Il lavoratore durante tutto il rapporto di lavoro ha una serie di doveri, ma anche diritti, tra cui il diritto di sciopero. Può capitare nell’arco della vita lavorativa che i lavoratori decidano di unirsi per rivendicare un qualche diritto, che può essere un aumento della retribuzione, oppure il miglioramento delle condizioni di lavoro ecc.
Vediamo in questa guida in cosa consiste lo sciopero dei lavoratori e qual è il comportamento corretto di lavoratore e datore in questa situazione.
Diritto di sciopero: definizione
Il diritto di sciopero viene sancito dalla Costituzione all’articolo 40: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. È quindi un diritto di tutti i cittadini e di conseguenza di tutti i lavoratori.
Questo diritto si sostanzia nella libera decisione di astenersi dalla prestazione lavorativa per un determinato periodo (può essere inteso in ore, ma anche in giorni) per esprimere le proprie idee e rivendicare una posizione, al fine di raggiungere un obiettivo comune.
In ambito lavorativo le motivazioni che possono portare a scioperare possono essere varie. Legate ad esempio ad interessi economici in vista di rinnovi contrattuali e quindi coinvolgere categorie di lavoratori dello stesso settore; oppure manifestarsi in un interesse più circoscritto ad una singola realtà aziendale quando si possano riscontrare inadeguatezze in materia di sicurezza sul lavoro.
Come si organizza uno sciopero
La modalità più frequente per indire uno sciopero è che sia dichiarato da una pluralità di lavoratori, anche per dare maggiore evidenza ed importanza al tema oggetto di sciopero. Tranne in alcuni casi, non è nemmeno obbligatorio dare comunicazione preventiva che in quella precisa data sarò indetto sciopero, proprio per dare maggiore rilevanza al fatto.
I dipendenti dei servizi pubblici essenziali, però, ossia lavoratori addetti a prestazioni di rilevante interesse pubblico e generale, devono rispettare alcuni vincoli proprio per non ledere i diritti dei cittadini che usufruiscono di tali servizi. Questi sono infatti, ad esempio, ospedali, trasporti pubblici, scuola, poste, sicurezza pubblica.
Innanzitutto, devono comunicare un preavviso di minimo 10 giorni, per iscritto e indicando oltre alle motivazioni dello sciopero anche la durata e le modalità di svolgimento dello sciopero stesso.
Tipologie di sciopero
Non esiste un unico modo di scioperare, ma vi sono alcune tipologie:
- sciopero a singhiozzo: brevi pause di sciopero alternate a brevi riprese di lavoro;
- a scacchiera: diversi comparti di una stessa azienda si alternano in fasi diverse di sciopero, alternando tempi. Prima si ferma un determinato comparto e successivamente alla ripresa di questo se ne ferma un altro;
- sciopero bianco: i lavoratori si recano al lavoro ma non effettuano alcuna prestazione lavorativa pur non abbandonando il posto di lavoro.
Vi sono poi altre tipologie di sciopero differenti anche in base al tipo di lavorazione svolta dagli scioperanti.
Leggi anche: Sciopero e serrata: definizione, limiti e diritti di lavoratori e imprese
Diritto di sciopero: conseguenze sul rapporto di lavoro
Sebbene in altre circostanze, il lavoratore assente dal lavoro mantiene il diritto alla retribuzione, fondamento del rapporto tra dipendente e datore di lavoro, nel caso dello sciopero il lavoratore non ha diritto ad alcuna retribuzione per tutta la durata dello sciopero stesso.
Il lavoratore mantiene però il diritto alla conservazione del posto di lavoro e in nessun caso può essere oggetto di licenziamento per il solo fatto di aver partecipato ad uno sciopero. Un altro aspetto interessante da considerare è la posizione di quei lavoratori che non hanno intenzione di aderire allo sciopero.
L’idea di fondo è che qualora i lavoratori di un’azienda decidano di indire uno sciopero è che vi siano delle motivazioni che interessino la totalità dei lavoratori o quanto meno di un determinato ufficio o reparto. Quindi che l’azione sia condivisa per ottenere un beneficio comune.
Nonostante questa premessa, essendo appunto lo sciopero un diritto di ogni singola persona, anche la scelta di partecipare o meno è soggettiva; non vi può quindi essere alcuna costrizione nel partecipare.
Divieto di sostituzione di lavoratori in sciopero
È evidente che lo sciopero crei disagio all’interno dell’azienda; in fin dei conti è proprio lo scopo con cui viene indetto: creare difficoltà affinché si possa essere ascoltati. Questo disagio si traduce anche nella possibilità che il lavoro si fermi.
Lecita è la domanda del datore di lavoro che si chieda se possa sostituire questi lavoratori. Di base il datore di lavoro non può mettere in atto una condotta sindacale e di conseguenza mettere in atto comportamenti che ledano gli interessi dei lavoratori, stiano essi scioperando o meno.
Per questi motivi il datore di lavoro non può ricorrere all’inserimento in azienda di nuovi lavoratori assunti proprio per sostituire quelli che stanno scioperando. Non è invece espressamente vietato impiegare lavoratori già presenti in azienda per tamponare questo momento di sciopero; purchè questa richiesta non vada a ledere gli interessi delle varie parti.