Esenzione dalla visita fiscale: chi ne ha diritto e come ottenere l’esonero dalla reperibilità negli orari delle visite fiscali per dipendenti privati e pubblici? I lavoratori assenti dal lavoro per malattia in linea generale devono sottostare al controllo delle visite fiscali da parte dei medici INPS: solo in alcuni casi è previsto un esonero dalla vista fiscale. Ovvero una esenzione dalla reperibilità, e di conseguenza l’eventuale assenza non è considerata ingiustificata.
Nel momento in cui il lavoratore è malato ha il preciso dovere di avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro della sua assenza e farsi rilasciare dal proprio medico curante il protocollo del certificato telematico inviato all’INPS. Per tutto il periodo della malattia, inoltre, il lavoratore è tenuto a rispettare la reperibilità presso il domicilio comunicato all’INPS perché soggetto ad un’eventuale visita fiscale.
Vediamo invece quando è escluso dall’obbligo di reperibilità e che differenza c’è con l’assenza giustificata dalla vista fiscale.
Fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale
La visita fiscale è il mezzo attraverso cui può essere effettuato un accertamento sanitario legato alle condizioni di salute del lavoratore.
I controlli possono avvenire durante tutta la settimana ed anche nelle giornate festive, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori del settore privato;
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti del settore pubblico.
Assenza alla visita fiscale
In caso di assenza durante le fasce orarie di reperibilità il medico rilascia un avviso per il lavoratore recante invito a presentarsi direttamente il giorno successivo ad una visita di controllo, questa volta ambulatoriale.
L’assenza in ogni caso viene comunicata all’INPS e conseguentemente al datore di lavoro.
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Esonero dalla visita fiscale
La possibilità di esonero dalla visita fiscale, ovvero di esclusione dalle fasce orarie di reperibilità differisce se il lavoratore è nel settore privato o pubblico. Non bisogna confondere inoltre l’esenzione dalla reperibilità con l’assenza giustificata, che vedremo dopo.
L’esonero infatti è riportato già nel certificato medico di malattia INPS rilasciato dal medico curante. Si ricorda inoltre che, come precisato dall’INPS, l’esonero riguarda la reperibilità, ma non il controllo.
Circolare INPS numero 95 del 07-06-2016 (331,2 KiB, 0 hits)
Patologie esenti da visita fiscale
L’esenzione viene concessa qualora l’assenza del lavoratore sia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria oppure da quelle patologie legate all’invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Esenzione visita fiscale: dipendenti pubblici
Per i lavoratori del settore pubblico è il DM n. 206/2017 ad indicare quale esonero:
- le patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- le malattie per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr n. 834/1981 o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto)
- e quelle connesse alla situazione di invalidità civile riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Assenza giustificata alla visita fiscale
Vi sono anche casi in cui non vige nessun esonero dalla visita fiscale, ma l’assenza viene comunque considerata giustificata.
Primo fra tutti vi è il ricovero, in cui per ovvie ragioni si è giustificati in caso di assenza.
Rimane sempre poi la possibilità di un’assenza per giustificato motivo.
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Giustificato motivo di assenza
Sono considerati giustificati motivi di assenza durante le fasce di reperibilità:
- i casi di forza maggiore;
- le situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
- la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
- ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio (come specificato dalla Cassazione, con la sentenza n. 10661/2016).
Esemplificando, quindi, possono essere considerati giustificate le assenze dovute a trattamenti terapeutici urgenti, oppure a visite mediche non conciliabili con orari differenti dalle fasce di reperibilità, o altresì il recarsi dal proprio medico per chiudere la malattia e farsi autorizzare il rientro anticipato al lavoro.
In ogni caso il lavoratore deve prestare molta attenzione ad allontanarsi dal proprio domicilio durante l’orario di reperibilità, in particolare perché a seguito dell’assenza non giustificata può essere sanzionato dal datore di lavoro.
Per ovviare a queste situazioni spiacevoli il lavoratore è bene che consulti preliminarmente il proprio contratto di lavoro, in quanto potrebbe specificare come comportarsi in caso di assenza e quale comportamento adottare nei confronti del datore di lavoro.
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