Le dimissioni volontarie sono l’atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto di lavoro. Nonostante la crisi e la mancanza di opportunità lavorative a volte il lavoratore si vede costretto suo malgrado a “licenziarsi” dal rapporto di lavoro; cioè decide spontaneamente di rinunciare al proprio posto di lavoro.
Tuttavia non esiste un solo tipo atto valido per ogni caso, ma esistono molteplici tipi di dimissioni, che si differenziano in base alla volontarietà, in base al momento in cui vengono date ecc. Vediamo quindi in questa guida completa in cosa consiste questo istituto, come presentare le dimissioni al proprio datore di lavoro e alcuni modelli o fac-simile di lettera di dimissioni e le procedure utilizzare.
Dimissioni volontarie: cosa sono e come funzionano
Come anticipato brevemente in premessa le dimissioni sono una facoltà del lavoratore di “licenziarsi” dal lavoro, ovvero di decidere di non proseguire più il rapporto di lavoro. Per prima cosa è bene sottolineare che la disciplina delle dimissioni non è stata sempre molto chiara e solo di recente è stata riformata dal Ministro del Lavoro Fornero, con lo scopo principale di combattere il fenomeno strisciante delle cosiddette dimissioni in bianco, ovvero la pratica scorretta adottata da datori di lavoro senza scrupoli, che fanno firmare un foglio di dimissioni senza la data per poter così “dimissionare” in qualsiasi momento il lavoratore tenendolo così sempre sotto scacco.
Proprio per evitare questo fenomeno, diffuso soprattutto fra le donne lavoratrici, le dimissioni ora possono essere date solo telematicamente, ovvero attraverso l’applicazione del Ministero del Lavoro denominata Dimissioni Online. Esistono ancora situazioni in cui si possono usare i modelli cartacei, ma ne parleremo brevemente più avanti.
Preavviso di dimissioni
Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni volontarie dando un margine di preavviso al datore di lavoro per consentirgli di trovare un altro lavoratore per sostituirlo nelle sue mansioni ordinarie. Il preavviso è stabilito dai CCNL che di solito lo equipara al preavviso di licenziamento. I contratti nazionali distinguono il periodo di preavviso in base alle mansioni del lavoratore (es. impiegato o operaio) e l’anzianità di servizio. Un operaio o un impiegato con più anni di esperienza sarà più difficile da sostituire e quindi c’è bisogno di più preavviso per dare la possibilità al datore di lavoro di trovare o formare un altro lavoratore.
Proprio per la sua peculiarità il preavviso è sempre obbligatorio. Nel caso in cui lavoratore dia le proprie dimissioni senza preavviso ovvero in tronco o non rispettando i termini, quindi smettendo di lavorare da un giorno all’altro o comunque prima della scadenza del preavviso il datore di lavoro può richiedere un risarcimento al lavoratore, pari di solito alle giornate di mancato preavviso.
Come dare le dimissioni
Come detto sopra, per contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco la Legge 92/2012 Riforma del Lavoro Fornero, ha introdotto un doppio passaggio di presentazione o consegna e convalida delle dimissioni.
Successivamente con vari interventi normativi questa procedura è poi stata sostituita dalle dimissioni online o dimissioni telematiche.
Dimissioni online
Attualmente le dimissioni volontarie (tranne con poche eccezioni) si possono dare esclusivamente in modalità telematica:
- con le proprie credenziali di accesso sul portale ClicLavoro;
- tramite patronato;
- tramite Consulenti del Lavoro.
Le dimissioni online sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 151/15 art. 26, in attuazione del Jobs Act.
Leggi anche: Come dare le dimissioni online
Dimissioni volontarie della lavoratrice in gravidanza
Caso a parte solo le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o della lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni del bambino. In questo caso si possono dare le dimissioni in tronco, ovvero senza preavviso, ma è obbligatoria la convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La risoluzione del rapporto di lavoro quindi non può produrre effetti sino a che tale adempimento non venga effettivamente compiuto. La stessa cosa vale per la risoluzione consensuale.
Dimissioni volontarie nel periodo di prova
Esiste poi un ulteriore caso di dimissioni senza preavviso, ovvero le dimissioni nel periodo di prova. Il periodo di prova è quel periodo all’inizio del rapporto di lavoro stabilito solitamente nel contratto di lavoro individuale ma regolamentato dai Contratti collettivi che serve ad ambedue le parti per capire se effettivamente il lavoro ci va a genio e se il lavoratore è adeguato alle mansioni da svolgere.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. La volontà di recedere dal contratto deve essere comunque manifestata per iscritto mediante apposita lettera di dimissioni se il recesso è del lavoratore. In questo caso quindi le dimissioni avvengono in tronco, ma non è prevista alcuna indennità sostitutiva proprio perchè ci si trova durante il periodo di prova.
Per le dimissioni durante il periodo di prova non sono previste le dimissioni telematiche, il lavoratore però perde comunque il diritto all’indennità di disoccupazione tranne se le la NASpI era sospesa.
Leggi anche: Dimissioni durante il periodo di prova: come fare e cosa c’è da sapere
Tratti comuni a tutti i tipi di dimissioni volontarie
In ogni tipo di dimissioni è fondamentale sapere che tutti i diritti acquisiti e le spettanza maturate, quali ferie, permessi, 13a, TFR ecc. non vengono assolutamente persi e il datore di lavoro è tenuto a pagarli nell’ultima busta paga, trattenendo al massimo, l’indennità sostitutiva di preavviso o eventuali danni calcolati in caso di Dimissioni volontarie senza preavviso.
In quest’ultimo caso il lavoratore può comunque chiedere il riconteggio di tali danni ad un arbitro terzo se ritiene tale cifra ingiustificata.
Dimissioni volontarie e indennità di disoccupazione NASPI
Il lavoratore dimissionario tendenzialmente non ha diritto all’indennità di disoccupazione NASPI in quanto questi tipi di prestazioni Inps hanno come presupposto la perdita volontaria del proprio rapporto di lavoro. Tuttavia occorre fare alcune distinzioni:
- nel caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione, proprio perchè si presuppone che il lavoratore abbia rassegnato le proprie dimissioni non per sua volontà, ma per inadempimenti gravi del proprio datore di lavoro.
- in caso di dimissioni anche volontarie durante il periodo di gravidanza o durante il primo anno del bambino (o di accoglienza del minore adottato o in affidamento), la lavoratrice ha diritto all’indennità di disoccupazione;
- si ha diritto alla prosecuzione della NASpI a seguito di dimissioni volontarie dal lavoro se si era già in NASpI (prima di iniziare il nuovo lavoro) e questa era sospesa.
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Dimissioni tempo determinato
Come licenziarsi da un contratto a tempo determinato? Altra importante peculiarità delle dimissioni è che queste non possono essere rassegnate nei contratti a termine, se non per giusta causa o durante l’eventuale periodo di prova.
In caso di dimissioni volontarie nel contratto a tempo determinato, il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito dal danno procuratogli (la misura del risarcimento può essere concordata anche nello stesso contratto di assunzione). Il motivo è che il rapporto di lavoro a termine è stato probabilmente stipulato per una esigenza particolare dell’azienda. Pensiamo ad esempio ad un cameriere assunto per una stagione estiva. Se il lavoratore si dimette in piena stagione senza giusta causa, ma perchè vuole andare in vacanza con gli amici, procura evidentemente un danno all’azienda, che dovrà trovare un sostituto a stagione iniziata.
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Dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa sono differenti dalle volontarie, perchè in questo caso il lavoratore si vede costretto da talune circostanze a dimettersi. Queste cioè ricorrono in presenza di un’inosservanza del datore rispetto ai suoi obblighi contrattuali, talmente grave da non consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo di preavviso. Il dipendente può perciò richiedere l’interruzione immediata del rapporto senza dare il preavviso.
Questo tipo di dimissioni è giustificato quando:
- vi è un reiterato mancato pagamento dello stipendio (o in taluni casi ritardato pagamento delle retribuzioni);
- per omesso versamento dei contributi previdenziali;
- per molestie sessuali da parte del datore;
- mobbing;
- pretesa del datore affinché il dipendente compia atti o condotte illecite;
- ingiurie del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto;
- modificazioni particolarmente peggiorative delle mansioni, al di fuori dei casi di demansionamento consentiti dalla legge.
Leggi anche: dimissioni per giusta causa
Fac-simile lettera dimissioni
Abbiamo detto che attualmente esistono solo le dimissioni volontarie online, tuttavia vi sono ancora dei casi in cui si possono usare dei moduli cartacei, come ad esempio le dimissioni durante il periodo di prova oppure le dimissioni di colf e badanti.
Per questo alleghiamo qualche modulo di dimissioni che può essere personalizzato dal lavoratore che intende licenziarsi.
Fac-Simile lettera di dimissioni volontarie
Nome e Cognome
Indirizzo
Codice FiscaleSpett.le
Azienda
IndirizzoOggetto: Comunicazione di dimissioni
Il sottoscritto ______________________________, quale dipendente di codesta Azienda,
c o m u n i c a
che rassegna le proprie dimissioni per motivi personali a decorrere dal ___/___/________ a termine del periodo di preavviso così come stabilito dal CCNL.
Si prega pertanto di mettere a disposizione le proprie spettanze contrattuali e i propri documenti di Lavoro.
Distinti saluti.
Luogo e data
In fede
__________________________
Fac-Simile lettera di dimissioni per Giusta Causa
Nome e Cognome
Indirizzo
Codice FiscaleSpett.le
Azienda
IndirizzoOggetto: Comunicazione dimissioni per giusta causa
Il sottoscritto ______________________________, quale dipendente di codesta Azienda,
c o m u n i c a
che rassegna le proprie dimissioni per giusta causa a decorrere dal ___/___/________ e senza preavviso.
Si prega pertanto di mettere a disposizione le proprie spettanze contrattuali e i propri documenti di Lavoro.
Distinti saluti.
Luogo e data
In fede
__________________________
Fac-Simile lettera di dimissioni durante il periodo di prova
Nome e Cognome
Indirizzo
Codice FiscaleSpett.le
Azienda
IndirizzoOggetto: Comunicazione dimissioni durante il periodo di prova
Il sottoscritto ______________________________, quale dipendente di codesta Azienda,
c o m u n i c a
che rassegna le proprie dimissioni durante il periodo di prova a decorrere dal ___/___/________ e senza preavviso così come previsto dal patto di prova/contratto individuale di lavoro stipulato in data ___/___/________ .
Si prega pertanto di mettere a disposizione le proprie spettanze contrattuali e i propri documenti di Lavoro.
Distinti saluti.
Luogo e data
In fede
__________________________