La malattia è un evento morboso che provoca l’alterazione dello stato di salute del dipendente e la conseguente incapacità temporanea a rendere la prestazione lavorativa.
Dal momento che la malattia costringe il lavoratore ad assentarsi, il suo effetto è quello di sospendere il decorso del periodo di preavviso, da intendersi come quel lasso di tempo, decorrente tra la comunicazione all’azienda della volontà di interrompere il rapporto e l’ultimo giorno di vigenza del contratto.
In questi casi è bene sapere come comportarsi per quanto riguarda l’invio delle dimissioni telematiche, adempimento in vigore dal 12 marzo 2016 (pena l’inefficacia delle stesse) ed altresì conoscere gli effetti in busta paga, tanto del preavviso lavorato quanto delle ipotesi di trattenuta dell’indennità sostitutiva o di interruzione del contratto mentre si è ancora in malattia.
Analizziamo la questione in dettaglio, ma prima ricordiamo insieme come funzionano le dimissioni telematiche.
Dimissioni telematiche
A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere obbligatoriamente formalizzate con modalità telematica, a pena di inefficacia, attraverso l’invio di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro ed inviati:
- All’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
- Al datore di lavoro via posta elettronica certificata.
La nuova procedura ha lo scopo di contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”, attraverso uno strumento che certifichi la reale volontà del lavoratore di interrompere il rapporto.
Interessate dall’obbligo sono tutte le ipotesi di dimissioni, eccezion fatta per quelle rassegnate:
- Nelle sedi protette o dinanzi le commissioni di certificazione;
- Nel corso del periodo di prova;
- Nel lavoro domestico e marittimo;
- Da parte dei genitori lavoratori, in quanto soggette a convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Con riferimento all’ultimo punto, sono coinvolte le dimissioni presentate da:
- Lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- Lavoratrice / lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino.
Procedura di invio
Le dimissioni telematiche possono essere inviate:
- Dal lavoratore in autonomia accedendo al portale lavoro.gov.it (necessario possedere le credenziali SPID);
- Avvalendosi dei servizi offerti dagli intermediari abilitati quali consulenti del lavoro, Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), enti bilaterali, commissioni di certificazione, patronati ed organizzazioni sindacali).
Una volta compilato il modulo online, comprensivo di:
- Dati anagrafici del lavoratore;
- Dati identificativi del datore di lavoro;
- Data di decorrenza delle dimissioni (corrispondente al giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto);
- Tipologia di dimissioni (se ordinarie o per giusta causa);
la comunicazione è inoltrata automaticamente all’ITL ed alla pec del datore di lavoro.
Nei 7 giorni successivi l’invio, il lavoratore ha comunque la facoltà di revocare le dimissioni, utilizzando lo stesso modulo telematico disponibile sul sito ministeriale.
Preavviso di dimissioni
Il periodo di preavviso è rappresentato dall’intervallo tra:
- La data di comunicazione al datore di lavoro della propria intenzione di interrompere il rapporto;
- L’ultimo giorno di vigenza del contratto.
L’obbligo di rispettare il preavviso non sussiste in caso di risoluzione del contratto:
- Per giusta causa;
- Nel corso o al termine del periodo di prova;
- Alla cessazione del rapporto a tempo determinato per scadenza del termine;
- Consensuale;
- Per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione sul posto di lavoro.
Nel corso del periodo di preavviso, la cui durata è generalmente prevista dai contratti collettivi, il rapporto di lavoro prosegue regolarmente. Ciò significa che:
- Il lavoratore è tenuto a garantire l’attività lavorativa;
- Il datore di lavoro, parimenti, riconosce il compenso per la prestazione svolta dal dipendente.
Leggi anche: Dimissioni con preavviso: come fare e tempi da rispettare
Decorrenza delle dimissioni
Come preannunciato, il preavviso decorre dal momento in cui l’intenzione di risolvere il rapporto è comunicata alla controparte.
Salvo diversa previsione del CCNL o del contratto individuale, i giorni di preavviso sono quelli di calendario.
In presenza di determinati eventi la decorrenza si interrompe e riprende al rientro in servizio del dipendente. Ci riferiamo a:
- Ferie;
- Richiamo alle armi;
- Maternità ed infortunio;
- Malattia.
Malattia durante il periodo di preavviso: cosa sapere
Il principale effetto della malattia intervenuta nel corso del periodo di preavviso è quella, appunto, di sospenderne la decorrenza.
In tal senso il rischio per il dipendente è di aver comunicato, all’interno del modulo telematico, una data di fine rapporto anticipata, rispetto a quella effettiva, a causa del potere sospensivo della malattia.
In questa fattispecie spetta al datore di lavoro indicare la data corretta di risoluzione del contratto, attraverso la comunicazione telematica al Ministero del lavoro a mezzo modello UNILAV. Obbligo, quest’ultimo, che dev’essere assolto in tutti i casi di cessazione del rapporto, entro i 5 giorni successivi l’ultimo di vigenza del contratto.
In definitiva, l’evento di malattia è considerato come un giustificato motivo di discordanza tra la data di cessazione indicata dal dipendente nel modulo telematico di dimissioni e la comunicazione UNILAV trasmessa dall’azienda.
Malattia durante il preavviso
Sulla malattia durante il preavviso, abbiamo scritto in un’altra guida.
Dimissioni durante l’assenza per malattia
Diverso è il discorso del lavoratore che intende dimettersi mentre si trova assente per malattia. In tal caso, proprio perchè la malattia interrompe il decorso del preavviso, quest’ultimo inizierà solo dopo la malattia.
Ciò significa che il periodo di preavviso potrà iniziare solo al termine del periodo di malattia indicato nel certificato inviato al datore di lavoro.
Preavviso di dimissioni non lavorato
La parte che subisce il recesso (il datore di lavoro nel caso delle dimissioni) previo accordo o su richiesta del lavoratore può:
- Dispensare il dipendente dal rispettare il preavviso, determinando così la cessazione immediata del rapporto;
- In alternativa, chiedere un preavviso inferiore a quello previsto dal contratto collettivo.
In concreto queste decisioni possono comportare l’interruzione del contratto mentre il dipendente è ancora assente in malattia.
L’effetto concreto sarà l’erogazione dell’indennità di malattia a carico INPS (anticipata in busta paga dal datore di lavoro) e l’integrazione conto azienda (nella misura prevista dal CCNL applicato) sino all’ultimo giorno di vigenza del contratto.
Diritto all’indennità di malattia dopo la conclusione del rapporto di lavoro
Il diritto all’indennità di malattia permane peraltro dopo la conclusione del rapporto, nel limite ordinario dei 180 giorni indennizzabili dall’Istituto. In tal caso, sarà l’INPS a corrispondere direttamente al dipendente le somme, calcolando l’indennità in base alle seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera:
- 50% per le assenze dal 4° al 20° giorno;
- 66,66% a decorrere dal 21° giorno;
- 80% per tutti i giorni indennizzabili a beneficio dei dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria.
Ricordiamo che l’indennità INPS spetta a:
- Operai e categorie assimilate, nonché lavoratori a domicilio di aziende appartenenti al settore INPS Industria;
- Operai e categorie assimilate, impiegati e lavoratori a domicilio delle aziende appartenenti al settore Commercio;
- Salariati per le aziende del settore Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- Operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato, salariati fissi, obbligati, avventizi, compartecipanti e piccoli coloni di aziende dell’Agricoltura.
Leggi anche: Ferie durante il periodo di preavviso: cosa c’è da sapere
Indennità sostitutiva del preavviso
Il dipendente che interrompe il rapporto senza rispettare il periodo di preavviso, in assenza di qualsiasi accordo con il datore, è tenuto a riconoscere a quest’ultimo un’indennità sostitutiva:
- Calcolata in base alla retribuzione (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata se il lavoratore avesse proseguito l’attività nel rispetto delle disposizioni del CCNL in materia di preavviso;
- Trattenuta in busta paga.
In queste ipotesi permane comunque il diritto all’indennità di malattia sino all’ultimo di vigenza del contratto ed anche successivamente, se il dipendente rientra tra i beneficiari della prestazione INPS.