Il congedo per gravi motivi familiari spetta a determinate condizioni ai lavoratori dipendenti sia privati che pubblici che devono assentarsi dal lavoro per motivi riguardanti la propria situazione personale o quella dei propri familiari. Questi si affiancano a tutta una serie di permessi retribuiti che il dipendente può richiedere per motivi legati alla propria famiglia. Ne sono un esempio i permessi per lutto.
Esiste anche un congedo straordinario retribuito (a carico dell’INPS) della durata di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del dipendente, per l’assistenza che il dipendente deve garantire al coniuge o al familiare gravemente disabile.
Vediamo però nello specifico cos’è il congedo non retribuito per gravi motivi familiari, chi può richiederlo e come.
Congedo per gravi motivi familiari
Il congedo non retribuito per gravi motivi familiari è previsto dal decreto ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.
Il dipendente può chiedere un periodo di astensione dal lavoro per gravi motivi legati alla situazione:
- Propria;
- Del convivente;
- Dei parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi).
E dei seguenti ulteriori soggetti anche non conviventi:
- Coniuge o parte dell’unione civile;
- Figli o in loro mancanza i discendenti prossimi;
- Genitori o in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
- Generi e nuore;
- Adottanti;
- Suoceri;
- Fratelli e sorelle.
Durata del congedo non retribuito
Il congedo è ammesso per un periodo continuativo o anche frazionato non superiore a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente.
I 2 anni si considerano non come giorni lavorativi ma di calendario. Il ché significa che si sommano anche i giorni festivi o comunque non lavorativi interessati dal congedo.
Le frazioni di mese si sommano e si considera il mese intero al raggiungimento dei 30 giorni. Facciamo l’esempio di un dipendente che si astiene dal lavoro dal 1° aprile al 15 aprile 2019. L’anno successivo richiede il congedo dal 1° marzo al 15 marzo 2020. In questo caso residueranno 2 anni di congedo meno 1 mese già fruito dal momento che si sommeranno i 15 giorni del 2019 con i 15 giorni del 2020, totale 30 giorni.
Motivazioni per richiedere il congedo
I gravi motivi che legittimano la richiesta del congedo riguardano principalmente:
- Le necessità familiari connesse al decesso di uno dei soggetti citati nel primo paragrafo;
- Situazioni riguardanti i familiari che richiedono un impegno particolare del dipendente in termini di cura e assistenza personale;
- Situazioni di grave disagio personale che riguardano il dipendente stesso (esclusa ovviamente la malattia);
- particolari situazioni in cui incorrono i familiari e derivanti da patologie croniche o acute.
Per patologie croniche o acute si intendono quelle che:
- Determinano una temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale;
- Richiedono frequenti monitoraggi e visite medico – sanitarie;
- Richiedono l’assistenza continua di un familiare, quale può essere il dipendente.
Nelle patologie rientrano anche quelle dell’infanzia o dell’età evolutiva che presentino le caratteristiche appena citate e richiedano perciò una presenza continua dei genitori.
Richiesta di congedi per gravi motivi familiari
Il dipendente che intende richiedere il congedo deve presentare apposita richiesta all’azienda specificando il periodo di congedo e i gravi motivi familiari per cui lo richiede.
La domanda dev’essere sottoscritta dal datore di lavoro per ricevuta.
La procedura di richiesta è lasciata alla disciplina dei contratti collettivi. In assenza di disposizioni in merito il datore è tenuto ad esprimersi sul congedo entro 10 giorni (la risposta dev’essere data per iscritto).
L’eventuale diniego dev’essere giustificato da ragioni organizzative o produttive tali da non consentire la sostituzione del dipendente.
A fronte del diniego, il dipendente può chiedere che la domanda venga riesaminata nei successivi 20 giorni.
In particolare l’azienda può negare il congedo:
- In caso di rapporti a termine quando la sua durata è incompatibile con quella del contratto o quando i congedi già concessi hanno superato i 3 giorni;
- Quando il rapporto è stato instaurato per sostituire un altro dipendente già in congedo.
Il datore entro 5 giorni dalla concessione comunica all’Ispettorato territoriale del lavoro l’elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono del congedo.
Una volta terminato il rapporto il datore deve rilasciare l’attestazione dei periodi di congedo fruiti dal dipendente con l’indicazione della durata, a beneficio dei futuri rapporti per stabilire il rispetto del tetto massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Documentazione necessaria
Nel richiedere il congedo il dipendente deve produrre un’autocertificazione sulla veridicità dei motivi alla base della domanda.
Quando il congedo è motivato da patologie riguardanti il dipendente o i familiari alla domanda dev’essere allegata la documentazione rilasciata dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ovvero dalla struttura sanitaria.
Assunzione di dipendenti in sostituzione
A fronte dell’assenza del dipendente, l’azienda può procedere ad un’assunzione con contratto a tempo determinato giustificata appunto dall’esigenza di sostituire il lavoratore in congedo.
L’esigenza di sostituire un altro dipendente rientra tra le causali per cui la normativa consente di tenere in forza il dipendente a termine per più di 12 mesi fino al limite complessivo dei 24 mesi.
Ripresa del lavoro
A meno che non sia prevista una durata minima, il dipendente può rientrare in anticipo dal congedo, dandone preventiva comunicazione all’azienda.
Se a fronte dell’assenza il datore ha proceduto ad un’assunzione a tempo determinato il dipendente deve dare un preavviso di almeno 7 giorni. E’ comunque nella facoltà dell’azienda concedere il rientro con un preavviso inferiore.
Effetti economici sugli altri istituti (TFR, Ferie ecc..)
Ai fini retributivi, durante il congedo il dipendente non percepisce alcuna retribuzione. Non maturano nemmeno:
- Ferie;
- Mensilità aggiuntive;
- TFR;
- Anzianità di servizio.
Spetta invece la conservazione del posto di lavoro per l’intera durata del congedo, senza applicazione della normativa sul periodo di comporto, come avviene invece nei casi di malattia.
Permessi per lutto
In caso di decesso di un familiare, il dipendente può fruire, in alternativa al congedo, dei permessi retribuiti per decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado. I permessi sono concessi nella misura di 3 giorni all’anno.
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