Il terzo comma dell’art. 38 della nostra Costituzione riporta “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”, questo diritto viene garantito attraverso il collocamento mirato: le aziende con più di 15 dipendenti devono infatti riservare una parte dei posti di lavoro a queste categorie.
Nelle altre rubriche abbiamo trattato i vari aspetti riguardanti la vita lavorativa, e non, delle persone con disabilità e dei loro familiari, questa volta l’attenzione è spostata sul datore di lavoro e di come può, e in alcuni casi deve, inserire queste persone all’interno del proprio organico aziendale.
Collocamento mirato disabili in aziende con più di 15 dipendenti
Sebbene in linea generale il datore di lavoro può liberamente scegliere chi assumere alle proprie dipendenze, vi sono condizioni in cui è obbligato ad assumere quote di lavoratori meritevoli di una particolare tutela, le cosiddette quote di riserva.
Questo particolare aspetto, cosiddetto collocamento mirato, tocca tutte le aziende con almeno 15 dipendenti.
Obbligo assunzione disabili dopo il D. lgs. 185/2016 (correttivo Jobs Act)
Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) ci sono stati alcuni correttivi in materia di collocamento dei lavoratori disabili, che è regolato dalla Legge 68/99.
I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili che varia in base al numero di lavoratori occupati: più elevata è la base occupazionale più elevato è il numero di soggetti da assumere.
Al fine di individuare la dimensione occupazionale dell’azienda devono essere computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, facendo attenzione ai lavoratori part-time che devono essere computati in riferimento alla loro percentuale di orario (ad esempio due lavoratori part time al 50% computeranno come un’unica unità).
Non si devono, invece, considerare oltre ai lavoratori disabili già presenti in azienda gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro di durata fino a 6 mesi.
Il correttivo al Jobs Act è intervenuto sul calcolo della quota di riserva segnalando che si devono considerare anche i lavoratori già assunti – anche non attraverso il collocamento mirato – che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
Questo significa che se in un’azienda vi è già in carico un lavoratore con una ridotta capacità lavorativa superiore al 60%, questo lavoratore va scorporato dalla base di computo, anche se l’assunzione iniziale non era di tipo obbligatorio.
Esonero per settori
Nonostante sia un obbligo del datore di lavoro, questo può godere di un esonero se la sua attività rientra in uno dei seguenti settori:
- Edile;
- Trasporto aereo, marittimo, terrestre: per il personale viaggiante / navigante;
- Impianti a fune;
- Minerario.
Le quote che devono essere rispettate dal datore di lavoro variano, in base a questi parametri:
- 15 -> 35 dipendenti: 1 lavoratore;
- 36 -> 50 dipendenti: 2 lavoratori;
- sopra i 51 dipendenti: il 7% dei lavoratori in forza
Quali lavoratori appartengono alle categorie protette?
I lavoratori appartenenti ad una delle seguenti categorie possono iscriversi alle liste di collocamento mirato:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo con invalidità superiore al 45%;
- invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
- ciechi assoluti o persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi;
- sordomuti: persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
- persone che percepiscono l’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
- invalidi di guerra, o invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.
Sono soggette a una particolare tutela anche le seguenti categorie:
- orfani e coniugi superstiti dei lavoratori deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, o per l’aggravarsi dell’invalidità derivante da tali cause;
- coniugi e figli di grandi invalidi di guerra, di servizio o di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati;
- familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Gli invalidi totali (invalidità 100%) possono iscriversi nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, ma soltanto se possiedono ancora una residua capacità lavorativa.
Iscrizione alle liste di collocamento mirato disabili presso i CPI
Affinché l’azienda possa procedere con l’inserimento di questa categoria all’interno del proprio organico, il lavoratore con le caratteristiche di cui sopra deve iscriversi alle liste di collocamento mirato presso il centro per l’impiego di residenza.
Questa lista è formata da una graduatoria unica in cui vengono raggruppate tutte le disabilità, secondo i seguenti criteri:
- anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- condizione economica;
- carico familiare;
- difficoltà di locomozione nel territorio;
- ulteriori elementi individuai dalle regioni in base alle esigenze territoriali.
Fondamentale per mantenere l’iscrizione nelle liste di collocamento è il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione viene mantenuto anche:
- con un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, in quanto durante tale periodo viene solamente sospeso;
- se si produce un reddito inferiore a 8.000 euro lordi annui se il lavoro svolto è di tipo subordinato oppure 4.800 euro se autonomo.
Individuate le caratteristiche personali che deve possedere il lavoratore, non gli resta che recarsi presso il centro per l’impiego di competenza territoriale, portando con sé il verbale della commissione medica che attesti la sua condizione di disabilità.
Ruolo dei Centri per l’Impiego nel Collocamento mirato
Il centro per l’impiego ha il compito di raccogliere le informazioni sul lavoratore attraverso un colloquio conoscitivo indispensabile per comprendere le potenzialità lavorative e fornire una relazione conclusiva nella quale viene indicato il tipo di percorso lavorativo da intraprendere.
Una volta superata la soglia dimensionale il datore di lavoro deve assolvere l’obbligo passando attraverso il centro per l’impiego in cui vengono tenute le liste speciali: l’azienda ha 60 giorni di tempo dal superamento del limite occupazionale per effettuare la procedura.