Il contratto di lavoro a tempo determinato differisce dal rapporto indeterminato principalmente perchè al primo viene apposto un termine di scadenza, che poi può essere prorogato, rinnovato o trasformato secondo la normativa vigente.
Non vi possono essere tuttavia differenziazioni relativamente agli altri diritti dei lavoratori, quali la retribuzione, le ferie, le prestazioni previdenziali ecc. La Costituzione sancisce, all’articolo 38, che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia”.
In attuazione dell’articolo 38 è previsto nel nostro ordinamento un trattamento economico a beneficio dei lavoratori in malattia. Per alcune categorie di dipendenti l’indennità di malattia è a carico dell’INPS con un’integrazione da parte del datore, per i restanti soggetti il sostegno economico è totalmente garantito dall’azienda.
Vigono poi regole particolari per il trattamento di malattia spettante ai lavoratori a tempo determinato. Vediamo quanto spetta di indennità di malattia a lavoratori a termine. E cosa succede se a fine contratto si è ancora in malattia? Ecco cosa c’è da sapere.
Indennità di malattia INPS: come funziona
L’intervento dell’INPS è previsto in favore delle seguenti categorie di dipendenti (per i restanti soggetti la retribuzione per i periodi di malattia è a carico del datore secondo le disposizioni dei contratti collettivi):
- Operai dei settori Industria e Artigianato, Commercio, Agricoltura;
- Impiegati del settore Commercio;
- Apprendisti di ogni settore.
Per tutti i soggetti citati, il periodo di non lavoro (per cui non spetterebbe alcun trattamento economico da parte del datore) è retribuito dall’INPS attraverso una specifica indennità di importo variabile, calcolata in percentuale sulla cosiddetta “retribuzione media giornaliera” che prende a riferimento la retribuzione percepita dal lavoratore nel mese precedente l’evento di malattia:
- Dal 4° al 20° giorno di malattia l’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 21° al 180° giorno di malattia l’indennità sale al 66,66% della retribuzione media giornaliera.
Sono fatte salve percentuali diverse per particolari settori; come pubblici esercizi e laboratori di pasticceria o soggetti ricoverati in luoghi di cura senza familiari a carico.
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I primi 3 giorni di malattia non sono coperti dall’indennità INPS. Per questo, la contrattazione collettiva prevede un trattamento economico totalmente a carico del datore di lavoro.
I giorni indennizzabili dall’INPS sono:
- Per gli operai tutti i giorni feriali compreso il sabato, con esclusione di domeniche e festività nazionali e infrasettimanali;
- Per gli impiegati tutti i giorni compresi nel periodo di malattia eccezion fatta per festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
Esclusi i casi di pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS (previsto ad esempio per gli operai agricoli a tempo determinato), l’indennità è anticipata dall’azienda in busta paga, salvo poi recuperare quanto erogato sui contributi a debito da versare mensilmente all’Istituto con modello F24.
Lavoro a tempo determinato e malattia: limite di durata
Il limite di durata dell’indennità INPS (oltre il quale non viene garantito alcun trattamento economico da parte dell’Istituto) è pari al periodo di attività lavorativa svolta dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia, comunque nel rispetto del limite massimo di 180 giorni nell’anno solare (Gennaio – Dicembre di ogni anno).
Se nei 12 mesi precedenti la malattia l’interessato non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni l’indennità INPS è corrisposta per un massimo di 30 giorni nell’anno solare (in tal caso è l’Istituto a provvedere direttamente all’erogazione dell’importo previa comunicazione da parte dell’azienda).
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L’indennità di malattia non può comunque essere anticipata dal datore per un numero di giorni superiori a quelli che il malato ha svolto presso di lui. I restanti periodi di malattia sono pagati direttamente dall’INPS, comunque fino al limite massimo sopracitato previsto per i tempi determinati.
Lavoro a tempo determinato e malattia: periodo di comporto
Cosa succede se alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato il lavoratore è ancora in malattia? Questa è una delle domande più frequenti su questo argomento. Esiste infatti un periodo di comporto entro il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i lavoratori a termine il periodo di comporto è lo stesso dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia alla scadenza naturale del contratto termina anche la corresponsione dell’indennità di malattia. In questo caso quindi il licenziamento è legittimo, in quanto interviene per fine contratto.
Il datore di lavoro può comunque decidere di prorogare, rinnovare o trasformare il contratto a termine anche se il lavoratore è in malattia. In questo caso deve proseguire con il pagamento della relativa indennità di malattia (sempre nei limiti temporali descritti in questa guida.)
Indennità di malattia: esempi CCNL
L’intervento del datore a copertura dei periodi di non lavoro a causa della malattia è soggetto ai limiti fissati dai contratti collettivi.
Il CCNL Commercio e Terziario prevede ad esempio a carico dell’azienda:
- il 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia;
- integrazione dell’indennità INPS fino a raggiungere il 75% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di normale attività, dal 4° giorno di malattia fino al 20°;
- integrazione dell’indennità di malattia INPS al 100% della retribuzione, dal 21° giorno di malattia in poi.
Il CCNL Metalmeccanica Industria dispone invece un trattamento economico ad integrazione dell’indennità INPS (per lavoratori con anzianità aziendale non superiore a 3 anni). Questo fino al raggiungimento dell’importo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, pari al 100% per i primi 122 giorni di calendario; per i restanti giorni la percentuale scende all’80.
Per coloro che hanno un’anzianità dai 3 ai 6 anni la copertura economica al 100% è garantita fino a 153 giorni di calendario (all’80% i restanti periodi). In caso di permanenza in azienda da più di 6 anni, il trattamento è garantito fino a 214 giorni (il periodo residuo di malattia è erogato sempre all’80%).