Ferie e malattia sono eventi differenti e incompatibili tra loro. Non possono coesistere. La regola generale è che l’evento morboso sospende sempre il periodo feriale. Ma cosa accade quando il dipendente si rimette? Può usufruire comunque delle ferie dopo la malattia o deve posticiparle ad un momento successivo?
Partiamo dal presupposto che la normativa italiana sul lavoro non vieta la fruizione delle ferie dopo l’assenza per malattia; tuttavia bisogna stare attenti ad alcuni fenomeni fraudolenti, in cui ad esempio, il lavoratore fa delle assenze strategiche chiedendo di attaccare le ferie alla malattia e viceversa per allungare i periodi di riposo. In questi casi il datore di lavoro potrebbe prendere dei provvedimenti, ove riuscisse a dimostrare le assenze tattiche si potrebbe arrivare fino al licenziamento del lavoratore.
Analizziamo nel dettaglio la questione partendo dal rapporto tra malattia e ferie.
Rapporto malattia – ferie
Malattia e ferie non possono coesistere. Di conseguenza quale dei due eventi prevale? Sempre la malattia:
- Quando insorge prima delle ferie e si protrae durante le stesse;
- Quando si manifesta durante il periodo feriale.
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Gli stessi effetti sospensivi sono previsti in caso di malattia verificatasi durante la permanenza all’estero. Da verificare inoltre la possibilità di attaccare le ferie ad un periodo di malattia, per interrompere il comporto.
Cosa accade al termine dell’evento morboso? Sul punto è necessario distinguere tra ferie collettive e individuali.
Ferie al termine della malattia: ferie collettive
Se il dipendente si ammala prima o durante le ferie collettive, al termine dell’evento morboso questi potrà godere delle ferie residue e recuperare le altre in un secondo momento. Per ferie collettive si intendono quelle che coinvolgono tutti i dipendenti assegnati a un determinato ufficio / reparto, unità produttiva o azienda.
Ipotizziamo che il reparto produttivo rimanga chiuso per ferie dall’1 al 18 agosto compreso. Il dipendente si ammala dal 29 luglio all’11 agosto. Potrà pertanto godere delle ferie residue dal 12 al 18 agosto mentre i periodi non goduti dall’1 all’11 agosto saranno recuperati in un secondo momento.
Ferie dopo la malattia: ferie individuali
Discorso diverso per le ferie individuali già programmate e autorizzate dall’azienda o dal responsabile. In questi casi, al termine della malattia il dipendente tornerà al lavoro e potrà godere dei periodi di riposo non goduti in un momento successivo.
Deroghe
Le regole sopra citate, sia quelle che riguardano le ferie individuali che quelle collettive, possono essere derogate in meglio da appositi contratti aziendali, prassi o usi interni. Si può ad esempio prevedere che al termine della malattia il dipendente possa godere delle ferie individuali eventualmente residue, come avviene per quelle collettive.
Libro unico del lavoro e cedolino
I giorni di malattia e di ferie devono risultare dal calendario presenze all’interno del Libro unico del lavoro, che ogni azienda deve elaborare e stampare entro la fine del mese successivo quello di competenza. Nello stesso documento si dovrà dare evidenza della retribuzione spettante per ferie e malattia (per quest’ultima si distingueranno gli importi a carico del datore e quelli conto INPS).
Le somme spettanti per i due eventi dovranno altresì risultare dal cedolino o prospetto paga, da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione della retribuzione.
Malattia e ferie: quali differenze
A differenza della malattia, evento morboso che provoca un’incapacità totale o parziale di svolgere l’attività lavorativa, le ferie hanno la funzione di consentire il recupero delle energie psico-fisiche oltre a permettere al dipendente di dedicarsi alla propria vita privata e sociale.
Retribuzione
Dal punto di vista retributivo ci sono notevoli differenze tra ferie e malattia:
- I periodi di ferie sono coperti dalla normale retribuzione a carico dell’azienda, come se il dipendente fosse stato al lavoro;
- I periodi di malattia possono essere totalmente a carico dell’azienda o ripartiti tra quest’ultima e l’INPS.
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Retribuzione dei periodi di malattia
L’onere retributivo dei periodi di malattia differisce a seconda del settore contributivo in cui è inquadrata l’azienda:
- Nel settore industria e artigianato è prevista l’indennità INPS per operai e lavoratori a domicilio, mentre per impiegati, quadri e dirigenti gli eventi morbosi sono totalmente a carico dell’azienda;
- Nel settore commercio l’indennità INPS è riconosciuta a operai, impiegati e lavoratori a domicilio con esclusione di dirigenti e dipendenti di partiti politici e sindacati;
- Per chi è inquadrato nel settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, le malattie di operai, impiegati e dirigenti sono totalmente a carico dell’azienda;
- Nel settore agricoltura la copertura INPS è prevista per operai a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI) con esclusione di impiegati e dirigenti.
Quando la malattia è totalmente a carico dell’azienda spetta la stessa retribuzione dei periodi lavorati. Discorso diverso per l’indennità INPS. La retribuzione dei primi 3 giorni di malattia (cosiddetto “periodo di carenza”) è interamente dovuta dall’azienda mentre per gli altri periodi è opportuno distinguere:
- 50% della retribuzione media giornaliera per le giornate indennizzabili dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 66,66% della retribuzione media giornaliera per le giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno di malattia.
In particolare, la retribuzione media giornaliera (RMG) si calcola sulla retribuzione percepita nel mese o nelle 4 settimane precedenti l’inizio della malattia.
Una volta ottenuta la RMG questa dev’essere percentualizzata (per il 50 o il 66,66%) e moltiplicata per le giornate indennizzabili.
Giornate indennizzabili
I giorni per i quali spetta l’indennità sono diversi a seconda che si tratti di operai o impiegati. Per i primi l’indennità è dovuta per i giorni feriali (compreso il sabato) con esclusione di domeniche e festività.
Per gli impiegati invece la prestazione INPS spetta per tutti i giorni di malattia escluse le festività cadenti di domenica.
Pagamento dell’indennità INPS e integrazione dell’azienda
L’indennità INPS viene generalmente anticipata dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.
Inoltre, se il contratto collettivo applicato lo prevede l’azienda è tenuta ad integrare l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% o una quota inferiore della normale retribuzione.
Mentre l’indennità INPS è esente da contributi ma soggetta a tassazione, l’integrazione aziendale è soggetta sia a contributi che ad IRPEF.
Chi decide quando si va in ferie
La decisione su quante ferie può fare il dipendente e in quale periodo spetta all’azienda in base a quelle che sono le esigenze organizzative e produttive oltre a tenere in considerazione i bisogni e le esigenze dei dipendenti.
Nella pianificazione delle ferie il datore deve tener conto di quanto imposto dalla legge (Dlgs. n. 66/2003). Questa prevede che ogni dipendente maturi all’anno (interamente lavorato) almeno quattro settimane di ferie. Due di queste devono essere godute nell’anno di maturazione mentre le restanti nei 18 mesi successivi il 31 dicembre del medesimo anno di maturazione.
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I giorni di ferie previsti dalla legge devono essere obbligatoriamente goduti, non essendo possibile liquidarne il valore economico in busta paga senza che il dipendente possa astenersi dal lavoro.
Ulteriori periodi di ferie possono essere previsti dalla contrattazione collettiva o aziendale, le quali si preoccupano anche di fissare le regole di maturazione e di godimento.