Chi è e cosa fa il Consulente del Lavoro? Si tratta sostanzialmente di un professionista specializzato in ambito giuslavoristico, che affianca le aziende nella gestione del personale: è in grado di svolgere per conto del datore di lavoro la totalità degli adempimenti previsti per l’amministrazione del personale dipendente (dall’assunzione ai contatti con gli Enti INL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ecc.), alla elaborazione e gestione delle paghe e via discorrendo come vedremo in seguito). A questo si aggiungono le attività riguardanti la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, le funzioni di conciliazione o di consulenza di parte nonché l’assistenza tecnica al giudice nelle vertenze di lavoro.
Inizialmente individuato nel 1939 con la Legge numero 1815, la professione del Consulente del Lavoro è regolamentata ad oggi dalla LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12 i CdL sono in grado di rapportarsi e di garantire consulenza ed assistenza a beneficio delle imprese di qualsiasi dimensione.
Vista la complessità della professione, l’accesso alla stessa contempla obbligatoriamente il possesso di un titolo universitario, il compimento di un periodo di pratica professionale di diciotto mesi presso un professionista già abilitato ed infine il superamento di due prove scritte ed una orale, svolte annualmente sulle materie di diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario, elementi di ragioneria, diritto privato, pubblico e penale, nonché ordinamento professionale e deontologia.
Analizziamo in dettaglio cos’è e cosa fa il Consulente del Lavoro.
Cosa fa il Consulente del lavoro?
Il Consulente del lavoro (CdL) svolge, per conto dell’azienda – datore di lavoro, tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e parasubordinato.
Lo si può definire un “giuslavorista di prossimità” che si colloca in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.
Dal 1979, anno di riconoscimento dell’Ordine professionale, la funzione del CDL è profondamente cambiata. Da tecnico di retribuzioni, contributi e tasse il Consulente del lavoro è arrivato negli anni a gestire in maniera completa le risorse umane, sino ad estendere le proprie competenze anche a contabilità e consulenza fiscale.
Il suo ambito professionale contempla:
- Genesi ed evoluzione di un rapporto di lavoro, gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
- Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali derivanti dai rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo (conciliazioni e arbitrati);
- Assistenza e rappresentanza dell’azienda in sede di contenzioso con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;
- Selezione e formazione del personale;
- Consulenza tecnica d’ufficio e di parte;
- Igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro;
- Tecniche di analisi dei costi d’impresa per la definizione del prezzo da fatturare per un prodotto / servizio;
- Gestione aziendale, analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi;
- Assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell’Amministrazione finanziaria;
- Consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali.
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Cos’è, come si fa e cosa comporta l’iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro
L’esercizio della professione di Consulente del lavoro impone necessariamente l’iscrizione nell’apposito albo.
Effettuata l’iscrizione, l’interessato è autorizzato ad esercitare l’attività professionale su tutto il territorio italiano. Non è tuttavia consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.
All’interno dell’albo sono riportati:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, titolo di studio, residenza ed eventuale domicilio professionale degli iscritti;
- Data di iscrizione;
- Estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l’iscritto.
L’albo è compilato secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni. La data di iscrizione stabilisce l’anzianità.
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Come iscriversi all’albo dei CdL?
L’iscrizione all’albo avviene inviando apposita istanza al Consiglio dell’Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale.
L’istanza, redatta in carta legale, dev’essere corredata dei seguenti documenti:
- Certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l’interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero documento attestante che l’interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all’Italia, nonché cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
- Certificato autentico o autenticato di abilitazione all’esercizio della professione, rilasciato dall’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;
- Certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- Certificato del casellario giudiziario;
- Certificato di buona condotta morale e civile;
- Certificato di godimento dei diritti civili;
- Ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- Due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio del tesserino di riconoscimento;
- Documentazione attestate l’elezione di domicilio professionale.
Discorso diverso per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro, per i quali non è richiesto l’esame di Stato ai fini dell’iscrizione all’albo professionale. Per questi ultimi è sufficiente presentare l’attestazione ministeriale comprovante che gli stessi hanno svolto la mansione di ispettore del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.
Il Consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all’iscrizione, con decisione motivata, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.
Come prevede la legge (articolo 9 Decreto – legge numero 12/1979) il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di “incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l’interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale”.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l’interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale, il quale decide in via definitiva sempre entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dei ricorsi.
Esame di stato per diventare Consulenti del Lavoro
Tra i documenti richiesti per l’iscrizione all’albo figura il certificato di abilitazione all’esercizio della professione, rilasciato dall’Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato.
L’esame dev’essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:
- Dal capo dell’ispettorato regionale del lavoro competente per territorio o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;
- Da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- Da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.
La sessione 2023
La sessione degli esami di Stato per l’anno corrente è stata indetta con Decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 gennaio 2023 numero 1.
Le prove si svolgeranno presso:
- Gli Ispettorati interregionali del Lavoro di Milano, Venezia, Roma, Napoli;
- Gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio – Calabria, Torino e Trieste, nonché presso la Regione Sicilia e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Le prove
L’esame si compone di due prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di un elaborato sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale, oltre che in una prova teorico – pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
La prova orale verte sulle seguenti materie:
- Diritto del lavoro;
- Legislazione sociale;
- Diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
- Elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- Ordinamento professionale e deontologia.
Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura.
I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice nonché i dizionari.
Data e luogo delle prove
Le prove scritte si svolgeranno nelle giornate del:
- 5 settembre 2023, prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
- 6 settembre 2023, prova teorico – pratica in diritto tributario;
a partire dalle ore 8 e 30.
Le sedi di svolgimento saranno pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “lavoro.gov.it” sezione “Avvisi e bandi” e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“ispettorato.gov.it”).
Le prove orali, si legge nel decreto, si “svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi e che saranno pubblicati con il necessario anticipo”.
Domanda e requisiti
Per partecipare all’esame di Stato è necessario inoltrare apposita domanda entro il 21 luglio 2023, collegandosi al portale “lavoro.gov.it”, muniti delle credenziali SPID o Carta di identità elettronica (CIE).
Nella domanda di ammissione, il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Residenza anagrafica;
- Recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni;
- Di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- Di essere in possesso o di aver richiesto al Consiglio provinciale competente il certificato di compimento della pratica professionale.
L’interessato dovrà altresì dichiarare di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
- Laurea triennale o laurea magistrale tra quelle appartenenti alle classi L-14, L-16, L-18, L-33, L-36, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77, LMG-01, LM/SC-GIUR;
- Titoli di studio equiparati a quelli appena citati;
- Titoli di studio che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità da parte del Consiglio Universitario Nazionale;
- Titoli di studio conseguiti all’estero con attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti.