Nel lavoro dipendente lo Stato riconosce il ruolo della famiglia, rifacendosi a quanto disposto dalla Costituzione agli Artt. 29-31, vediamo quindi quali sono i diritti dell’ex coniuge del lavoratore dipendente.
Pensiamo ad esempio al sostegno di assegni per il nucleo familiare allargato, figli e coniuge a carico, con un’ulteriore tutela per quest’ultimo, anche cessato il rapporto di coniugio, sempreché, naturalmente non convoli a nuove nozze.
Per lo stato il lavoratore dipendente non dimentica mai l’ex coniuge
Quindi, se il dipendente può fiscalmente dedurre l’assegno di mantenimento, è anche vero che il coniuge legalmente separato abbia diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto pari al 40% per tutti gli anni della durata di coniugio coinciso con il rapporto di lavoro.
Ciò vale anche per gli anticipi ed i pagamenti a rate del TFR richieste nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, richieste post divorzio.
La Legge del ’70, precisa che non abbia alcuna rilevanza:
- né un futuro matrimonio con eventuali nuovi figli;
- né il peggioramento delle condizioni economiche del lavoratore dipendente.
Rapporti di lavoro instauratisi dopo la sentenza di divorzio
Se invece il lavoratore cessasse il rapporto di lavoro, ad esempio con incentivo all’esodo o per prepensionamento, non dovrà corrispondere nulla all’ex coniuge. Lo stesso principio viene applicato ai nuovi rapporti di lavoro instauratisi dopo la sentenza di divorzio.
Cosa può invece accadere al lavoratore dipendente che non dovesse corrispondere al coniuge le somme stabilite ex Art. 156 c.c. ed Artt. 433 e ss., a vantaggio del mantenimento del ex coniuge?
La Legge sul divorzio no. 898 del 1970, recita all’Art. 8 che il coniuge avente diritto, a seguito di messa in mora con raccomandata A/R ed inadempienza nei successivi 30 giorni, possa richiedere con notifica del giudice, il pignoramento presso terzi delle somme dovute. Si tratta di un atto giudiziale di sequestro e pignoramento sino alla concorrenza della metà del dovuto per il mantenimento. Pertanto il dipendente moroso, può vedersi pignorato presso il Datore di Lavoro che diviene coobbligato, sino ad 1/5 dello stipendio, diversamente dall’1/3 dei crediti alimentari.
Ne discende poi il successivo obbligo da parte del terzo, Datore di Lavoro, di indicare nel Mod. 770, prospetto SY, dette somme trattenute a titolo conservativo ed erogate in luogo del Dipendente, nelle modalità indicate nell’atto di pignoramento per crediti alimentari sia per il coniuge che per i figli, laddove non venga fatto un distinguo del beneficiario.
In base alla Circolare 8E2011, questi non costituiscono reddito. Nel caso in cui l’atto specificasse il coniuge, il Datore di Lavoro dovrà trattenere dal netto della retribuzione 1/3 per alimenti o 1/5 per il mantenimento.
Applicando lo scaglione Irpef del 23%, senza detrazioni di imposta, distinguendo nel prospetto la somma totale alla voce: trattenuta pignoramento lorda, e le ulteriori voci: ritenuta su pignoramento (23%) e trattenuta pignoramento netta.
Vale il detto nella buona e nella cattiva sorte!