Buongiorno. Mia figlia, lavoratrice dipendete, nel 2023 era stata autorizzata ad usufruire dei permessi legge 104 (retribuiti) sino al nuovo verbale di revisione (essendogli stato riconosciuto l’handicap grave art 3, comma 3 sino al 31-12-2023). Poiché in data 21-12-23, in sede di revisione, la commissione medica ha confermato l’handicap grave (Legge 104 art 3, comma 3) [omissis] con obbligo di ulteriore successiva revisione.
A seguito di tale verbale notificato il [omissis], seguendo la procedura online, è stata rinnovata la richiesta per i permessi retribuiti per il periodo 1-1-23 / 31-12-24. Alla data odierna sul sito Inps – stato domande – risulta che il 18-1-24 la stessa è stata respinta (non risulta detto il motivo).
Chiedo: se l’handicap grave risulta dal verbale della CML l’ufficio dell’INPS responsabile può negare il riconoscimento? Non è un diritto del lavoratore?
Grazie per ogni delucidazione.
Domanda permessi 104, cosa fare se l’Inps respinge la pratica
I permessi 104 cui Lei fa riferimento sono quelli previsti dall’articolo 33, comma 6, Legge 5 febbraio 1992 numero 104, a beneficio delle persone maggiorenni portatrici di handicap in situazione di gravità.
Ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, della stessa legge, l’handicap grave ricorre nelle ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia “ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Per godere dei permessi in parola è pertanto necessario:
- Essere lavoratori dipendenti, assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
- Aver ottenuto il riconoscimento di una situazione di disabilità grave, come sopra descritta, riconosciuta dall’apposita commissione medica integrata Asl / Inps.
Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.
A fronte del diniego della domanda di permessi retribuiti da parte dell’Inps è necessario innanzitutto comprenderne il motivo, contattando direttamente l’Istituto.
MyINPS
Per contattare l’Inps è disponibile l’apposita piattaforma telematica su “inps.it – Accedi a MyINPS”.
Una volta effettuato l’accesso grazie alle credenziali SPID, CIE o CNS, è necessario far riferimento alla sezione “INPS Risponde” al cui interno è presente la funzionalità “Nuova richiesta” che consente di rivolgersi direttamente alla sede dell’Istituto territorialmente competente.
Sempre in “INPS Risponde” è possibile verificare lo stato della domanda.
Una volta ottenuto riscontro dall’Istituto, la piattaforma permette di rispondere a stretto giro all’Inps, come una sorta di chat dei sistemi di messaggistica istantanea.
Ricorso al comitato provinciale
Avuta la risposta dell’Istituto è bene valutare l’opportunità di ricorrere alle ulteriori forme di tutela che la normativa prevede in favore dei lavoratori interessati.
A tal proposito, come ricorda l’Inps nella pagina dedicata ai permessi retribuiti (disponibile sul portale istituzionale “inps.it – Lavoro – Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili”) avverso i provvedimenti di reiezione delle domande è “possibile fare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore”.
Il ricorso al comitato provinciale, peraltro, non preclude la “possibilità di adire le vie giudiziarie” (sito “inps.it”).
Attenzione ai verbali di revisione
Come nel caso prospettato dal lettore, può accadere che il verbale di accertamento sanitario della disabilità grave imponga di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche all’origine dell’handicap, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario.
In situazioni simili viene rilasciato all’interessato un verbale soggetto ad un determinato periodo di validità, anziché essere a tempo indeterminato.
Da notare che per le visite di revisione dello stato di disabilità la convocazione spetta alla stessa Inps.
Per quanto riguarda la fruizione dei permessi retribuiti in parola, i dipendenti già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una domanda amministrativa presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, possono “continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione” (sito “inps.it”).
Sul punto, grazie ancora alle indicazioni fornite dall’Istituto sul proprio portale online, è opportuno distinguere tra dipendenti per i quali l’indennità economica a carico dell’Inps, prevista per i giorni di fruizione dei permessi e di conseguente assenza dal lavoro, è anticipata dall’azienda in busta paga, rispetto alle ipotesi dove l’Istituto provvede al pagamento diretto delle spettanze al lavoratore interessato.
Conclusioni
Da ultimo, il lavoratore che non ha presentato domanda amministrativa quando il verbale era in corso di validità e che, pertanto, non risulta autorizzato alle prestazioni in argomento, può presentare istanza per la fruizione dei permessi tra la data di scadenza del verbale rivedibile ed il completamento dell’accertamento sanitario.
In queste situazioni la domanda, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora, all’esito della revisione, sia confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità, la richiesta sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
In caso contrario, se non risulta confermata la disabilità in situazione di gravità, l’Inps procederà al recupero del beneficio fruito.
In conclusione, in presenza di un accertamento sanitario soggetto a revisione, è opportuno che il lavoratore interessato verifichi di aver rispettato le indicazioni dell’Istituto, poc’anzi descritte.