L’Istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali da lavoro dipendente e assimilati è una tutela per i lavoratori nei casi in cui siano riscontrate inosservanze alla disciplina sul lavoro, da cui scaturiscono crediti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Possono formare oggetto di diffida accertativa, solo i crediti di lavoro liquidi, determinati, esigibili e certi.
Si tratta in pratica di un provvedimento amministrativo che verrà notificato dal personale ispettivo al datore di lavoro. Il datore di lavoro a questo punto potrà richiedere un tentativo di conciliazione monocratica, entro 30 giorni dalla notifica. Nel caso di richiesta dopo i 30 giorni o in caso di mancato accordo, il provvedimento, su convalida del direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
Diffida accertativa per crediti dei lavoratori
La diffida accertativa per crediti patrimoniali è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004. La norma stabilisce che, nel caso in cui nell’ambito dell’attività ispettive emergano inosservanze alla disciplina contrattuale, dalle quali scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei lavoratori dipendenti, il personale ispettivo provvede a diffidare il datore di lavoro, il quale è quindi tenuto a corrispondere gli importi risultanti dall’accertamento. Allo stesso modo il provvedimento potrà scaturire da una denuncia del lavoratore presso la ITL. Ad esempio per mancata corresponsione delle retribuzioni, oppure del TFR e altri istituti contrattuali purchè crediti certi, determinati, liquidi ed esigibili.
Pensiamo ai mancati scatti di anzianità, al mancato pagamento di alcune buste paga, ecc. Il datore di lavoro sarà quindi diffidato a corrispondere al lavoratore questi importi.
A questo punto potrà richiedere un tentativo di conciliazione monocratica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
- in caso di mancata attivazione della procedura conciliativa nei 30 giorni;
- o nell’ipotesi di mancato accordo
La diffida accertativa acquista efficacia di titolo esecutivo con valore di accertamento tecnico. Questo a seguito di provvedimento di validazione del Direttore della I.T.L.. Ora il lavoratore potrà richiedere queste somme al datore di lavoro in quanto vanta un credito accertato.
Infine il datore di lavoro potrà opporre ricorso avverso la diffida accertativa con effetto sospensivo al Comitato per i Rapporti di Lavoro presso i competenti Ispettorati Interregionali, con silenzio rigetto in mancanza di decisione entro 90 giorni.
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