Recentemente più volte abbiamo parlato dei Contratti di Solidarietà in deroga. Questi contratti a seguito del Jobs Act sono individuati come causale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), riesaminiamo quindi il Decreto Ministeriale 94033 che ne illustra criteri e modalità applicative.
Il Decreto Legislativo 148 del 2015 del Jobs Act ha previsto il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i Contratti di Solidarietà, all’art. 21, comma 1, lettera c), essi vengono individuati come una causale di intervento delle integrazioni salariali straordinarie. Il successivo comma 5 procede poi a descriverli.
Vediamo dunque come Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Decreto Ministeriale 94033 del 13.01.2016 (criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) illustra criteri e modalità applicative dei Contratti di Solidarietà.
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Aziende e lavoratori beneficiari dei Contratti di Solidarietà in deroga
L’art. 3, comma 1, del DM 94033 sottolinea che l’accesso al trattamento di integrazione salariale in seguito alla stipula di un Contratto di Solidarietà avviene per le aziende che:
- hanno sottoscritto un contratto che stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego;
- sottoscrivono il contratto di cui sopra come un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 81/2015.
Attraverso i successivi commi dal 2 al 4 vengono poi stabiliti i seguenti criteri:
- il Contratto di Solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. Nel caso di imprese rientranti nel settore edile devono inoltre essere indicati nel contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente;
- il ricorso al Contratto di Solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per esigenze legate ad attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
- per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario se viene dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Ricordiamo inoltre che dal 01.07.2016 come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.Lgs 148/2015, è stato abrogato l’art. 5 del Decreto Legge 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 236 del 1993.
Le aziende che quindi non rientrano nel campo di applicazione della CIGS non potranno più stipulare Contratti di Solidarietà di tipo B.
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Modalità applicative dei Contratti di Solidarietà
L’art. 4, comma 1, del DM 94033 precisa come l’esubero di personale in base al quale viene sottoscritto un Contratto di Solidarietà deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
I successivi commi 2 e 3 prevedono alcune modalità applicative legate all’orario di lavoro. Nello specifico:
- se le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare, in funzione di una minore riduzione di orario, quanto già concordato nel Contratto di Solidarietà, le modalità di deroga devono essere previste nel contratto stesso;
- l’azienda è tenuta a comunicare l’avvenuta variazione di orario all’ufficio competente del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all’Inps;
- in tutti i casi in cui la deroga comporti una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà;
- non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà.
Infine, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 94033, nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di un Contratto di Solidarietà non è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo in caso di opposizione da parte dei lavoratori.
Decreto Ministeriale 13 Gennaio 2016 n. 94033 (PDF)
D.M. 94033 del 13.01.2016 (370,9 KiB, 1.020 hits)
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