Le ferie, nell’ambito del diritto del lavoro, sono giornate di astensione dal lavoro garantite al lavoratore dalla legge. Le ferie annuali sono infatti un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente garantito dall’art. 36, 3° comma della Costituzione.
Questo diritto è ispirato da ragioni di tutela dell’integrità fisica, psicologica e di salute del lavoratore dipendente. Un periodo di riposo adeguato permette infatti il recupero psico-fisico del lavoratore, il quale sarà quindi pronto ad affrontare un altro periodo di lavoro, senza conseguenze per la sua salute.
Ferie, normativa di riferimento
il riposo del lavoratore è, come detto sopra, un diritto costituzionale, la cui normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 2109 c.c. e nel D. lgs. 66/2003, articolo 10 come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004 il quale dispone che:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (comma 1).
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Fino ad ora abbiamo visto che le ferie:
- sono un diritto irrinunciabile
- non sono monetizzabili (tranne in alcuni casi specifici)
- vanno godute per periodi minimi e continuativi durante l’anno.
Come vanno fruite le ferie
In ogni caso quindi i periodi feriali maturati vanno fruiti:
- per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione;
- le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Per il periodo di due settimane consecutive normalmente è la contrattazione collettiva a regolarne la fruizione.
Nella maggior parte dei casi comunque è il datore di lavoro decide in base alle esigenze aziendali il periodo in cui questi potranno goderne.
Per quanto riguarda invece le restanti due settimane, la prassi vuole che possano essere fruite anche in maniera frazionata e comunque entro i successivi 18 mesi dalla maturazione.
Entro il mese di giugno di ogni anno il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione dovuta sulle ferie maturate l’anno precedente e non ancora godute.
Calcolo ferie
In generale ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie non inferiori a 4 settimane, o superiore se previsto dal CCNL.
Ma come si calcolano le ferie? Per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato le ferie maturate sono pari a quelle previste dal CCNL per ogni anno di servizio.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato si procede invece con il calcolo cosiddetto a ratei mensili.
- Si divide il numero di giorni di ferie annuali previste dal CCNL per il numero di 12 mesi per ottenere così il rateo.
- il risultato si moltiplica per il numero di mesi (o frazione se superiori a 15 gg) lavorati e si ottiene il numero di giorni di ferie
In caso di part-time o tempo parziale non si riducono le ferie ma semplicemente si riproporzionano all’orario di lavoro o alle giornate settimanali prestate.
Ferie imposte dal datore di lavoro
Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di concordare con il lavoratore il periodo di ferie, anche se come detto, le prime 2 settimane maturate coincidono quasi sempre con periodi di chiusura aziendale, che è deciso unilateralmente dall’azienda.
I periodi feriali imposti dal datore di lavoro devono essere anticipati per iscritto al lavoratore con largo anticipo, per permettergli di organizzarsi in base alle sue esigenze.
Ferie e periodo di preavviso
Altro limite da tener conto è che durante il periodo di preavviso, di licenziamento o di dimissioni, le ferie imposte dal datore di lavoro o quelle richieste dal lavoratore, non sono legittime.
Queste ferie di fatto allungano il periodo di preavviso, tranne se non vi è rinuncia del lavoratore al periodo di preavviso di licenziamento.
Leggi anche: Le problematiche nel godimento delle ferie
Divieto di monetizzazione delle ferie
La legge prevede espressamente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Il datore di lavoro non può retribuire il lavoratore per le ferie maturate e il lavoratore non può rinunciarvi in cambio di retribuzione.
In base a questo principio le ferie maturate e non godute non possono essere inserite in busta paga in costanza di lavoro, se non in alcuni casi specifici:
- al termine dei contratti a tempo determinato: si pensi ad esempio ai lavoratori stagionali, che maturano le ferie mensilmente ma non ne usufruiscono, in questo caso le ferie possono essere pagate con l’ultima busta paga;
- in caso di dimissioni (anche per pensionamento) o di licenziamento: come nel caso precedente se al termine del rapporto di lavoro, per dimissioni o licenziamento, vi siano delle ferie maturate e non godute queste andranno inserite nell’ultima busta paga.
Ferie e malattia
Relativamente alla maturazione delle ferie, in linea generale nei periodi di malattia si continuano a maturare le ferie come se fossero giorni normali di lavoro, fino al raggiungimento del periodo di comporto.
Altro aspetto importante da considerare è che, se normalmente segnalati al datore di lavoro, i periodi di malattia interrompono le ferie.
Cioè se il lavoratore si ammala o si fa male mentre è in malattia e invia un regolare certificato di malattia all’azienda, la malattia non si sostituisce alle ferie, ma le interrompe.
Questo perchè, come prevede la Costituzione, le ferie servono al recupero psico-fisico del lavoratore; recupero che non può evidentemente avvenire in periodi di malattia.
Come maturano le ferie
In linea generale le ferie maturano:
- durante i periodi di maternità obbligatoria e puerperio;
- in malattia o infortunio sul lavoro, entro il periodo di comporto;
- nei periodi di permesso per compiti presso i seggi elettorali;
- nel periodo di congedo matrimoniale;
Le ferie al contrario non maturano:
- nel congedo parentale;
- in malattia e infortunio oltre i periodi di comporto;
- durante le assenze ingiustificate;
- nei periodi di permesso e congedo non retribuiti;
- in congedo per malattie del bambino;
- nell’aspettativa per ricoprire cariche elettive politiche o sindacali.