Le ferie rappresentano un momento importante per i dipendenti grazie al quale recuperare le energie psico-fisiche spese al lavoro, oltre che dedicarsi alla famiglia, ai viaggi e alla vita sociale. In Italia molto sentite sono le ferie estive, dato che la bella stagione permette solitamente di fare vacanze al mare e comunque all’aperto, per staccare dalla routine del lavoro e per recuperare preziose energie fisiche e mentali.
Dal momento che i lavoratori dipendenti hanno siglato un contratto, da questo derivano determinati obblighi nei confronti dell’azienda e, al tempo stesso, una serie di diritti, primo fra tutti quello di ottenere comunque copertura economica nel corso dell’assenza.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Chi decide le ferie estive?
L’ultima parola in merito alla concessione delle ferie estive spetta al datore di lavoro, essendo quest’ultimo il soggetto titolare del potere direttivo.
Il Codice civile riconosce all’articolo 2104 il potere dell’azienda di prendere una serie di decisioni in nome del corretto e ordinato svolgimento dell’attività economico – produttiva.
Tra le prerogative rientrano, oltre alle decisioni in merito alla fruizione delle ferie, le politiche retributive, ad esempio quelle in materia di riconoscimento di eventuali superminimi, indennità una tantum o ad personam, ovvero le decisioni riguardanti la modifica delle mansioni.
Considerare anche la posizione del lavoratore
Nel prendere una decisione sulle ferie il datore di lavoro è tenuto, da un lato, a considerare le esigenze economico – produttive dell’azienda (garanzia dello smaltimento di ordini e commesse, ad esempio) e, dall’altro lato, i bisogni e le richieste eventualmente manifestate dai singoli dipendenti.
Come vengono organizzate le ferie estive?
Le ferie estive possono essere di due tipi:
- Ferie collettive, che riguardano contemporaneamente la totalità dei lavoratori ovvero coloro che appartengono a singoli reparti, uffici o sedi, con sospensione totale o parziale dell’attività produttiva;
- Ferie individuali che, per la quantità di lavoratori assenti, permettono all’attività economico – produttiva di proseguire regolarmente.
A seconda del tipo di ferie cambiano le modalità di organizzazione delle stesse. Nella aziende più grandi e strutturate è quasi sempre presente un piano ferie a cui lavoratori e aziende si attengono per organizzare al meglio la produzione e non interrompere i servizi.
Leggi anche: Piano ferie: cos’è, come funziona e come si predispone
Ferie estive collettive
Per organizzare l’assenza di un numero elevato di persone, come accade per le ferie estive collettive, di norma il datore di lavoro utilizza il cosiddetto “piano ferie”.
Il documento, predisposto dall’azienda, contiene i periodi in cui i dipendenti possono inserire le ferie e la quantità (minima e massima) di assenze concesse.
A seconda della realtà aziendale, il piano ferie:
- Nelle realtà di piccole / medie dimensioni, si manifesta sotto forma di un prospetto consegnato ad ogni singolo dipendente, in cui lo stesso riporta, nei periodi autorizzati dal datore di lavoro, in quali giorni / settimane assentarsi;
- Nelle grandi aziende, al contrario, è compilato dal dipendente, ad esempio, online nell’apposita sezione del portale aziendale.
Conclusa la fase di compilazione, il piano ferie è riconsegnato al datore di lavoro che, in ragione di fatti sopravvenuti, può modificarlo.
Le modifiche, ad ogni modo, devono essere comunicate con congruo preavviso e, comunque, prima dell’inizio del periodo di ferie.
Ferie estive individuali
Al di fuori dei periodi di assenza definiti nel piano ferie e delle ipotesi di ricorso alle chiusure collettive, il dipendente può assentarsi nel periodo estivo chiedendo di fruire delle ferie individuali.
In tal caso è il lavoratore a presentare in forma scritta una domanda di ferie al datore di lavoro, il quale può o meno accettarla.
In alternativa, può essere la stessa azienda a imporre delle ferie estive individuali, ad esempio, nelle ipotesi in cui non si esaurisca il periodo minimo di ferie previsto dalla legge.
Considerati i rischi economici per l’azienda, In situazioni simili, la stessa può imporre al lavoratore di consumare le ferie maturate, eventualmente modificando il piano ferie.
Ferie estive, obbligatorio il consenso dell’azienda
Tanto nell’ipotesi di ferie collettive quanto individuali l’assenza del lavoratore dev’essere formalmente accordata dall’azienda.
Il lavoratore non può assentarsi:
- In mancanza del consenso del datore di lavoro;
- A fronte di un diniego del datore di lavoro.
Il dipendente che si assenta per ferie non preventivamente autorizzate dall’azienda può risponderne a livello disciplinare, sino a rischiare, per le condotte di maggior gravità, il licenziamento per giusta causa, senza periodo di preavviso.
Ferie estive, esistono limiti minimi o massimi?
I limiti minimi o massimi per la quantità di ferie estive spettanti al dipendente variano da persona a persona, sulla base di:
- Eventuali ferie arretrate, maturate e non godute in anni precedenti;
- Esigenze economico – produttive dell’azienda;
- Esigenze personali del dipendente stesso;
oltre che in ragione del rispetto della legge.
La normativa, rappresentata dal Decreto legislativo numero 66/2003, dispone infatti all’articolo 10 che, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riguardante specifiche categorie, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite, pari a quattro settimane, dev’essere goduto:
- Per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione, da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo, in caso di richiesta del lavoratore;
- Per le restanti due settimane (o il diverso periodo residuo) entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, fatti salvi i più ampi periodi fissati dalla contrattazione collettiva.
Spetta la retribuzione durante le ferie estive?
I periodi di assenza per ferie rientrano tra le ipotesi per cui spetta la retribuzione a carico del datore di lavoro.
In particolare, il compenso economico è pari a quanto si ha diritto per le ore di lavoro ordinario.
Non è finita qui perché nel corso delle assenze per ferie, maturano, come accade per i periodi lavorati:
- Anzianità di servizio (con conseguente maturazione del diritto agli scatti di anzianità);
- Mensilità aggiuntive, come tredicesima ed eventuale quattordicesima;
- Trattamento di fine rapporto (Tfr);
- Ferie e permessi disciplinati dal Ccnl applicato, come quelli in sostituzione delle festività abolite per legge (cosiddetti “permessi ex-festività”) o per riduzione dell’orario di lavoro (“permessi ROL”).
Da ultimo, la retribuzione riconosciuta nel corso delle ferie è soggetta a:
- Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;
- Tassazione fiscale a carico del dipendente;
oltre a concorrere ai fini del diritto e della misura della pensione.
Ferie estive: si può obbligare l’azienda a concederle?
La funzione delle ferie è principalmente quella di permettere ai lavoratori di sfruttare un periodo di riposo e dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare e sociale.
Vista l’importanza dell’istituto, il dipendente può attivarsi con l’Ispettorato territoriale del lavoro affinché questi imponga al datore di lavoro di consentire la fruizione delle ferie nel rispetto della normativa di legge sopra descritta (articolo 10, D.Lgs. numero 66/2003).
Il dipendente ha altresì la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, oltre che, anche in questo, godere dei periodi di ferie maturati.