Quali sono le regole emergenziali relative al contratto a tempo determinato nel 2021? Partiamo col dire che il Decreto Sostegni (Decreto-Legge numero 41 del 22 marzo 2021), in via di conversione definitiva in Legge, ha spostato al 31 dicembre 2021 la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, in deroga all’obbligo di indicare le causali, previsto dalla normativa ordinaria del Decreto Dignità (Dlgs. n. 81/2015).
La decisione risponde all’esigenza di tutelare i rapporti di lavoro precari durante l’emergenza COVID-19, al fine di contenere le ricadute socio-economiche della pandemia: si parla infatti di contratto a termine emergenziale.
La deroga, inizialmente prevista nel 2020 dal Decreto Rilancio è stata da ultimo prorogata ad opera della Legge di bilancio al 31 marzo 2021, salvo poi essere, a ridosso della scadenza, estesa al 31 dicembre prossimo dal “Sostegni”.
Analizziamo le novità del contratto di lavoro a tempo determinato nel dettaglio.
Decreto Sostegni, contratto a termine
In base all’articolo 17 comma 1 del Decreto legge 41/2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in assenza delle causali di legge (previste dall’articolo 19 comma 1 del Dlgs. n. 81/2015).
Tale deroga è ammessa:
- Una sola volta;
- In aggiunta, per un periodo non superiore a 12 mesi.
Resta comunque ferma la durata massima complessiva del contratto a tempo determinato pari a 24 mesi.
Azzerato il contatore di rinnovi e proroghe
Sempre l’articolo 17 (al comma 2) del D.l. “Sostegni” prevede che, ai fini dell’applicazione della deroga in materia di causali, non si considerano i rinnovi e le proroghe già intervenuti prima del 23 marzo 2021.
La norma rappresenta un’autentica novità rispetto alle precedenti deroghe succedutesi dall’inizio dell’emergenza COVID-19.
Di conseguenza, i datori e le aziende che hanno già rinnovato o prorogato contratti a termine (in data antecedente il 23 marzo) possono comunque accedere alla disciplina prevista dal Decreto “Sostegni”.
Nuove norme in vigore dal 23 marzo 2021
Il già citato comma 2 dell’articolo 17 prevede l’applicazione delle deroghe in materia di proroghe / rinnovi a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto 41, nello specifico il 23 marzo 2021.
Decreto Rilancio, contratto a tempo determinato
La possibilità di prorogare o rinnovare i rapporti a termine senza l’osservanza delle causali è stata inizialmente introdotta, a fronte dell’emergenza COVID-19, ad opera del Decreto Rilancio (D.l. numero 34/2020) sino al 30 agosto 2020.
La deroga è stata successivamente prorogata dal Decreto “Agosto” (D.l. numero 104/2020) al 31 dicembre 2020. L’ultimo intervento in materia (escludendo il D.l. “Sostegni”) è quello della Legge di bilancio (L. n. 178/2020) che ha esteso la disciplina di esonero dalle causali al 31 marzo 2021.
“Stop and go” e numero massimo di proroghe del contratto a termine
Con riferimento alle deroghe precedenti in materia di contratti a termine (in particolare quella prevista dal Decreto “Agosto” D.l. n. 104/2020) l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito (Nota numero 713/2020) che la possibilità di prorogare o rinnovare i rapporti, una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, senza prevedere alcuna specifica causale, permette altresì, si legge nel testo, la “deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015”.
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti si può ragionevolmente ritenere che la deroga in materia di proroghe e “stop and go” continuerà ad applicarsi sino al 31 dicembre 2021, di pari passo con quanto previsto dal Decreto “Sostegni”.
Conversione in legge del Decreto-Legge Sostegni 1
Attualmente è in discussione alla Camera il disegno di legge di conversione del D.l. “Sostegni”. Il testo, che ha già ricevuto il 6 maggio l’ok del Senato, non contiene alcuna modifica all’articolo 17, riguardante appunto le deroghe in materia di contratti a termine.
Causali
Il terreno su cui intervengono le disposizioni derogatorie del Decreto “Sostegni” è quello delle causali imposte dal Decreto legislativo numero 81/2015, per le proroghe e rinnovi di contratti a termine.
La norma prevede (articolo 19) la possibilità di instaurare rapporti a tempo determinato, senza alcuna specifica causale, solo per una durata non superiore a 12 mesi.
Il limite citato può essere oltrepassato in presenza di esigenze:
- Temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda;
- Di sostituzione di altri lavoratori;
- Connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
La stipula di un contratto eccedente i 12 mesi, in assenza di causali, ha come conseguenza che lo stesso si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.
Sono invece esclusi dal regime delle causali i contratti a termine per attività stagionali.
Causali: proroghe e rinnovi
Al netto della normativa derogatoria attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2021, il regime delle causali dev’essere rispettato anche a fronte di:
- Proroghe, solo se comportano il superamento del limite dei 12 mesi;
- Tutti i casi di rinnovo.
“Stop and go”
Come sopra chiarito, ai contratti rinnovati o prorogati sino al 31 dicembre 2021, una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, non si estende la norma prevista dal Decreto numero 81/2015 (articolo 21) in materia di stacco temporale tra un rapporto a termine e quello successivo.
In particolare si prevede che in caso di riassunzione del lavoratore, tra i due contratti debba necessariamente intercorrere un intervallo minimo di:
- 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi;
- 10 giorni a fronte di un rapporto precedente di durata pari o inferiore a 6 mesi.
L’inosservanza dello “stop and go” comporta la trasformazione del nuovo contratto a tempo indeterminato.
Numero massimo di proroghe
La deroga in materia di periodi cuscinetto si estende, sempre fino al 31 dicembre 2021 a norma del “Sostegni”, alle disposizioni in materia di numero massimo di proroghe. È infatti concesso ai datori di lavoro di prorogare i contratti, una sola volta e nel limite di 12 mesi, senza osservare il tetto di 4 proroghe previsto dal noto Dlgs. n. 81/2015 (articolo 21).
La normativa ordinaria prevede infatti che, nel limite complessivo di 24 mesi, al datore di lavoro sia concessa la possibilità di prorogare il rapporto fino ad un massimo di 4 volte, a prescindere dal numero di contratti intercorsi tra le medesime parti.
Il mancato rispetto della disposizione in parola, comporta la trasformazione a tempo indeterminato del contratto a decorrere dalla data di decorrenza della quinta proroga.
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