Il decreto ingiuntivo è un atto giudiziario con cui, su richiesta del creditore, il debitore è obbligato a corrispondere una somma di denaro , consegnare una cosa determinata ovvero una certa quantità di beni fungibili. Nell’ambito del diritto del lavoro l’ingiunzione di pagamento di applica al recupero delle somme di denaro (credito esigibile) da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente. I tempi di esecuzione (ed i costi) ridotti ben si adattano infatti ai casi in cui il dipendente si rivolge al datore di lavoro, a fronte del mancato pagamento dello stipendio o di altre indennità e crediti da lavoro.
In tal senso, la busta paga, documento per legge (L. n. 4/1953) da consegnare ai dipendenti all’atto del pagamento della retribuzione, rappresenta la “prova scritta del credito”, condizione imprescindibile per avviare il procedimento d’ingiunzione.
Una volta che il giudice ha emesso il provvedimento monitorio, l’esecuzione forzata ha lo scopo di aggredire i beni del debitore al fine di soddisfare le pretese creditorie. Le azioni possibili (dall’esecuzione immobiliare sino al pignoramento presso terzi) differiscono in base ai beni del debitore, i quali dovranno essere sufficientemente capienti.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Quando si può richiedere un decreto ingiuntivo
Per intraprendere la strada del decreto ingiuntivo sono necessarie due condizioni:
- Il soggetto ricorrente dev’essere titolare di un diritto di credito;
- La prova scritta del credito.
Il significato di “titolare di un diritto di credito” risiede nella pretesa del ricorrente all’altrui prestazione, quest’ultima rappresentata da:
- Somma di denaro liquida ed esigibile;
- Determinata quantità di cose fungibili;
- Consegna di una cosa mobile determinata.
Atti preliminari del decreto ingiuntivo: la messa in mora
Il ricorso al giudice dev’essere preceduto dalla costituzione in mora del debitore a mezzo richiesta scritta o intimazione.
In pratica viene redatta, dal creditore o dal suo legale, una “lettera di costituzione in mora” contenente:
- Il termine per adempiere all’obbligazione;
- L’avvertimento che, in caso di inosservanza, si adiranno le vie legali.
Un’alternativa è rappresentata dalla “diffida ad adempiere”, inviata in forma scritta alla controparte, in cui la si informa che, a fronte dell’omesso adempimento dell’obbligazione entro un certo termine, il contratto dovrà intendersi risolto.
Ricorso per decreto ingiuntivo
Il ricorso per decreto ingiuntivo, da depositare presso la cancelleria del giudice competente, deve contenere:
- Indicazione dell’ufficio giudiziario competente;
- Generalità delle parti (debitore e creditore) e dell’avvocato del ricorrente;
- Oggetto (ad esempio crediti da lavoro) e ragioni del ricorso (quale l’inadempimento del debitore);
- Prove a dimostrazione dell’esistenza del credito;
- La richiesta di esecuzione provvisoria (nei casi che poi vedremo);
- Ingiunzione di pagamento;
- Procura alle liti;
- Sottoscrizione del ricorso da parte del ricorrente ovvero del suo legale.
Decisione del giudice
Entro 30 giorni dal deposito del ricorso il giudice è tenuto a pronunciarsi con, in alternativa:
- Richiesta di integrazione probatoria, nei casi di domanda insufficientemente motivata;
- Rigetto del ricorso, in mancanza dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo, ad esempio la mancanza della prova scritta del debito;
- Accoglimento del ricorso con adozione del decreto ingiuntivo.
Notifica decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice contiene:
- L’invito al debitore di pagare ovvero consegnare quanto richiesto dal soggetto ricorrente;
- Il termine entro cui l’ingiunto può proporre opposizione, di norma fissato in 40 giorni, potenzialmente soggetto a riduzione fino a 10 giorni ovvero elevato sino a 60 giorni;
- La liquidazione delle competenze dell’avvocato.
L’ingiunzione di pagamento è da notificare a pena di inefficacia entro 60 giorni dal deposito dello stesso in cancelleria.
Una volta notificato il provvedimento, il debitore ha la possibilità entro i 40 giorni successivi:
- Adempiere;
- Opporsi al decreto;
- Astenersi dal fare qualsiasi azione.
Nella terza ipotesi, decorsi i 40 giorni, il decreto diviene definitivo ed il creditore può chiedere l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente:
- Notifica del titolo esecutivo e del precetto;
- Inizio dell’esecuzione forzata, decorsi 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;
- Iscrizione dell’ipotetica giudiziale.
Nelle ipotesi di esecuzione provvisoria, il decreto ingiuntivo adottato dal giudice rappresenta già titolo esecutivo. Il creditore non è pertanto tenuto ad attendere il decorso dei 40 giorni per ottenere l’apposizione della formula esecutiva. Trascorsi 10 giorni senza che il debitore abbia adempiuto ed entro 90 giorni dalla notifica, il creditore può avviare l’esecuzione forzata.
Esecuzione forzata
Decorsi 40 giorni o meno (in caso di esecuzione provvisoria), il creditore può notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Spirati i 10 giorni successivi, il creditore può aggredire i beni del debitore al fine di soddisfare le proprie pretese.
Le azioni in tal senso differiscono in base ai beni di cui dispone il debitore:
- Esecuzione immobiliare se il debitore è appunto proprietario di beni immobili;
- Pignoramento presso terzi nei confronti di stipendio, pensione o conto corrente del debitore;
- Esecuzione mobiliare nei confronti dei beni mobili registrati, ad esempio autoveicoli ed imbarcazioni.
Decreto ingiuntivo lavoro
Nei rapporti tra azienda e dipendente, il decreto ingiuntivo rappresenta la via giudiziaria da utilizzare nei casi in cui il datore non eroghi la retribuzione ovvero per i crediti da lavoro.
In questo frangente, il ricorso è depositato dal lavoratore al Tribunale competente, in funzione di giudice del lavoro, unitamente a copia della busta paga rilasciata dall’azienda, la quale
- Assume il valore di prova scritta;
- Permette di ottenere dal Giudice un titolo esecutivo provvisorio, dal momento che il cedolino rientra, secondo l’articolo 642 secondo comma Codice procedura civile, tra la “documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
L’esecuzione provvisoria, ovvero il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o immediatamente esecutivo come anticipato applicabile ai crediti da lavoro, è richiesta dal ricorrente nelle ipotesi di (articolo 642 Cpc):
- Credito fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa ovvero su atto ricevuto da notaio o pubblico ufficiale autorizzato;
- Pericolo per il debitore di subire un grave pregiudizio a causa del ritardo nel pagamento;
- Documentazione sottoscritta dal debitore (è il caso citato in cui rientrano i crediti da lavoro), comprovante il diritto fatto valere.
Nelle ultime due ipotesi, peraltro, il giudice può imporre il pagamento di una cauzione, a tutela della restituzione del debito.
Il tratto distintivo del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ovvero dell’esecuzione provvisoria è la tempestività del decreto adottato dal giudice, il quale ingiunge il pagamento non entro il termine ordinario di 40 giorni, bensì 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Costi decreto ingiuntivo
Per iniziare un processo bisogna versare in primis un contributo unificato, il cui valore cambia in relazione alla causa e alla materia trattata. Per il decreto ingiuntivo il contributo unificato è dimezzato. Di seguito alcuni esempi dei costi che si potrebbero sostenere.
- Cause sotto i 1.100 euro: contributo unificato di 21,50 euro;
- Cause fra 5.200 e 26.000 euro: importo del contributo unificato di 118,50 euro;
- infine sopra i 520.000 euro 843 euro
Ai costi riportati in tabella, si dovranno inoltre aggiungere: imposta di bollo, imposta di registro, spese per le copie dei documenti necessari, la parcella dell’avvocato ecc.