Nel diritto del lavoro le dimissioni senza preavviso sono l’atto di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro da parte del dipendente senza dare un periodo di preavviso al datore di lavoro. Il dipendente che si “licenzia” senza preavviso in pratica da le dimissioni immediate, tecnicamente dette dimissioni in tronco.
Per periodo di preavviso si intende il lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione del dipendente dell’intenzione di “licenziarsi” e l’ultimo giorno di lavoro. La sua durata è stabilita dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Durante il preavviso il rapporto continua normalmente: il dipendente presta la sua attività e il datore gli eroga la retribuzione. Tuttavia, il preavviso può non essere lavorato per scelta dell’azienda o del lavoratore, con conseguenze economiche diverse a seconda di chi prende questa decisione.
Esistono poi una serie di casi in cui è la legge stessa a riconoscere al dipendente l’interruzione immediata del rapporto. Vediamo nel dettaglio come può il dipendente dimettersi senza dare alcun preavviso all’azienda, cosa comporta e cosa si rischia a livello economico.
Dimissioni immediate e mancato preavviso: cosa comporta la scelta del dipendente
Se il dipendente decide di rassegnare le dimissioni in tronco, senza cioè concedere all’azienda il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo, il datore di lavoro è legittimato a trattenergli dalla busta paga un importo pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se il suddetto periodo fosse stato regolarmente lavorato.
La trattenuta viene normalmente operata sul cedolino relativo all’ultimo mese di lavoro, lo stesso in cui vengono liquidate ferie e permessi maturati ma non goduti e le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima quando spetta).
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Se il dipendente non rispetta il preavviso, l’azienda perde la possibilità di avere il tempo necessario per trovare un sostituto o organizzare diversamente l’attività produttiva, mentre il dimissionario garantisce comunque la sua prestazione.
Il datore può tuttavia essere nelle condizioni di non aver bisogno del periodo di preavviso: in questi casi può accettare la volontà del lavoratore senza trattenere alcun importo in busta paga.
E’ consigliabile che la decisione di trattenere o meno la retribuzione venga comunicata al dipendente in forma scritta.
Dimissioni senza preavviso: quando si possono dare senza conseguenze
Esistono però casi in cui è la legge stessa a consentire al dipendente di dimettersi senza preavviso, peraltro escludendo qualsiasi conseguenza economica. Parliamo delle dimissioni per giusta causa, le dimissioni nel periodo di prova e le dimissioni nel periodo tutelato (maternità, matrimonio ecc.).
Dimissioni per giusta causa
L’esempio per antonomasia sono le dimissioni per giusta causa. Si caratterizzano come reazione ad un comportamento del datore talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno durante il periodo di preavviso.
Nel tempo la giurisprudenza vi ha ricompreso il mancato o ritardato pagamento della retribuzione, il mobbing o le molestie sessuali da parte del datore, tanto per citare i casi più emblematici.
Nelle dimissioni per giusta causa il dipendente ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Dimissioni per giusta causa nei rapporti a tempo determinato
Nei contratti a tempo determinato il dipendente può dimettersi prima della scadenza del termine soltanto per una giusta causa che non consente la prosecuzione del rapporto. Inoltre, per quanto qui d’interesse, il dimissionario non è nemmeno tenuto a rispettare il periodo di preavviso (che si applica, si ricorda, ai soli contratti a tempo indeterminato).
Parimenti, l’azienda non è tenuta ad erogare l’indennità sostitutiva del preavviso, ad eccezione di un risarcimento del danno, pari all’ammontare delle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito se il contratto fosse proseguito fino alla scadenza.
Dimissioni nel periodo tutelato
Altre ipotesi di dimissioni in cui è la legge stessa a consentire al dipendente di non rispettare il preavviso sono quelle presentate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, cosiddetto periodo tutelato che coinvolge:
- la lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
- il padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità, per tutta la sua durata e fino ad un anno di età del bambino;
- il licenziamento o le dimissioni causate dalla domanda o dal godimento da parte del lavoratore o della lavoratrice del congedo parentale e del congedo per malattia del bambino;
Allo stesso modo sono tutelate anche le cosiddette dimissioni per matrimonio; anche per le dimissioni rassegnate senza preavviso dalla lavoratrice nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni sino a 1 anno dalla data del matrimonio valgono le tutele su elencate.
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Peraltro, in caso di dimissioni presentate durante i periodi in cui vige il divieto di licenziamento, il dipendente ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso.
Dimissioni incentivate
Le dimissioni incentivate sono quelle in cui c’è una sorta di accordo con l’azienda, che incentiva il dipendente a dimettersi; in questo caso non è quindi previsto un periodo di preavviso.
Dimissioni in prova
Infine le dimissioni volontarie senza preavviso sono ammesse durante il periodo di prova.
Come dare le dimissioni senza preavviso on line
La mancanza del preavviso non fa venir meno l’obbligo in capo al dipendente di formalizzare le dimissioni on line ovvero le dimissioni telematiche. L’utilizzo di altre forme di comunicazione rende le dimissioni inefficaci (tranne in alcuni casi che vedremo in seguito).
Le dimissioni possono essere inviate:
- Dal lavoratore dotato di PIN dispositivo INPS o SPID collegandosi al sito cliclavoro.gov.it;
- Tramite intermediari abilitati (in questi casi non serve il PIN dispositivo INPS o SPID) quali:
- patronati,
- sindacati,
- consulenti del lavoro,
- enti bilaterali,
- commissioni di certificazione
- e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Si ricorda che la comunicazione telematica non è obbligatoria nei seguenti casi di dimissioni:
- nel periodo di prova;
- presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza, dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, per le quali permane l’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Nel caso delle dimissioni in prova basta una semplice lettera di dimissioni senza preavviso da scrivere di proprio pugno e consegnare anche a mano, ma con firma di ricevuta, al datore di lavoro.
Lettera di dimissioni senza preavviso
Ecco un esempio di lettera di dimissioni senza preavviso.
Nome Cognome
Via Tal dei Tali, 1
00000 Città
Spett.le
Azienda
Via Tal dei Tali, 1
00000 Città
Oggetto: dimissioni in prova senza preavviso
Io sottoscritto Nome Cognome con la presente intendo rassegnare in data odierna le mie irrevocabili dimissioni volontarie. Le dimissioni sono date durante il periodo di prova e pertanto, come da lettera di assunzione / contratto individuale di assunzione, non sono tenuto a rispettare il periodo di preavviso stabilito dalle norme contrattuali.
Vogliate considerare quale termine ultimo del mio rapporto di lavoro la data del __/__/_____.
Distinti saluti.
_______________________ (luogo) e data __/__/_____.
Nome e Cognome (lavoratore)
__________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE
Il datore di lavoro
__________________
Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di dimissioni senza preavviso del lavoratore
Ricevute le dimissioni del dipendente l’azienda può scegliere di rifiutarne il preavviso. In questo caso le ipotesi sono:
- se il lavoratore non accetta la decisione aziendale ha diritto alla retribuzione per il periodo di preavviso nel corso del quale offre la sua prestazione;
- se il lavoratore accetta la decisione aziendale, salvo diversa disposizione del contratto collettivo o della lettera di assunzione, il datore deve riconoscergli l’indennità sostitutiva del preavviso. Questa è pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato tra la comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno di rapporto.