La XI Commissione della Camera ha recentemente dato il via libera all’esame del Disegno di Legge (DDL) Lavoro, che introduce alcune novità significative nel panorama delle relazioni lavorative in Italia. Tra queste novità, spiccano le cosiddette “dimissioni di fatto”, una misura che ha come obiettivo quello di contrastare una pratica piuttosto comune e spesso criticata, in cui i lavoratori si assentano dal lavoro senza giustificazione e attendono di essere licenziati dal datore di lavoro.
Questo comportamento spesso obbliga il datore a versare il cosiddetto “ticket di licenziamento” e spesso lo scopo del lavoratore è quello di “nascondere” le dimissioni e farsi licenziare per aver diritto alla NASpI. Il DDL, se approvato, potrebbe portare a un cambiamento importante nella gestione delle assenze ingiustificate e nella risoluzione del rapporto di lavoro. Vediamo quali potrebbero essere le novità in arrivo in attesa della conclusione dell’iter legislativo.
Le dimissioni di fatto: una nuova soluzione per le assenze ingiustificate
Secondo quanto previsto dall’emendamento al DDL Lavoro, le “dimissioni di fatto” o “dimissioni per fatti concludenti” rappresentano una modalità innovativa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di un’assenza ingiustificata prolungata del lavoratore – per un periodo che va oltre il limite stabilito dal contratto collettivo di riferimento, o in sua assenza, superiore a quindici giorni – il datore di lavoro ha la possibilità di comunicare questa assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Questa comunicazione segna un passaggio importante, poiché l’Ispettorato si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione. Una volta effettuata tale verifica, il rapporto di lavoro viene considerato risolto per volontà del lavoratore, senza che siano necessarie ulteriori formalità, come le dimissioni online.
Questa soluzione appare efficace per evitare che i lavoratori possano abusare della normativa esistente per ottenere il licenziamento e, conseguentemente, accedere alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), il sussidio previsto per i lavoratori disoccupati. Nelle situazioni attuali, se il datore di lavoro licenzia il lavoratore per assenza ingiustificata, è comunque tenuto a pagare il ticket di licenziamento, una sorta di compensazione che grava sull’azienda.
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Il ruolo del datore di lavoro e dell’Ispettorato del Lavoro
Un aspetto centrale di questa nuova disposizione è il coinvolgimento attivo del datore di lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro, infatti, non può decidere autonomamente di considerare risolto il rapporto di lavoro, ma deve prima comunicarlo all’ITL. Questo passaggio garantisce una maggiore trasparenza e una tutela sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, evitando abusi da entrambe le parti.
L’Ispettorato, dal canto suo, avrà il compito di verificare che l’assenza comunicata dal datore di lavoro sia effettivamente ingiustificata. Questo controllo da parte dell’autorità garantisce che non ci siano licenziamenti arbitrari o ingiusti e che il processo sia gestito in maniera equa. È quindi un elemento di equilibrio tra le parti, che dovrebbero entrambe rispettare le regole previste.
Le eccezioni alla regola: cause di forza maggiore
Tuttavia, il DDL prevede anche delle eccezioni. Le dimissioni di fatto non sono considerate valide se il lavoratore riesce a dimostrare che l’assenza è stata causata da forza maggiore o da un evento non imputabile a lui. In altre parole, se il lavoratore non ha potuto giustificare l’assenza a causa di problemi indipendenti dalla sua volontà, come un improvviso ricovero ospedaliero, o se l’assenza è dovuta a un comportamento scorretto del datore di lavoro, allora il rapporto di lavoro non verrà automaticamente considerato risolto.
Questa clausola è fondamentale per garantire una protezione adeguata al lavoratore, evitando che la nuova normativa possa essere utilizzata in maniera iniqua o punitiva. La forza maggiore o il comportamento scorretto del datore di lavoro sono circostanze che dovrebbero essere valutate attentamente dall’Ispettorato, che fungerà da mediatore nella risoluzione di tali controversie.
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Cosa succede al ticket di licenziamento
Uno degli aspetti più rilevanti di questa nuova misura è il superamento del ticket di licenziamento. Attualmente, quando un datore di lavoro licenzia un dipendente, è obbligato a versare un contributo economico, noto come ticket di licenziamento, all’INPS. Questa misura è stata introdotta per sostenere il costo della disoccupazione, ma ha spesso sollevato critiche da parte delle imprese, che si vedono gravate da un ulteriore costo anche in caso di licenziamenti giustificati, come quelli dovuti a un’assenza ingiustificata.
Con l’introduzione delle dimissioni di fatto, questo onere per il datore di lavoro viene eliminato. La risoluzione del rapporto di lavoro, in questi casi, avverrà infatti per volontà del lavoratore, non configurandosi quindi un licenziamento vero e proprio. Questo rappresenta un risparmio economico per le aziende, che non saranno più tenute a pagare il ticket di licenziamento in queste situazioni.
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Conclusioni
Le “dimissioni di fatto” rappresentano una novità importante nel panorama delle relazioni lavorative in Italia. Questa misura, se approvata definitivamente, potrebbe portare a una gestione più trasparente e corretta delle assenze ingiustificate, evitando abusi da parte dei lavoratori e alleggerendo il carico economico delle imprese. Tuttavia, è fondamentale che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro svolga un ruolo attivo nel monitoraggio e nella verifica delle assenze, per garantire che la misura venga applicata in modo equo e bilanciato.
Riepilogo finale:
- Quando scattano le dimissioni di fatto? In caso di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni o al periodo stabilito dal contratto collettivo.
- Qual è il ruolo dell’ITL? Verificare la veridicità dell’assenza comunicata dal datore di lavoro.
- Ci sono eccezioni? Sì, in caso di forza maggiore o comportamenti scorretti del datore di lavoro.
- Cosa succede al ticket di licenziamento? Non è più dovuto in caso di dimissioni di fatto.