Le dimissioni durante il periodo di prova non hanno nulla in comune con quelle che sono le dimissioni volontarie ordinarie, se non il recesso unilaterale dal contratto di lavoro. Questo dipende dal fatto che il patto di prova è pensato per consentire alle parti di “studiarsi” a vicenda per capire se è opportuno proseguire nel rapporto di lavoro.
Per questo, durante la prova datore di lavoro e lavoratore possono recedere dal contratto senza dare alcuna motivazione. Discorso diverso quando la prova è terminata e il rapporto si è stabilizzato: a quel si applicano le norme generali che disciplinano il licenziamento e le dimissioni.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia nelle dimissioni in prova e come azienda e dipendente devono comportarsi.
- Dimissioni durante il periodo di prova: come fare
- Indicazione della prova nel contratto individuale di lavoro
- Preavviso dimissioni durante il periodo di prova
- Cosa deve fare l’azienda: modello unilav
- Dimissioni non in periodo di prova
- Durata del periodo di prova
- Effetti economici delle dimissioni in prova
- Dimissioni telematiche
Dimissioni durante il periodo di prova: come fare
Per rassegnare le dimissioni in periodo di prova è sufficiente comunicare la propria decisione all’azienda, anche in forma orale. Nel recesso in prova la comunicazione scritta non è obbligatoria, dal momento che non è necessario motivare la propria decisione.
Tuttavia, per esigenze di certezza dei dati è consigliabile (e nella prassi di norma si segue questa linea) comunicare le dimissioni in forma scritta con una lettera, scritta anche di proprio pugno, indicando l’ultimo giorno di lavoro in azienda. In ogni caso non è mai necessario usare le dimissioni telematiche.
La lettera dev’essere datata e firmata dal dipendente oltre che dal datore di lavoro per ricevuta.
Fac simile lettera dimissioni in prova
Di seguito un esempio di lettera di dimissioni durante il periodo di prova:
Dati del dipendente
Spett.le azienda
[ragione sociale]
Oggetto: dimissioni in periodo di prova
Lo scrivente [cognome / nome] dipendente dell’azienda [ragione sociale] con la presente intende rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni in periodo di prova con decorrenza [data] ultimo giorno di lavoro il [data].
Lì [data e firma]
Per ricevuta
[firma datore di lavoro]
Indicazione della prova nel contratto individuale di lavoro
Per presentare le dimissioni in prova è necessario che nel contratto di assunzione sia stato previsto il patto di prova e l’accordo sia stato firmato per accettazione da entrambe le parti: azienda e dipendente.
Non si può recedere nel periodo di prova se questo non è stato previsto tra le condizioni contrattuali o, mancando la firma dell’azienda o del dipendente, manca la prova che le stesse siano state accettate da entrambi.
Preavviso dimissioni durante il periodo di prova
Le dimissioni in periodo di prova non devono rispettare alcun termine di preavviso. Questo significa che il rapporto può cessare anche lo stesso giorno in cui le dimissioni vengono comunicate.
Il preavviso è quel periodo di tempo che deve trascorrere tra la data di comunicazione delle dimissioni e l’ultimo giorno di lavoro. La funzione del preavviso è quella di concedere all’azienda il tempo necessario per individuare un sostituto o riorganizzare l’attività produttiva.
Il preavviso si applica, eccezion fatta per le dimissioni in periodo di prova, ai soli rapporti a tempo indeterminato.
La sua durata è demandata ai contratti collettivi in base all’inquadramento e all’anzianità in azienda.
Leggi anche: Dimissioni senza preavviso: come fare e cosa rischia il dipendente(Opens in a new browser tab)
Cosa deve fare l’azienda: modello unilav
L’azienda dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni e accertato che il dipendente ha correttamente esercitato il proprio diritto di recedere in periodo di prova, deve comunicare l’ultimo giorno di lavoro al Centro per l’impiego.
Per farlo è sufficiente inviare in modalità telematica il modello Unilav entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto. Nella comunicazione si dovranno indicare i dati dell’azienda come ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale, settore economico in cui opera.
A questo si aggiungono i dati del dipendente quali cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza. Poi viene la parte con i dati sul rapporto di lavoro: data di assunzione, contratto collettivo applicato, tipologia contrattuale (contratto a tempo indeterminato o a termine, intermittente ecc…), se full time o part time, il livello retributivo e la qualifica.
Infine le informazioni sull’evento che si sta comunicando. Di conseguenza si dovrà indicare il motivo per cui si interrompe il rapporto: licenziamento (per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo), risoluzione consensuale ovvero dimissioni (ordinarie o o per giusta causa).
In questo caso specifico l’azienda dovrà selezionare una terza opzione: dimissioni in periodo di prova.
Ultima ma non meno importante informazione l’indicazione dell’ultimo giorno di lavoro in azienda.
Dimissioni non in periodo di prova
Se il dipendente comunica le dimissioni in periodo di prova, ma in realtà questo si è già esaurito o addirittura non era previsto, può incorrere nelle conseguenze previste per il mancato preavviso.
Ipotizziamo che il dipendente abbia esaurito il periodo di prova (1 mese) in data 31 maggio 2019. Il 20 giugno successivo comunica le dimissioni in periodo di prova indicando come ultimo giorno di lavoro il 25 giugno quando il preavviso imporrebbe come data di cessazione il 30 giugno.
A questo punto l’azienda ha due opzioni:
- Accettare il preavviso ridotto;
- Trattenere la retribuzione che sarebbe spettata al dipendente fino alla data di cessazione del rapporto secondo quello che è il periodo di preavviso da CCNL.
In quest’ultimo caso la trattenuta dev’essere operata nell’ultima busta paga, quella in cui vengono liquidate ferie e permessi non goduti e le somme a titolo di mensilità aggiuntive maturate sino alla cessazione.
È consigliabile comunicare la scelta dell’azienda al dipendente in forma scritta.
Durata del periodo di prova
Il periodo di prova è quel momento decorrente dall’assunzione in cui entrambe le parti, devono reciprocamente sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro.
Durante questo periodo azienda e dipendente possono recedere dal contratto liberamente, senza dare alcuna motivazione.
La prova dev’essere prevista per iscritto in un momento anteriore o al massimo contestuale all’instaurazione del rapporto.
La legge prevede una durata massima pari a:
- 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di prima categoria;
- 3 mesi per le altre categorie impiegatizie.
I contratti collettivi regolano la durata del periodo di prova per gli operai e, se sono previste condizioni di maggior favore, anche per gli impiegati.
È tuttavia ammissibile una clausola del contratto individuale che preveda un periodo di prova più lungo rispetto al CCNL ma comunque contenuto entro i limiti di legge.
Calcolo della durata della prova
Il periodo di prova può essere fissato in giorni di calendario o, in alternativa, di lavoro effettivo.
La decorrenza della prova è sospesa per eventi straordinari che coinvolgono il dipendente come malattia, maternità, infortunio, sciopero, sospensione dell’attività lavorativa disposta dall’azienda, ferie.
Effetti economici delle dimissioni in prova
Durante la prova al dipendente spetta la retribuzione e tutti gli altri diritti previsti per i lavoratori ordinari. Questo periodo è anche utile per la maturazione di ferie, permessi, anzianità di servizio, TFR e mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima se prevista).
Al dipendente in prova dev’essere consegnato il prospetto paga o cedolino all’atto dell’erogazione della retribuzione.
Altro aspetto da considerare è che le dimissioni in prova non danno diritto al lavoratore di accedere alla indennità di disoccupazione NASpi. A meno che queste intervengano in un periodo di sospensione della NASpI.
Leggi anche: Naspi e dimissioni: come prendere la disoccupazione se mi licenzio dal lavoro
Dimissioni telematiche
Le dimissioni in periodo di prova non devo essere date online. Infatti sono una di quelle fattispecie in cui, in deroga a quella che è la regola generale, il dipendente non deve formalizzare (a pena di inefficacia) la propria volontà di interrompere il rapporto compilando online (in autonomia se dotato di PIN dispositivo INPS o in caso contrario tramite patronati) un apposito modulo standard predisposto dal Ministero del lavoro e inviato all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente in base alla sede di lavoro, nonché all’azienda via pec.
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