La malattia del lavoratore dipendente è un evento nient’affatto trascurabile. Da un lato, infatti l’assenza del lavoratore implica di dover riorganizzare l’attività dell’ufficio o del luogo di lavoro, mentre, dall’altro, entra in gioco l’erogazione di una indennità specifica erogata dall’istituto di previdenza, ma anticipata solitamente dal datore di lavoro in busta paga.
Da parte sua, il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e ad un trattamento economico opportuno, per i periodi fissati dalla legge e dal Ccnl di riferimento. Per usufruire di questi benefici, egli dovrà però presentare certificati medici ad hoc e sottoporsi a controlli sullo stato della malattia.
La legge è molto chiara sul punto: è possibile effettuare verifiche e controlli sul lavoratore dipendente in malattia, per individuare eventuali casi di abusi. Ma quali poteri ha effettivamente il datore di lavoro a riguardo? E quali controlli può fare, per assicurarsi che il proprio dipendente utilizzi il periodo di malattia per recuperare le energie e guarire? Ecco cosa sapere.
Controlli sui dipendenti in malattia: cosa dice la legge?
Il diritto del lavoro (normativa e giurisprudenza) prevedono la possibilità di fare due tipi di controllo sul dipendente in malattia:
- la visita fiscale dell’INPS per controllare controllare lo stato di malattia;
- l’investigazione privata eseguita dal datore di lavoro o dalle agenzie investigative, per accertare comportamenti del dipendente sanzionabili a livello disciplinare.
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Il lavoratore o la lavoratrice dovranno garantire la reperibilità in riferimento ad eventuali visite di controllo da parte del medico fiscale, e dunque durante la malattia dovranno farsi trovare presenti nel proprio domicilio (secondo fasce orarie diverse a seconda che si tratti di pubblico impiego o di lavoro in ambito privato).
Le visite fiscali sono compiute prendendo a riferimento l’indirizzo di reperibilità, comunicato dal lavoratore al medico che emette il certificato di malattia e lo trasmette in via telematica all’istituto di previdenza.
Per chiarezza ricordiamo altresì l’istituto di previdenza, tramite il suo portale web, ha il compito di rendere disponibili, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, i certificati e gli attestati di malattia giunti su impulso del medico curante.
Il datore di lavoro potrà visionare soltanto l’attestato di malattia del lavoratore, un documento che include tutti i dati del certificato esclusa la diagnosi. Mentre il lavoratore o la lavoratrice avranno invece la possibilità di vedere sia l’attestato, che il certificato medico inclusivo di tutti i dati relativi alla malattia.
Chi manda la visita fiscale INPS?
Come abbiamo accennato in apertura, la malattia implica conseguenze sul piano organizzativo ed economico e, proprio per questo, norme e giurisprudenza prevedono due distinte tipologie di accertamenti sul lavoratore in malattia, ossia:
- il controllo di competenza di Inps (servizi ispettivi del Polo unico per le visite fiscali);
- il controllo svolto su impulso del datore di lavoro.
Il datore di lavoro sia pubblico che privato avrà infatti tutto l’interesse a verificare lo stato di salute del malato – ed individuare eventuali comportamenti del dipendente sanzionabili a livello disciplinare. Mentre il citato Polo Unico si occuperà di compiere, in maniera esclusiva, le visite mediche di controllo (VMC), sia d’ufficio che su istanza specifica dei datori di lavoro pubblici o privati, 7 giorni su 7 e in apposite fasce orarie stabilite dalla legge.
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Le strutture sanitarie pubbliche sono infatti le sole deputate a svolgere il controllo sullo stato di malattia dei dipendenti. Lo afferma lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) all’art. 5, in cui infatti si indica espressamente che il datore non può svolgere accertamenti:
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Tuttavia i datori, come vedremo tra poco, potranno parallelamente affidarsi ad agenzie investigative e/o eseguire controlli disgiunti e a se stanti rispetto a quelli collegati ad Inps.
La visita fiscale su richiesta del datore di lavoro
Abbiamo appena ricordato che un datore di lavoro ha diritto di controllare lo stato di malattia di un suo dipendente, ma con quali modalità può farlo? Ebbene, l’azienda dovrà servirsi degli specifici canali web di Inps, accedendo al sito ufficiale dell’istituto ed entrando in particolare in questa pagina. Non a caso l’istituto sottolinea che il:
Il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)” è dedicato alla richiesta, da parte dei datori di lavoro privati e delle pubbliche amministrazioni, della visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia e consente la visualizzazione dello stato delle domande inviate e degli esiti dei controlli.
Inoltre nel portale dell’Inps si specifica che il servizio online di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, è rivolto anche ai datori di lavoro:
i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
Sul piano delle modalità, ricordiamo altresì che l’istanza di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in modo multiplo, tramite l’upload di un file in formato XML.
I poteri di indagine e investigazione del datore di lavoro
Quanto abbiamo appena ricordato attiene alla sfera dei controlli tramite servizi e strutture Inps, ma non dimentichiamo che i singoli datori di lavoro possono compiere indagini sulla condotta del proprio lavoratore o della propria lavoratrice malata, e potranno farle nella vita di tutti i giorni. Anzi, tanto maggiore sarà il dubbio dell’azienda circa l’effettiva sussistenza della malattia non professionale, tanto più probabile sarà la scelta per le indagini.
C’è infatti un aspetto importante da rimarcare: il divieto stabilito dalla legge nello Statuto dei lavoratori (art. 5) relativo all’impossibilità di effettuare accertamenti sanitari da parte dell’azienda, non vale anche per le verifiche investigative – eventualmente messe in atto dal datore di lavoro pubblico o privato.
Esse, come è agevole intuire, saranno espressamente mirate a stabilire se il lavoratore compie altre attività nel corso dell’assenza dall’ufficio per malattie, ossia attività non consone ad un pieno recupero delle forze e ad una pronta guarigione.
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In altre parole, se l’azienda non può compiere accertamenti sanitari sul lavoratore, ovvero non può sottoporre il dipendente a una visita medica privata, può invece affidare l’incarico a un investigatore privato e fare accertamenti su alcune circostanze di fatto che potrebbero smentire lo stato di malattia. A sostegno di ciò vi è ad es. l’ordinanza n. 11697 del 2020 della Cassazione.
La giurisprudenza sui poteri datoriali di indagine e investigazione
A sostegno dei poteri del datore, vi sono le pronunce dei giudici e nello specifico alcune sentenze della Suprema Corte. In esse sostanzialmente si sottolinea che le indagini o investigazioni di impulso aziendale sono pienamente conformi alla legge e quindi attuabili, ma a condizione che:
- attengano ad un fatto materiale che dà luogo ad un illecito disciplinare;
- siano mirate a provare l’insussistenza della malattia o la non idoneità della stessa a produrre uno stato di incapacità lavorativa;
- non ledano la sfera della privacy del dipendente, e dunque rispettino le norme di legge in materia.
Ad es con sentenza n° 18507 del 2016, la Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa inflitto ad un lavoratore che, durante lo stato di malattia era stato notato, in virtù di indagini svolte da un’agenzia investigativa, a compiere lavori sul tetto della propria abitazione. E con questa sentenza si è altresì rimarcato che il datore di lavoro può controllare se il dipendente è veramente malato, anche se non ci sono sospetti gravi sulla veridicità del problema di salute.
Mentre, con la sentenza n. 13676 del 2016 la Suprema Corte ha stabilito che, durante la malattia, il dipendente che effettua attività che ne pregiudicano la guarigione, spinge il datore a dubitare seriamente della correttezza dei rapporti futuri dello stesso con l’azienda e giustifica il licenziamento.
Conclusioni
Concludendo, qualora dalle indagini disposte ‘privatamente’ emergano comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, il datore di lavoro potrà adottare sanzioni proporzionate alla gravità del fatto e, potenzialmente, anche il licenziamento per giusta causa (senza preavviso), come ad es. in caso di attività di lavoro svolta nella sussistenza della malattia ed avente caratteristiche tali da mettere a rischio la pronta guarigione.
Come accade per le assenze ingiustificate alle visite di controllo, infatti anche le indagini del datore di lavoro possono portare a sanzioni disciplinari sino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa.