilmente 4,66 o 6 ore di R.O.L.
Come le ore di ex festività, anche le ore di R.O.L. devono essere ragguagliate nel caso di lavoro part-time.
CCNL Commercio permessi (o ROL)
Il rinnovo del contratto nazionale siglato a febbraio del 2011, già menzionato nell’articolo relativo alla malattia, ha introdotto anche in questo ambito alcune controverse novità, stabilendo che i dipendenti assunti successivamente alla firma del rinnovo, non maturino ore di R.O.L. per i primi due anni di lavoro; questi dipendenti, per due anni, potranno quindi usufruire delle sole 32 ore annue di ex festività.
ROL CCNL commercio
Dal secondo al quarto anno matureranno il 50% delle ore (quindi 28 ore nelle aziende al di sotto dei quindici dipendenti e 36 in quelle con almeno 15 dipendenti). Solo trascorsi quattro anni dall’assunzione, il dipendente avrà diritto al monte ore pieno.
Al momento della cessazione del rapporto, come nel caso delle ferie, anche il residuo di ex festività e R.O.L. potrà essere positivo o negativo. In caso di residuo positivo il datore di lavoro dovrà liquidare le ore maturate ma non godute; nel caso contrario potrà invece trattenerle dalle spettanze di fine rapporto. Il calcolo del valore di un’ora di permesso retribuito prevede l’utilizzo del coefficiente orario stabilito dal contratto, ovvero 168.
Esempio rol ccnl commercio
- Il rapporto di lavoro cessa il 7/09/2012.
- Il residuo di R.O.L. sull’ultimo cedolino (in questo caso quello di agosto) è positivo ed è pari a 35,06.
- La retribuzione lorda è di 2226,30.
- Il calcolo del valore del residuo di ferie é: (2226,30:168) x 35,06 = 464,60.
Questo è l’importo del residuo di R.O.L. che il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore in sede di cessazione del rapporto.
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