Lo scorso 30 maggio, l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (SLC CIGL, FISTEL CISL, UICOM UIL) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l scaduto il 31 marzo 2010.
E’ previsto un aumento a regime di 110,00 euro per il livello B/3. L’aumento è suddiviso in tre tranche:
- 35,00 euro dal 1° luglio 2011;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2012;
- 35,00 euro dal 1° gennaio 2013.
L’una tantum, a copertura del periodo 1° aprile 2010-30 giugno 2011, è stata determinata forfettariamente in 362,66 euro da corrispondersi, per il 50% con la retribuzione del mese di luglio 2011 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di febbraio 2012.
Le altre novità:
- introduzione della “Flessibilità tempestiva” per fronteggiare le improvvise e imprevedibili variazioni dei flussi di lavoro nel breve termine. L’istituto è attivabile direttamente dalle aziende nei limiti di un pacchetto di 64 ore annue senza la necessità di accordi o procedure con la RSU;
- 13a mensilità: la possibilità di gestione con accordo aziendale delle quote di gratifica natalizia e eccedenti la mensilità nell’ambito della contrattazione di II livello in vigenza della legislazione che prevede un regime fiscale agevolato. L’utilizzo di questa possibilità determina il non computo degli importi in esame ai fine della determinazione del TFR. Inoltre, per i nuovi assunti fino a 5 anni di anzianità, la gratifica natalizia e la 13a mensilità sono pari ad una mensilità;
- non applicabilità ai nuovi assunti di tutti gli oneri aggiuntivi (importi mensili, maggiorazioni, riposi retribuiti e ferie) previsti dalla parte VI per la stampa di periodici in rotocalco. Inoltre, per il personale in forza è prevista l’assorbibilità di detti oneri nell’ambito della contrattazione di II livello;
- revisione del trattamento di malattia: dal 1° luglio 2011 i periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del trattamento economico, sono fatti salvi i primi 4 eventi. Non sono considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day ospital e a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi a gravi e documentate malattie;
- l’ampliamento dei casi di mobilità interna che possono essere disposti direttamente dalla azienda senza necessità di alcun tipo di confronto con la RSU;
- introduzione di una disciplina del cambio di squadre nei lavori a turni che garantisce la permanenza sul posto di lavoro del lavoratore smontante per un minimo di due ore in caso di assenza del collega che avrebbe dovuto dargli il cambio;
- l’ampliamento delle lavorazioni con caratteristica di stagionalità ai fini della reiterabilità dei contratti a termine;
- rielaborazione dell’articolo sulla disciplina del lavoro al fine di rendere più chiara la corrispondenza tra le mancanze e le sanzioni.
In attuazione di quanto previsto dal precedente contratto, è stata definita l’istituzione di un Fondo sanitario integrativo a decorrere dal 2013.
fonte: www.assografici.it