La legge (articolo 41 comma 1 Dlgs 81/2015) definisce il contratto di apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La sua funzione è quella di adeguare la professionalità del lavoratore alle esigenze del mercato del lavoro oltre a favorire l’occupazione delle giovani generazioni.
Non a caso, il datore è tenuto ad erogare oltre alla retribuzione anche (direttamente o grazie a soggetti terzi) la formazione necessaria per conseguire:
- Un titolo di studio;
- La professionalità e le competenze necessarie per lo svolgimento di un determinato mestiere;
- Esperienze utili per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione.
Per ognuno di questi tre obiettivi è prevista una distinta tipologia di apprendistato:
- per la qualifica e il diploma professionale;
- professionalizzante;
- di alta formazione e ricerca.
A seconda del contratto instaurato si applicano regole diverse che riguardano:
- Caratteristiche dell’apprendista;
- Regolamentazione degli aspetti formativi;
- Durata del contratto.
Senza dimenticare che tutte e tre le tipologie di apprendistato hanno in comune l’essere un contratto a tempo indeterminato, da intendersi come tutela rafforzata nel corso del rapporto rispetto ai comportamenti del datore. Infatti, durante il periodo di apprendistato l’azienda può licenziare solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
Anche se è definito contratto a tempo indeterminato, ogni tipologia di apprendistato ha una data di scadenza, raggiunta la quale dipendente e azienda possono recedere liberamente senza alcuna motivazione. In caso contrario, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Vediamo nel dettaglio le diverse tipologie di apprendistato.
Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale accanto alla formazione svolta in azienda si affianca quella realizzata dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
I contenuti formativi del rapporto sono disciplinati da regioni e province autonome, ognuna con autonomo provvedimento. In assenza di regolamentazione regionale, la disciplina è rimessa al Ministero del Lavoro con propri decreti.
Per attivare l’apprendistato, il datore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto. Il protocollo stabilisce la durata e il contenuto della formazione da realizzarsi in azienda.
La formazione esterna è invece impartita dall’istituzione formativa cui lo studente è iscritto e non può essere superiore:
- Al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno;
- Al 50% per il terzo e il quarto anno e per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Durata minima
Come in tutte le altre tipologie, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale non può avere durata inferiore a 6 mesi. Il limite massimo invece varia a seconda della qualifica o del titolo da conseguire:
- Nei contratti per qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione seconda superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore la durata massima è 3 anni (4 in caso di diploma quadriennale regionale), con possibile proroga di un anno;
- Relativamente ai contratti per l’acquisizione oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore di ulteriori competenze tecnico – professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, la durata massima è 4 anni (per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato la durata massima è invece 2 anni).
Al termine del rapporto, lo stesso può essere trasformato in apprendistato professionalizzante.
Può essere assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale chi ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Contratto di apprendistato professionalizzante
Nell’apprendistato professionalizzante la durata e le modalità di erogazione della formazione sono stabilite dai CCNL o accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in base alla qualifica da conseguire.
La formazione realizzata dal datore e svolta in azienda è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna al luogo di lavoro, disciplinata da regioni e province autonome (sentite le parti sociali).
Leggi anche: Apprendistato e mancata formazione per assenza dell’apprendista
La durata dell’offerta formativa pubblica è determinata in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
- 120 ore per chi non ha alcun titolo di studio, è in possesso di licenza elementare ovvero della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente.
La durata minima e massima è fissata dagli accordi interconfederali e dai CCNL ma in ogni caso non può eccedere i:
- 3 anni nella generalità dei casi;
- 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dai contratti collettivi.
L’apprendistato professionalizzante può essere attivato con giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni. A prescindere dall’età, possono essere assunti con questa tipologia di apprendistato i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione o in mobilità.
Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
Nell’apprendistato di alta formazione e ricerca i profili formativi e la durata del contratto sono fissati da regioni e province autonome sentite le associazioni territoriali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale la formazione è disciplinata da un apposito decreto ministeriale (DM 12 ottobre 2015). L’attività formativa esterna all’azienda è svolta nell’istituzione a cui lo studente è iscritto e non può di norma essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.
La formazione a carico del datore è definita con apposito protocollo che lo stesso deve sottoscrivere con l’istituzione cui lo studente è iscritto ovvero con l’ente di ricerca.
Il rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere concluso con soggetti di età compresa trai i 18 e i 29 anni.
Tipologie di apprendistato: le caratteristiche comuni
A prescindere dalla tipologia di apprendistato esistono alcune regole comuni:
- Il contratto di apprendistato deve riportare anche in forma sintetica il piano formativo individuale, documento in cui sono racchiusi i contenuti della formazione;
- A livello retributivo, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello attribuito dal CCNL alla mansione cui il rapporto è finalizzato;
- Divieto di retribuire l’apprendista a cottimo;
- Obbligo di individuare un tutor aziendale;
- Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in quello di alta formazione e ricerca il datore è esonerato dal retribuire le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa (per quelle a carico dell’azienda invece è riconosciuto il 10% della retribuzione che sarebbe dovuta);
- Agli apprendisti maggiorenni si applicano le stesse norme in materia di orario di lavoro applicate ai lavoratori subordinati (per gli apprendisti minorenni invece massimo 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali di lavoro oltre al divieto di lavoro notturno tra le 22 e le 6).
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