Il rapporto di lavoro domestico, ovvero instaurato con colf e badanti (e altre figure affini come baby sitter, governanti, maggiordomi e via dicendo) riprende molte delle caratteristiche proprie di quello dei dipendenti, fra cui ad esempio la disciplina delle ferie e dei permessi. In particolare, il diritto di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alle proprie esigenze familiari e sociali oltre che al recupero delle energie psico-fisiche.
A regolare la materia è il Contratto collettivo Lavoro Domestico, il quale riconosce un certo numero di giorni di ferie oltre a tutta una serie di permessi per:
- Frequentare corsi di formazione professionale;
- Effettuazione visite mediche documentate;
- Lutto familiare;
- Nascita del figlio (per il padre);
- Diritto allo studio (per gli esami annuali);
- Cariche sindacali.
A differenza dei lavoratori subordinati non spettano le ore di permesso per riduzione d’orario (cosiddetti “ROL”) e in sostituzione delle festività soppresse (in gergo “permessi ex festività”).
Vediamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla disciplina delle ferie e dei permessi.
Ferie colf e badanti
La disciplina delle ferie è contenuta nell’articolo 18 del CCNL Lavoro Domestico. Questo prevede per ogni domestico il diritto a 26 giorni lavorativi di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario settimanale.
Il lavoratore straniero può chiedere al datore di accumulare le ferie nell’arco di un biennio così da aver diritto a più giorni di assenza per il rientro in patria.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Queste di regola devono essere godute in via continuativa nonostante sia possibile frazionarle in non più di due periodi all’anno, previo accordo con il datore.
Ferma restando un diversa collocazione, il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze proprie e del lavoratore, deve fissare il periodo di ferie tra giugno e settembre.
Se il lavoratore non ha raggiunto l’anno di servizio maturano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio. Prendiamo il caso di un lavoratore con 4 mesi di servizio alla data in cui richiede le ferie. In questo caso avrà diritto a [(26 giorni di ferie/12) * 4 mesi] = 8,17 giorni di ferie (valore arrotondato).
Retribuzione dei giorni di ferie
La retribuzione spettante per i giorni di ferie è diversa in base al tipo di retribuzione:
- Per i domestici con retribuzione fissa mensile spetta il normale trattamento economico, come se avessero lavorato;
- Per i lavoratori pagati ad ore spetta una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Chi usufruisce anche del vitto e dell’alloggio ha diritto a percepire un compenso sostitutivo convenzionale se nel corso del periodo feriale soggiorna in un altro luogo.
La disciplina dei permessi per colf e badanti
Vediamo i permessi previsti dal CCNL Lavoro Domestico, distinti a seconda dell’esigenza che giustifica l’assenza del domestico.
Permessi per corsi di formazione professionale
Il CCNL ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato, in forza da almeno un anno con lo stesso datore, 40 ore l’anno retribuite per:
- Frequenza di corsi specifici di formazione professionale per collaboratori o assistenti familiari;
- Eventuali attività formative documentate previste dalla normativa e finalizzate al rinnovo del permesso di soggiorno.
Permessi per visite mediche
Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di visite mediche (purché documentate) e cadenti anche solo parzialmente nell’orario di lavoro che avrebbe dovuto svolgere, per un monte ore pari a:
- 16 ore annue per i lavoratori conviventi;
- 12 ore annue per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B, B super e studenti di età compresa tra 16 e 40 anni frequentanti corsi di studio che rilascino un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici;
- 12 ore annue per i lavoratori non conviventi con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore settimanali (per chi ha un part-time inferiore le ore di permesso devono essere riproporzionate).
Datore e lavoratore possono comunque accordarsi per la fruizione di ore di permesso non retribuite.
Permessi per motivi familiari
Il CCNL prevede 3 giorni retribuiti di permesso per la perdita di un familiare convivente o parente entro il 2° grado. Riconosciuti altresì 2 giorni di permesso retribuito al padre lavoratore in occasione della nascita del figlio.
Colf e badanti hanno inoltre diritto ai permessi per lutto per la morte di un familiare convivente o parente entro il 2° grado; si tratta di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi.
Permessi per motivi di studio
I lavoratori che frequentano corsi per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o specifico titolo professionale hanno diritto ad ore di permesso non retribuito. Spetta invece la retribuzione per le ore di assenza per gli esami annuali.
Permessi sindacali
Ai dirigenti delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL Lavoro Domestico spettano 6 giorni all’anno retribuiti per le riunioni degli organi direttivi. Gli interessati dovranno comunicare l’assenza al datore di norma 3 giorni prima presentando la richiesta di permesso rilasciata dall’associazione di appartenenza.
Retribuzione permessi colf e badanti
Per i giorni / ore di permesso retribuito, in assenza di specifiche previsioni del CCNL si ritengono applicabili i criteri di calcolo utilizzati per il trattamento economico delle ferie.
Documentazione necessaria
Le assenze del lavoratore devono essere tempestivamente giustificate al datore presentando idonea documentazione. La giustificazione non pervenuta entro il 5° giorno successivo a quello dell’assenza integra giusta causa di licenziamento.
Sospensioni extra-feriali
Qualora per esigenze del datore (ad esempio si assenta in occasione delle vacanze) si sospende l’attività lavorativa, colf e badanti hanno diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari ad 1/26 del trattamento economico mensile normalmente spettante.
Infine, per gravi e documentati motivi il lavoratore può chiedere un periodo di sospensione non retribuito per un massimo 12 mesi.