Le dimissioni in maternità ovvero le dimissioni rassegnate nel periodo tutelato non seguono la normale procedura e non producono gli stessi effetti delle normali dimissioni del lavoratore o della lavoratrice. Ma prima di entrare nello specifico partiamo col dire che le dimissioni volontarie sono un atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore comunica al datore la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato. Dal 12 marzo 2016 è prevista l’esclusiva modalità di dimissioni online o telematiche, per arginare il fenomeno delle dimissioni in bianco al fine di garantirne la genuinità.
Esistono però dei casi in cui il lavoratore può dimettersi senza seguire la procedura via internet o tramite patronato o consulente del lavoro ecc. Fra questi casi specifici vi sono le dimissioni in maternità, ovvero le dimissioni rese dalla madre lavoratrice (o in taluni casi il lavoratore padre) entro il primo anno di vita del bambino (o nei primi 3 anni, ma con tutele diverse come vedremo in seguito). Il genitore in questo caso deve seguire una procedura differente e, a determinate condizioni, ha altresì diritto alla disoccupazione NASPI.
Aggiornamento: aggiorniamo questa guida in quanto l’INL manda in “soffitta” il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni durante il periodo tutelato (lavoratrici madri e lavoratori padri di figli fino a tre anni di età) usato durante la fase emergenziale da Covid. Si torna quindi alla normale procedura con le regole ordinarie: unica novità rimane la possibilità di fare il colloquio in via telematica da richiedere con apposito modello.
Ma prima di affrontare il caso specifico delle dimissioni della lavoratrice madre vediamo in breve cos’è e quanto dura il periodo tutelato.
Periodo tutelato di maternità
Per la madre lavoratrice vige un periodo di tutela contro il licenziamento, la stessa cioè non può essere licenziata nel periodo di maternità e fino al compimento del primo anno di vita del bambino, se non per:
- giusta causa ovvero colpa grave della lavoratrice che ne giustifica il licenziamento;
- cessazione dell’azienda;
- mancato superamento del periodo di prova;
- scadenza del termine nel contratto a tempo determinato.
La stessa tutela viene estesa anche al lavoratore padre che abbia usufruito al posto della madre del congedo di paternità, sempre fino all’anno di età del bambino.
Dimissioni in maternità
Allo stesso tempo anche le dimissioni hanno effetti e procedure diverse nel periodo tutelato. Questo per evitare che la lavoratrice sia portata a dimettersi contro la sua volontà. In questa situazione rimane fermo l’obbligo di convalida delle dimissioni presso l’ITL che dovrà accertare la reale spontaneità delle dimissioni. Lo stesso vale anche per la risoluzione consensuale.
Gli interessati quindi dovranno far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia della genuinità della decisione presa senza alcuna imposizione da parte del datore di lavoro.
In particolare, sono soggette all’obbligo di convalida le dimissioni rassegnate:
- dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;
- dalla lavoratrice e dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino (ovvero nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, fino ai tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore).
Convalida delle dimissioni entro i 3 anni del figlio
Come detto la procedura della convalida delle dimissioni presso l’INL deve essere seguita se in stato di gravidanza o durante i primi tre anni di vita del figlio, o in caso di adozione o affidamento nei primi tre anni di accoglienza del minore.
Nel caso di dimissioni entro il primo anno del figlio le tutele sono però rafforzate, infatti la madre lavoratrice in questo caso può dimettersi in tronco e non è tenuta cioè a rispettare i termini ordinari di preavviso. Inoltre può richiedere la disoccupazione Naspi anche se ha dato le dimissioni.
Ricapitolando, per le dimissioni nel primo anno del bambino si ha diritto:
- all’indennità sostitutiva del preavviso (anche se si dimette in tronco)
- ed anche la NASPI (sempre nel rispetto degli altri requisiti).
Ricordiamo infine che nel periodo tutelato sono inefficaci le dimissioni rassegnate telematicamente.
Dimissioni della lavoratrice madre e diritto alla disoccupazione NASpI
Solitamente in caso di dimissioni non si ha diritto alla NASPI, che, in via ordinaria spetta soltanto qualora si perda il lavoro involontariamente, quindi per licenziamento o dimissioni per giusta causa ma proprio per un’ulteriore tutela in questo periodo le lavoratrici madri ne possono beneficiare.
Per avere accesso all’indennità NASPI devono comunque sussistere due requisiti:
- possedere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione è stato abrogato dal 2022.
Convalida dimissioni / risoluzioni consensuali online presso l’ITL
Con una notizia pubblicata sul proprio portale l’INL comunica importanti novità per le lavoratrici madri e lavoratori padri di figli fino a tre anni di età:
- a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-19, non è più utilizzabile la procedura telematica ovvero il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali
- è disponibile il modello di richiesta del colloquio online: rimane quindi attiva la procedura alternativa alla convalida delle dimissioni in presenza.
Come spiega l’INL a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali in sostituzione del colloquio in presenza presso l’ITL.
Tuttavia rimane in vigore la possibilità di effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza”; bisogna però presentare un apposito modello di richiesta.
Il modello:
- deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore
- trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica (qui l’elenco).
- al modulo, occorre anche allegare:
- copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online)
- la lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.
Modello richiesta on line convalida dimissioni / risoluzione consensuale
INL, Modello richiesta on line convalida dimissioni (793,8 KiB, 4.815 hits)
Dimissioni online o telematiche
Per finire ricordiamo che nella generalità dei casi le dimissioni telematiche sono la normale procedura da seguire per dimettersi dal proprio posto di lavoro, unico canale per considerare l’atto efficace.
La comunicazione avviene via web accedendo tramite il portale www.cliclavoro.gov.it e il lavoratore se munito di SPID può operare in autonomia compilando l’apposita modulistica.
Al contrario può rivolgersi agli intermediari individuati dalla norma, tra cui:
- le Commissioni di certificazione,
- i Consulenti del Lavoro,
- i patronati,
- le organizzazioni sindacali
- e gli enti bilaterali,
i quali hanno innanzitutto il dovere di verificare la libera volontà del recesso e successivamente inviare per conto del lavoratore le dimissioni.
Leggi anche: Come dare le dimissioni online, tutto quello che c’è da sapere
Dimissioni cartacee: chi può darle
Ogni regola ha un’eccezione. Infatti sono escluse dalla comunicazione online e quindi si può usare la normale lettera di dimissioni nei seguenti casi:
- nelle sedi protette (cioè davanti le Commissioni di conciliazione formate presso Ispettorati territoriali del lavoro e le Commissioni di certificazione);
- le dimissioni in prova, ovvero quelle date durante il periodo di prova;
- le dimissioni del lavoratore domestico (colf, badanti ecc.);
- dai lavoratori marittimi;
- dai dipendenti del settore pubblico;
- in ultimo il nostro caso in oggetto, ossia le dimissioni in maternità ovvero quelle date dalle lavoratrici in maternità.