Cortese Redazione di Lavoro e Diritti, vi scrivo per chiedere un chiarimento riguardo l’uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro. Nel mio precedente impiego, svapare o fumare il tabacco riscaldato era tollerato e nessuno sollevava obiezioni. Tuttavia, nel nuovo posto di lavoro ho notato la presenza di un cartello che vieta espressamente l’uso della sigaretta elettronica, oltre a quello delle sigarette tradizionali.
Vorrei capire se esiste una normativa specifica che regola l’uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro o se il datore di lavoro può vietarla a sua discrezione. Grazie in anticipo per la risposta. Cordiali saluti, Mario.
Sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro: sono ammesse o vietate?
Gentile Mario, grazie per averci scritto. La normativa sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro si basa sulla Legge Sirchia (Legge n. 3/2003, art. 51), che vieta l’uso delle sigarette tradizionali in tutti i luoghi chiusi, compresi quelli di lavoro. Tuttavia, per quanto riguarda la sigaretta elettronica nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e ambienti di lavoro, la legge non ha previsto inizialmente un divieto specifico.
Nel 2016, con l’aggiornamento della normativa sulle sigarette elettroniche, il legislatore ha stabilito che il divieto di fumo sigaretta elettronica si applica esclusivamente nelle strutture scolastiche e negli istituti di istruzione e formazione, ma non negli uffici pubblici o nei luoghi di lavoro, a meno che non sia il datore di lavoro a vietarlo espressamente.
Normativa sigaretta elettronica e regole nei luoghi di lavoro
Il riferimento normativo principale in materia di divieto di fumo di sigaretta elettronica e di tabacco riscaldato nei luoghi lavoro è l’Interpello n. 15/2013 del Ministero del Lavoro, il quale dice che il divieto sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro non è imposto dalla legge, ma rientra nelle decisioni organizzative del datore di lavoro.
Se l’azienda decide di vietare la sigaretta elettronica nei locali pubblici aziendali, i dipendenti devono attenersi a questa regola.
Se invece il datore di lavoro non impone restrizioni, il suo utilizzo è consentito, ma solo dopo un’attenta valutazione dei rischi, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Pertanto la valutazione deve essere riportata nel DVR e deve considerare le sostanze rilasciate dalla nuova sigaretta elettronica durante la vaporizzazione (nicotina e composti chimici) e l’eventuale impatto sulla salute dei lavoratori.
Leggi anche: La sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro, parere del Ministero
Aree dedicate ai fumatori
Anche nel caso in cui il datore di lavoro scelga di vietare il fumo nei luoghi di lavoro, potrebbe comunque prevedere un’area dedicata ai fumatori, interna o adiacente al posto di lavoro, dove i dipendenti possano fumare sigaretta elettronica o tradizionale durante la pausa prestabilita, senza arrecare disturbo ai colleghi non fumatori e eliminare il rischio di fumo passivo sigaretta elettronica. Questo accorgimento consente di bilanciare le esigenze di tutti i lavoratori e garantire un ambiente di lavoro più sereno.
Divieto di fumo nei luoghi lavoro: vale per sigaretta elettronica e tabacco riscaldato?
Non esiste un divieto di fumare nei luoghi di lavoro per le sigarette elettroniche, a meno che il datore di lavoro non lo imponga. Nel suo caso, il divieto fumo luoghi di lavoro segnalato con un cartello è una scelta aziendale legittima, e i lavoratori devono rispettarla. Tuttavia, sarebbe opportuno che l’azienda mettesse a disposizione un’area per i fumatori, per consentire l’uso delle nuove sigarette elettroniche e di tabacco riscaldato in modo regolamentato e senza arrecare fastidio ai colleghi.
Speriamo di aver chiarito il suo dubbio. Continui a seguirci per altri aggiornamenti su normativa e diritti nel mondo del lavoro!
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