Il mondo del lavoro è in costante evoluzione e, con esso, anche le normative che lo regolano. L’introduzione del contratto di lavoro misto è una delle novità portate dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), entrato in vigore il 12 gennaio 2025. Questa nuova tipologia contrattuale mira a rispondere alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, consentendo di combinare in un unico rapporto due diverse modalità lavorative: subordinata e autonoma.
Il contratto misto rappresenta una soluzione innovativa che cerca di rispondere alle nuove esigenze produttive delle aziende e alle aspirazioni professionali dei lavoratori. Tuttavia, questa novità normativa presenta anche alcune criticità che devono essere attentamente valutate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori stessi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.
Cos’è il contratto di lavoro misto
Il contratto di lavoro misto, introdotto dall’art. 17 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), consente a un lavoratore di svolgere attività per lo stesso datore di lavoro in due modalità differenti: in parte come lavoratore subordinato e in parte come lavoratore autonomo. Questa combinazione supera alcuni vincoli previsti dalla normativa precedente, come la causa ostativa introdotta dalla Legge n. 190/2014, che impediva l’applicazione del regime fiscale forfettario in casi simili.
Un aspetto importante da sottolineare è che questa nuova tipologia contrattuale è, per il momento, limitata alle aziende con almeno 250 dipendenti. Questa scelta legislativa mira a sperimentare il contratto in realtà aziendali strutturate, dove esistono già strumenti organizzativi e gestionali consolidati.
Quando si può usare il contratto misto
Il contratto misto può essere utilizzato in presenza di specifici requisiti legati sia al lavoratore che al datore di lavoro. Il lavoratore deve essere una persona fisica iscritta a un albo o registro professionale, oppure esercitare attività libero-professionali come collaborazioni coordinate e continuative.
Per i lavoratori non iscritti ad albi professionali, la coesistenza di un rapporto subordinato e autonomo è consentita solo se si stipula un accordo di prossimità con le rappresentanze sindacali aziendali, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 138/2011.
Tale accordo deve definire obiettivi specifici, come il miglioramento della produttività o l’avvio di nuove attività, e garantire la separazione funzionale delle due prestazioni lavorative.
Requisiti per l’applicazione del contratto misto
Il contratto di lavoro misto richiede che il lavoratore e il datore di lavoro rispettino alcune condizioni specifiche:
- Requisiti del lavoratore:
- Il lavoratore deve essere una persona fisica iscritta a un albo o registro professionale, oppure svolgere attività libero-professionali, incluse quelle di collaborazione coordinata e continuativa.
- In caso di lavoratori non iscritti ad albi professionali, è necessario raggiungere un accordo di prossimità tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali, come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.L. n. 138/2011.
- Il lavoratore deve eleggere un domicilio professionale distinto dal luogo aziendale, per garantire la separazione tra le attività autonome e quelle subordinate.
- Caratteristiche del rapporto subordinato:
- Deve trattarsi di un contratto a tempo indeterminato con un orario part-time compreso tra il 40% e il 50% dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.
- Il contratto subordinato deve rispettare tutte le norme in materia di part-time previste dal D.Lgs. n. 81/2015.
- Caratteristiche del rapporto autonomo:
- Il contratto autonomo deve essere finalizzato all’esercizio di attività professionali o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Il datore di lavoro non può imporre vincoli gerarchici o organizzativi sull’attività autonoma, che deve essere gestita in totale indipendenza dal lavoratore.
- Il datore di lavoro deve occupare più di 250 dipendenti, calcolati alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione
Quali elementi considerare nel contratto misto
Il contratto misto introduce nuove modalità di lavoro che richiedono una gestione particolarmente attenta. Di seguito gli elementi principali da considerare:
- Separazione delle attività: La normativa stabilisce chiaramente che le attività subordinate e autonome non devono sovrapporsi. Ciò significa che il lavoratore non può svolgere le due prestazioni nello stesso momento o nello stesso giorno. Questa separazione deve essere certificata attraverso una documentazione specifica, redatta da una delle commissioni di certificazione previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003.
- Certificazione obbligatoria: Il contratto misto deve essere certificato da enti abilitati, come Ispettorati territoriali del lavoro, Università o Enti bilaterali, Albi provinciali dei Consulenti del lavoro. La certificazione è necessaria per garantire la conformità del contratto alle normative e per evitare contestazioni future.
- Orario e riposi: Una delle criticità principali riguarda il rispetto della normativa sull’orario di lavoro e sui riposi obbligatori (D.Lgs. n. 66/2003). Il lavoratore subordinato deve beneficiare di almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore e di un riposo settimanale di almeno 24 ore. Tuttavia, l’attività autonoma non è soggetta a questi limiti, creando possibili conflitti gestionali.
- Contribuzione: Per il lavoro subordinato, il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per il lavoro autonomo, invece, il lavoratore deve versare i contributi alla propria cassa professionale o, in mancanza, alla Gestione separata INPS.