Con l’entrata in vigore, il 12 gennaio 2025 del Collegato Lavoro Legge 203/2024 si dà il via libera anche alle cosiddette “dimissioni di fatto” per assenze ingiustificate o “dimissioni per fatti concludenti”. Si tratta di una nuova modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, introdotta per contrastare una pratica piuttosto comune e spesso criticata, in cui i lavoratori si assentano dal lavoro senza giustificazione e attendono di essere licenziati dal datore di lavoro.
Questo comportamento spesso obbligava il datore a versare il cosiddetto “ticket di licenziamento” e contestualmente permetteva al lavoratore di “nascondere” le dimissioni e farsi licenziare, così da avere diritto alla NASpI. Il Collegato Lavoro, contiene fra le altre, una misura che mira a cambiare la gestione delle assenze ingiustificate e la risoluzione del rapporto di lavoro. Vediamo come funziona questa novità.
Dimissioni di fatto: cosa sono
Le “dimissioni di fatto” o “dimissioni per fatti concludenti” rappresentano una modalità innovativa di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di un’assenza ingiustificata prolungata del lavoratore – per un periodo che va oltre il limite stabilito dal contratto collettivo di riferimento, o in sua assenza, superiore a 15 giorni – il datore di lavoro ha la possibilità, dal sedicesimo giorno di assenza in poi, di comunicare questa assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
Questa comunicazione segna un passaggio importante, poiché l’Ispettorato si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione. Una volta effettuata tale verifica, il rapporto di lavoro viene considerato risolto per volontà del lavoratore, senza che siano necessarie ulteriori formalità, come le dimissioni online.
Questa soluzione appare efficace per evitare che i lavoratori possano abusare della normativa esistente per ottenere il licenziamento e, conseguentemente, accedere alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), il sussidio previsto per i lavoratori disoccupati. Nella situazione precedente questa norma, se il datore di lavoro licenziava il lavoratore per assenza ingiustificata, era comunque tenuto a pagare il ticket di licenziamento, una sorta di compensazione che grava sull’azienda e il lavoratore può accedere alla indennità di disoccupazione mensile.
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Dimissioni di fatto, attenzione alle regole del CCNL
Le dimissioni di fatto per assenze ingiustificate non seguono sempre il limite dei 15 giorni. Infatti, la durata massima dell’assenza che consente al datore di lavoro di considerare interrotto il rapporto di lavoro dipende dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.
La norma infatti recita testualmente “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni […]”.
Quindi quello che conta è in primis la previsione del proprio CCNL sulle assenze ingiustificate che possono portare al licenziamento. Ogni contratto stabilisce regole specifiche nel proprio codice disciplinare, e in alcuni settori i termini sono molto più brevi rispetto ai 15 giorni previsti in assenza di indicazioni contrattuali.
Ad esempio, nel CCNL Metalmeccanica industria, le dimissioni di fatto possono verificarsi già dopo quattro giorni di assenza ingiustificata. Nel settore Terziario sia Confcommercio che Confesercenti i CCNL prevedono un limite di soli tre giorni. Per questo motivo, è fondamentale verificare attentamente il proprio CCNL per evitare sorprese.
Qual è il ruolo del datore di lavoro e dell’Ispettorato del Lavoro
Un aspetto centrale di questa nuova disposizione è il coinvolgimento attivo del datore di lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro, infatti, non può decidere autonomamente di considerare risolto il rapporto di lavoro, ma deve prima comunicarlo all’ITL. Questo passaggio garantisce una maggiore trasparenza e una tutela sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, evitando abusi da entrambe le parti.
L’Ispettorato, dal canto suo, avrà il compito di verificare che l’assenza comunicata dal datore di lavoro sia effettivamente ingiustificata. Questo controllo da parte dell’autorità garantisce che non ci siano licenziamenti arbitrari o ingiusti e che il processo sia gestito in maniera equa. È quindi un elemento di equilibrio tra le parti, che dovrebbero entrambe rispettare le regole previste.
Le eccezioni alla regola: cause di forza maggiore
Tuttavia, il DDL prevede anche delle eccezioni in caso di assenza ingiustificata dovuta a cause di forza maggiore. Le dimissioni di fatto non sono considerate valide se il lavoratore riesce a dimostrare che l’assenza è stata causata da forza maggiore o da un evento non imputabile a lui.
In altre parole, se il lavoratore non ha potuto giustificare l’assenza a causa di problemi indipendenti dalla sua volontà, come un improvviso ricovero ospedaliero, o se l’assenza è dovuta a un comportamento scorretto del datore di lavoro, allora il rapporto di lavoro non verrà automaticamente considerato risolto.
Questa clausola è fondamentale per garantire una protezione adeguata al lavoratore, evitando che la nuova normativa possa essere utilizzata in maniera iniqua o punitiva. La forza maggiore o il comportamento scorretto del datore di lavoro sono circostanze che dovrebbero essere valutate attentamente dall’Ispettorato, che fungerà da mediatore nella risoluzione di tali controversie.
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Cosa succede al ticket di licenziamento
Uno degli aspetti più rilevanti di questa nuova misura è il superamento del ticket di licenziamento. Attualmente, quando un datore di lavoro licenzia un dipendente, è obbligato a versare un contributo economico, noto come ticket di licenziamento, all’INPS. Questa misura è stata introdotta per sostenere il costo della disoccupazione, ma ha spesso sollevato critiche da parte delle imprese, che si vedono gravate da un ulteriore costo anche in caso di licenziamenti giustificati, come quelli dovuti a un’assenza ingiustificata.
Con l’introduzione delle dimissioni di fatto, questo onere per il datore di lavoro viene eliminato. La risoluzione del rapporto di lavoro, in questi casi, avverrà infatti per volontà del lavoratore, non configurandosi quindi un licenziamento vero e proprio. Questo rappresenta un risparmio economico per le aziende, che non saranno più tenute a pagare il ticket di licenziamento in queste situazioni.
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Cosa deve fare il datore di lavoro
Ecco in breve la procedura per gestire le dimissioni di fatto per assenze ingiustificate da parte del datore di lavoro.
- Comunicazione all’Ispettorato del Lavoro
Inviare una comunicazione formale all’Ispettorato del Lavoro competente, segnalando l’assenza ingiustificata del lavoratore oltre i limiti previsti dal CCNL o, in assenza di previsione, oltre i 15 giorni. Al momento in cui scrivo non ci sono modelli ufficiali forniti dall’ispettorato, per cui basta scrivere una lettera con tutti i dati necessari. La comunicazione può essere consegnata a mano, tramite raccomandata A/R o via PEC (indirizzi disponibili sono su www.ispettorato.gov.it). - Comunicazione al Centro per l’Impiego
Entro 5 giorni dalla cessazione, inviare la comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l’Impiego, specificando come motivo del recesso “dimissioni volontarie”.
Seguendo questi passaggi, si assolvono gli obblighi normativi.
Dimissioni per fatti concludenti: cosa comportano nella pratica
Nella pratica ecco cosa succederà nel caso di assenza ingiustificata oltre i 15 giorni o oltre il termine previsto dai CCNL, ovvero quando scattano le dimissioni fatto:
- Il datore di lavoro non sarà più tenuto a versare il ticket licenziamento, che rimane obbligatorio:
- in caso di licenziamento per qualsiasi motivo,
- in caso di dimissioni per giusta causa,
- di dimissioni presentate entro un anno dalla nascita del figlio,
- o di risoluzione consensuale che segua la procedura disciplinata dall’art. 7 della legge n. 604/1966.
- Il datore di lavoro avrà la facoltà di trattenere, al momento della liquidazione delle competenze di fine rapporto, l’indennità per mancato preavviso, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato rispettato
- Il lavoratore, essendosi dimesso e non essendo stato licenziato, non avrà diritto a fare la domanda di NASpI, che è riconosciuta solo se il lavoratore ha perso il posto in modo involontario a seguito del recesso del datore di lavoro, oppure in quei casi in cui le dimissioni sono considerate equivalenti al licenziamento secondo quanto stabilito dalla normativa (giusta causa, dimissioni entro l’anno del figlio ecc.).
Conclusioni
Le “dimissioni di fatto” rappresentano una novità importante nel panorama delle relazioni lavorative in Italia. Questa misura porterà a una gestione più trasparente e corretta delle assenze ingiustificate, evitando abusi da parte dei lavoratori e alleggerendo il carico economico delle imprese.
Tuttavia, è fondamentale che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro svolga un ruolo attivo nel monitoraggio e nella verifica delle assenze, per garantire che la misura venga applicata in modo equo e bilanciato.