Il contratto a chiamata o intermittente è una forma di lavoro flessibile introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge Biagi, la cui normativa è stata successivamente materia di riordino con il Decreto Legislativo 81/2015. Il contratto di lavoro a chiamata è quindi una forma di lavoro flessibile in quanto prevede che lo svolgimento della prestazione lavorativa avvenga chiamando il lavoratore all’occorrenza.
La norma si è evoluta nel tempo ed è stata più volte modificata e migliorata, con l’introduzione di limiti e divieti atti ad evitare abusi nella sua applicazione. La stessa contrattazione collettiva ha imposto, ove questa tipologia contrattuale è stata recepita, paletti e norme stringenti.
Contratto a chiamata, caratteristiche
Molto brevemente il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato, inoltre lo stesso può prevedere o meno l’obbligo di risposta del lavoratore. Nel caso di obbligo è previsto il pagamento della cosiddetta indennità di disponibilità, oltre alla normale retribuzione prevista per il lavoro svolto. E’ infine ammesso il ricorso a questo contratto per ciascun lavoratore e con lo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi è utile sapere che il contratto a chiamata può essere stipulato:
- per le esigenze individuate dai CCNL, anche con riferimento a settimana, mese o anno per lo svolgimento della prestazione;
- con soggetti fino 25 anni non compiuti, o di età superiore a 55 anni.
Il datore di lavoro, oltre alla normale comunicazione di assunzione, dovrà effettuare singole comunicazioni per ogni “chiamata” del lavoratore.
Contratto a chiamata: video guida
In questa video guida, della rubrica Reflex, il Dott. Gianluigi PASCUZZI (Ispettore del Lavoro ITL Chieti) in compagnia del Dott. Fabio Perrone (Consulente del Lavoro), ci illustra l’evoluzione normativa del contratto a chiamata.
Si sofferma quindi sul suo normale funzionamento, sui limiti e divieti nell’applicazione e sui criteri di controllo dell’attività Ispettiva.