Sempre più frequentemente accade che il lavoratore interrompa la sua prestazione lavorativa senza rendere le dimissioni telematiche, abbandonando cioè il posto di lavoro e costringendo il datore di lavoro ad effettuare il suo licenziamento con tutte le relative conseguenze, fra cui l’obbligo di pagare il ticket Naspi. Questo comportamento è mirato quasi sempre ad ottenere la disoccupazione; ricordiamo infatti che per accedere alla indennità di disoccupazione uno dei presupposti è che il lavoratore deve perdere involontariamente il lavoro, e solo in alcuni casi è possibile accedere alla Naspi a seguito di dimissioni.
Ma con la condotta del lavoratore si può determinare una interruzione del rapporto di lavoro assimilabile alle dimissioni? Proprio questo è stato l’oggetto di due pronunce che sono commentate in questo video corso.
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Dimissioni per fatti concludenti: alternative al licenziamento
Come detto in premessa ci sono due recenti sentenze con le quali si è aperto in qualche modo uno spiraglio, ovvero una alternativa per i datori di lavoro che:
- non procedono a licenziare (lasciando sospeso il rapporto di lavoro)
- oppure licenziano perché indotti dal loro comportamento
i lavoratori che non si presentano più al lavoro senza tuttavia rendere le dimissioni telematiche.
Con le due sentenze che vedremo qui di seguito e nel video il datore di lavoro in un caso licenzia il lavoratore, ma gli trattiene una somma pari al contributo NASpI dovuto all’INPS; nell’altro caso invece il datore di lavoro non licenzia la lavoratrice, ma semplicemente comunica le sue dimissioni per fatti concludenti via Unilav.
Prima sentenza
Nella prima sentenza il lavoratore che voleva interrompere il suo rapporto per motivi personali aveva chiesto al datore di lavoro di essere licenziato per poter fruire della Naspi, ma il datore di lavoro non volle accontentarlo. Per tutta risposta il lavoratore non si presentò più al lavoro e dopo un lungo periodo di assenze, il datore di lavoro si vide costretto a licenziarlo, pagando di conseguenza anche il cosiddetto ticket di licenziamento.
Quando però si trattò di liquidare il TFR, gli trattenne l’equivalente di quanto aveva pagato come ticket di licenziamento e si sviluppò il contenzioso che poi è analizzato nell’approfondimento che ha visto vincente con una pronuncia sfavorevole al lavoratore a vantaggio del datore di lavoro.
Seconda sentenza
Nel secondo caso affrontato nella la sentenza del 26 maggio 2022, verificatesi le stesse condizioni del primo caso, cioè con la lavoratrice che si assenta dal lavoro per un lungo periodo con l’obiettivo di indurre il datore di lavoro a licenziarla.
In questo caso il datore di lavoro non ha effettuato il licenziamento, ma ha comunicato al Centro per l’impiego le dimissioni per fatti concludenti della lavoratrice, non consentendole pertanto di accedere alla Naspi e determinando il sorgere del contenzioso oggetto di approfondimento. Anche in questo caso la pronuncia è stata favorevole al datore di lavoro e ha determinato la condanna del lavoratore.
Conclusioni ed approfondimenti
Per approfondimenti e conclusioni su questo argomento è possibile trovare il video corso completo a cura dell’Avv. Antonio Saccone sul sito Informa360. ISCRIVITI AL CORSO: https://aula.informa360.it/home/course/…