Qual è la differenza tra disoccupato e inoccupato? Quasta domanda ci viene spesso posta sul sito e il tema non è scontato se si pensa che nel linguaggio comune i due termini vengono spesso considerati come la stessa identica cosa: la situazione di chi non ha lavoro. Peccato che a livello normativo e nei rapporti di lavoro la distinzione tra disoccupati e inoccupati ci sia e generi tutta una serie di distinzioni a partire dalle prestazioni che si possono richiedere (ci si riferisce all’indennità di disoccupazione NASPI) fino ad arrivare alle agevolazioni che le aziende possono ottenere in virtù dell’assunzione di una delle due categorie “svantaggiate”.
Si perché ciò che accomuna disoccupati e inoccupati è il ritrovarsi in una situazione di “non lavoro” che genera nella maggior parte dei casi uno stato di disagio economico e la ricerca di un’occupazione. La normativa ha tentato negli anni di favorire l’inserimento lavorativo di questi soggetti in primis con il riconoscimento di “sconti” per i datori che li assumessero. Tuttavia vedremo che le agevolazioni cui possono accedere gli inoccupati non sono le stesse dei disoccupati.
Vediamo nello specifico cosa si identifica con questi due termini e quali differenze ci sono.
Disoccupato e inoccupato: cosa dice la legge
Con il termine “inoccupati” si identificano coloro che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa e siano al contempo alla ricerca di un’occupazione. La legge (Dlgs. n. 181/2000) definisce invece “inoccupati di lunga durata” coloro che siano alla ricerca di un impiego da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani (per giovani si intendono coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti ovvero fino ai 29 anni se in possesso di titolo universitario).
Si considerano “disoccupati” (in base al Dlgs. n. 181/2000) tutti coloro che abbiano perso il lavoro e siano immediatamente disponibili alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Lo stato di disoccupazione permette di accedere all’indennità di disoccupazione, prestazione erogata dall’INPS a sostegno del reddito di coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. Vediamo i dettagli.
Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione è la situazione di chi non ha un impiego e dichiara in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la sua immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro stabilite dai Centri per l’impiego.
Lo status di disoccupato dev’essere involontario (escluse pertanto le dimissioni) eccezion fatta per:
- Licenziamento disciplinare;
- Risoluzione consensuale del rapporto intervenuta in sede protetta (procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro) ovvero avvenuta a seguito del rifiuto del dipendente di trasferirsi ad altra sede distante oltre 50 km o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (a partire dai 300 giorni precedenti la data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Leggi anche: Lo stato di disoccupazione: cos’è e come funziona
Indennità di disoccupazione Naspi
Lo stato di disoccupazione rappresenta uno dei tre requisiti per richiedere l’indennità di disoccupazione che attualmente va sotto il nome di “NASPI”.
Gli altri due elementi sono:
- Almeno 13 settimane di contributi accreditate nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Leggi anche: NASpI 2019: requisiti, importo, durata e calcolo disoccupazione INPS
Attività lavorativa durante la disoccupazione
Se il disoccupato durante il periodo di godimento della NASPI inizia una nuova attività lavorativa (autonoma o di lavoro dipendente) può a determinate condizioni continuare a ricevere la prestazione.
Lavoro autonomo
In caso di avvio di un’attività autonoma il disoccupato continua a percepire la NASPI in misura ridotta a patto che:
- Il reddito annuo derivante dalla citata attività non dev’essere superiore ai 4.800 euro;
- L’interessato comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito che prevede di trarre dall’attività autonoma.
In questi casi la prestazione viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto, proporzionato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e quella in cui termina la NASPI o, se antecedente, la fine dell’anno.
Si può altresì richiedere la liquidazione anticipata della NASPI in un’unica soluzione pari all’importo residuo ancora spettante, a titolo di incentivo all’avvio:
- Di un’attività di lavoro autonomo (escluse le co.co.co.);
- Di un’impresa in forma individuale;
- Per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico consiste nello svolgimento di attività lavorative da parte dei soci (cosiddette “cooperative di produzione e lavoro”).
La domanda di liquidazione dev’essere presentata all’INPS in via telematica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.
Lavoro dipendente
Se nel periodo di godimento della NASPI il disoccupato viene assunto come dipendente cessa di percepire l’indennità se:
- Il reddito annuo che percepisce da tale attività è superiore agli 8 mila euro;
- Il rapporto ha durata superiore ai 6 mesi.
Si ha invece la sospensione d’ufficio per l’intera durata del rapporto se:
- Il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro dipendente è superiore agli 8 mila euro;
- Il rapporto ha durata non superiore ai 6 mesi.
Quando il reddito annuo è pari o inferiore agli 8 mila euro, il beneficiario può continuare a percepire la NASPI in misura ridotta se:
- Il lavoratore comunica all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- Il datore di lavoro è diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASPI (o non sia con questo in rapporto di collegamento, controllo o presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti).
Le agevolazioni per gli inoccupati
L’assunzione di soggetti inoccupati può portare in dota all’azienda una serie di agevolazioni. Si parte con lo sconto per 36 mesi del 50% dei contributi INPS a carico dell’azienda (nel limite di 3 mila euro annui) che assume a tempo indeterminato giovani fino ai 29 anni compiuti che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’impiego di un soggetto inoccupato dà altresì diritto all’azienda di accedere allo sgravio previsto la scorsa estate dal “Decreto Dignità”. L’agevolazione per chi nel biennio 2019-2020 assume a tempo indeterminato giovani fino a 34 anni che non abbiano in precedenza avuto altri rapporti a tempo indeterminato. Lo sgravio consiste nel taglio del 50% dei contributi INPS a carico dell’azienda (nel limite di 3 mila euro annui) per un massimo di 36 mesi. Per l’attuazione dell’agevolazione si attende un apposito decreto ministeriale.
Di recente introduzione è l’agevolazione per i datori che assumono a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca. In questo caso lo sgravio è pari al 100% dei contributi INPS a carico dell’azienda per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8 mila euro.
Le agevolazioni per i disoccupati
Oltre alle agevolazioni sopra citate, i disoccupati possono portare all’azienda che li assume una serie di sgravi che qui riassumiamo:
- Assunzione a tempo indeterminato di giovani tra i 16 e i 29 anni che non studiano e siano disoccupati (cosiddetti NEET), lo sgravio è pari al 100% dei contributi INPS a carico azienda per 12 mesi e nel limite di 8.060 euro;
- Assunzione a tempo indeterminato o a termine di soggetti con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (lo sgravio è pari al 50% dei contributi INPS a carico dell’azienda e dei premi INAIL, per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per le assunzioni a termine);
- Stessa agevolazione di cui al punto precedente per chi assume donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate e con una professione caratterizzata da un’accentuata disparità uomo – donna (in alternativa possono accedere allo sgravio coloro che impiegano donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti);
- Aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di NASPI (l’agevolazione consiste in un contributo pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al neo assunto se fosse rimasto disoccupato);
- Bonus Sud 2019: Aziende che assumono a tempo indeterminato nel 2019 e nel 2020 soggetti disoccupati nelle regioni del Sud di età compresa tra i 16 e i 34 anni ovvero con almeno 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (lo sgravio è pari al 100% dei contributi a carico azienda per un massimo di 12 mesi e nel limite di euro 8.060 annui).