Elemento perequativo, questo sconosciuto. Sarà capitato a molti di sentir parlare, soprattutto in sede di rinnovo dei contratti collettivi, di un elemento della retribuzione garantito ai lavoratori di determinate realtà o che, al contrario, non percepiscono in busta paga importi ulteriori rispetto a quella che è la paga minima prevista dal Ccnl applicato.
Questo emolumento retributivo deve infatti la sua introduzione agli accordi tra rappresentanti dei datori di lavoro, da un lato, ed associazioni sindacali, dall’altro, siglati in sede di stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Trattandosi di un istituto di origine contrattuale (non previsto per legge) il suo riconoscimento non è garantito ai lavoratori di tutti i settori produttivi ma, al contrario, solo a coloro cui si applicano i Ccnl che disciplinano tale elemento.
Analizziamo in dettaglio i contratti collettivi che contemplano l’indennità perequativa della busta paga e a quali condizioni.
Come funziona l’elemento perequativo nel Ccnl Chimica – industria
Il Ccnl Chimica – industria riconosce, all’articolo 50, un elemento perequativo da erogarsi sotto forma di premio mensile “ai lavoratori delle imprese nelle quali non è stato contrattato il Premio di partecipazione di cui all’art. 48 o non sia applicato il Premio variabile di cui all’art. 49”.
Gli importi mensili, distinti tra:
- Settori chimico, chimico – farmaceutico e delle fibre chimiche;
- Settori abrasivi;
- Settore GPL;
sono pari, ad esempio nel primo caso, a:
- 35,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2010, elevati a 41,00 euro dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti inquadrati nella categoria A;
- 31,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2010, elevati a 37,00 euro dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti inquadrati nella categoria B;
- 28,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2010, elevati a 33,00 euro dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti inquadrati nella categoria C;
- 26,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2010, elevati a 31,00 euro dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti inquadrati nella categoria D;
- 22,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2010, elevati a 26,00 euro dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti inquadrati nella categoria E;
- 18,00 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2010, elevati a 21,00 euro dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti inquadrati nella categoria F.
Di conseguenza, per i dipendenti del Ccnl Chimica – industria, il riconoscimento dell’elemento perequativo è legato alla mancanza di determinati premi aziendali, frutto di una contrattazione con le rappresentanze sindacali.
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Come funziona l’elemento perequativo nel Ccnl Legno e arredamento piccola industria – Confapi
L’articolo 33-bis del Ccnl Legno e arredamento piccola industria – Confapi disciplina, a decorrere dal 1° giugno 2010, un importo perequativo ai dipendenti occupati presso aziende prive di contrattazione di secondo livello che, nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento economico, composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl, cioè privi di “trattamenti economici individuali o collettivi”.
Ai soggetti in parola è corrisposto un importo perequativo pari ad 8,00 euro lordi mensili per dodici mensilità, in aggiunta quanto spettante da contratto collettivo, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza dello stesso.
La suddetta somma a decorrere:
- Dal 1° novembre 2013, è stata elevata a 13,00 euro;
- Dal 1° giugno 2017 è passata a 18,00 euro;
- dopo il 1° luglio 2021 è pari a 20,00 euro.
Ai fini della corresponsione di detto importo, continua il Ccnl, la “frazione di mese, superiore a 15 giorni, sarà considerata, come mese intero (a titolo esemplificativo nei casi di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese)”.
L’importo deve peraltro ritenersi omnicomprensivo e non incidente sul Tfr “ed è stato quantificato considerando in esso anche riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale”.
Come funziona l’elemento perequativo nel Ccnl Metalmeccanica – industria
L’articolo 13 del Ccnl Metalmeccanica – industria prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori:
- In forza al 1° gennaio di ogni anno;
- Presso realtà prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi, comunque soggetti a contribuzione;
- Che nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi, comunque, soggetti a contribuzione);
è corrisposta
“a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente”.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Successivamente:
- Dal 1° gennaio 2011, l’importo è stato elevato a 455 euro;
- Dal 1° gennaio 2014, la somma è passata a 485 euro.
Nei casi di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento dell’erogazione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo in questione verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Da ultimo, conclude l’articolo 13, l’elemento perequativo “sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto”.
Come funziona l’elemento perequativo nel Ccnl Metalmeccanici – cooperative
Sulla falsariga di quanto disposto per il settore industria, il Ccnl Metalmeccanici – cooperative riconosce (articolo 13) un elemento perequativo ai lavoratori:
- In forza al 1° gennaio di ogni anno;
- Presso realtà prive di contrattazione di secondo livello, riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione;
- Che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo, composto esclusivamente dagli importi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi, comunque, soggetti a contribuzione).
La somma in parola, riconosciuta con la retribuzione del mese di giugno, ammonta ad euro 455 annui, omnicomprensiva e non incidente sul Tfr, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal contratto, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.
Sempre il Ccnl dispone che:
- La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero;
- Nei casi di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento dell’erogazione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, la somma verrà corrisposta all’atto della liquidazione delle competenze.
- L’elemento perequativo sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto;
- L’indennità perequativa si eroga nelle imprese con piattaforma se, trascorsi novanta giorni, non si definisce un accordo economico integrativo.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’elemento perequativo è elevato a 485 euro.
Come funziona l’elemento perequativo nel Ccnl Porti
Il Ccnl Porti all’interno dell’articolo 52 “Contrattazione aziendale o di secondo livello”, riconosce un elemento perequativo ai dipendenti di aziende / autorità portuali che:
- Non abbiano “mai stipulato accordi aziendali in materia di erogazioni salariali” a titolo di premio di risultato;
- Non svolgano la contrattazione di secondo livello entro il 31 dicembre 2014;
a patto che gli stessi lavoratori non beneficino, in aggiunta al trattamento economico fissato dal Ccnl, di erogazioni collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già fissati dal Ccnl per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento).
La somma in questione, chiamata “elemento retributivo di garanzia”, spetta ai lavoratori interessati in misura pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con verifica annuale.
Elemento perequativo in busta paga, quanto spetta e come avviene la tassazione
Una volta maturatone il diritto alla fruizione, l’elemento perequativo entra a pieno titolo nella retribuzione lorda del lavoratore, insieme alle altre somme di derivazione contrattuale, come paga base, contingenza e scatti di anzianità (Soltanto per citare gli esempi principali).
Questo significa che nel calcolo:
- Della retribuzione oraria del lavoratore, per i dipendenti pagati ad ore;
- Della retribuzione mensile del lavoratore, per i dipendenti a paga fissa mensile;
si dovrà tener conto anche dell’elemento perequativo, il cui importo sarà esposto nella cosiddetta “parte alta” del cedolino, insieme alle altre componenti fisse della retribuzione.
Dal momento che è parte della retribuzione del dipendente, l’indennità perequativa è a tutti gli effetti imponibile ai fini contributivi e fiscali.