La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato il parere n. 3/2015 con il quale fornisce la sua interpretazione in merito alla possibilità di fruire dell’ esonero contributivo per co.co.co. stabilizzati.
In particolare il parere fa riferimento alla stabilizzazione, dal 1° gennaio 2016, di collaborazioni coordinate e continuative nel rispetto delle disposizioni contenute nel dlgs n.81/2015 sul riordino dei contratti e alla possibilità di fruire dell’esonero contributivo, previsto dal Ddl Stabilità 2016.
La Fondazione Studi sottolinea che lo sgravio si può riconoscere anche per l’assunzione degli ex collaboratori autonomi. La stabilizzazione prevista dal Jobs Act, infatti, non è da considerarsi un obbligo legale “preesistente”, ma un procedimento volontario.
Esonero contributivo per co.co.co. stabilizzati
E’ stato chiesto di conoscere il parere della Fondazione Studi sulla possibilità per un’azienda di fruire dell’esonero contributivo, previsto dal DDL di stabilità 2016, in caso di stabilizzazione di collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 1° gennaio 2016 nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2015.
È sempre più attuale il tema del “destino” dei collaboratori coordinati e continuativi, con le nuove norme che si prefiggono il superamento del lavoro a progetto e proponendone la stabilizzazione con le modalità ed i criteri estesi all’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015.
La vigenza completa delle nuove disposizioni, con la riconduzione al rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni “etero-organizzate” è fissata al 1° gennaio prossimo. È stato posto il problema della compatibilità dei rapporti di lavoro subordinato instaurati per effetto della stabilizzazione di cui all’art. 54 con l’esonero contributivo riconosciuto dal Ddl stabilità 2016 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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