Nata nel 1963 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore Dei Dottori Commercialisti (CNPADC) è un ente di diritto privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia finanziaria, gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza ed assistenza a beneficio di dottori commercialisti e loro familiari.
CNPADC funziona secondo un sistema di governance composta da Consiglio di amministrazione, Giunta Esecutiva, Collegio Sindacale, Assemblea dei Delegati.
Al pari di qualsiasi altro ente previdenziale, la Cassa raccoglie i contributi degli iscritti necessari a finanziare le prestazioni pensionistiche, di invalidità e a beneficio dei superstiti, nonché quelle a tutela di maternità, famiglia, supporto agli studi e all’attività professionale.
Analizziamo la disciplina in dettaglio.
Come funziona l’iscrizione alla Cassa dei Dottori Commercialisti
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria in presenza dei seguenti requisiti:
- Iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista;
- Inizio dell’attività professionale con relativa posizione Iva individuale e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell’attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla Legge numero 183/2011.
La richiesta di iscrizione dev’essere presentata entro 6 mesi dalla sussistenza dei requisiti sopra citati, pena l’applicazione delle sanzioni. In caso di omessa domanda la Cassa procede all’iscrizione d’ufficio.
Decorrenza
L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui sono presenti tutti i requisiti richiesti.
Iscrizioni in più albi professionali
Quanti sono iscritti a più Albi professionali devono optare, entro 6 mesi dalla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti, per l’iscrizione ad una delle Casse di riferimento professionale.
Soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione
Possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla CNPADC quanti, in possesso dei requisiti richiesti, sono:
- Iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di dottore commercialista;
- Beneficiari di un trattamento pensionistico derivante dall’iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria.
La facoltà di non iscriversi può essere esercitata presentando la domanda di esonero, entro lo stesso termine previsto per l’iscrizione.
In capo al dottore commercialista esonerato è comunque previsto l’obbligo di:
- Comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari ai fini Iva prodotto;
- Versare il contributo integrativo.
Nelle ipotesi di cessazione del titolo di esonero, entro 6 mesi dev’essere presentata la domanda di iscrizione, pena l’applicazione delle sanzioni.
La pre-iscrizione
La CNPADC consente di ottenere una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio, cui aggiungere (facoltativamente) un ulteriore periodo massimo di 3 anni, laddove l’iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione.
Possono pre-iscriversi quanti:
- Dal 1° gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio professionale di cui all’articolo 42 del Decreto – legge 28 giugno 2005 numero 139;
- Non sono iscritti per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;
- Non sono iscritti all’Albo.
La domanda di pre-iscrizione dev’essere presentata prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.
L’iscrizione decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio, a scelta del richiedente.
Come e quando fare la cancellazione
La cancellazione dalla CNPADC dev’essere richiesta dall’iscritto in caso di:
- Cessazione posizione Iva, con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno di cessazione;
- Cancellazione dall’Albo professionale e / o trasferimento nell’Elenco Speciale non Esercenti (decorrenza dal 31 dicembre dell’anno di cancellazione e / o trasferimento);
- Iscrizione ad altra Cassa professionale (decorrenza 31 dicembre dell’anno di iscrizione ad altra Cassa).
Rappresenta poi un’ipotesi di cancellazione facoltativa l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di dottore commercialista o beneficiario di pensione erogata da altro Ente. In tal caso la cancellazione decorre dal 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.
Quali sono i contributi dovuti alla Cassa
La pre-iscrizione alla CNPADC comporta il versamento di un contributo fisso annuale, a scelta tra:
- 624,00 euro;
- 252,00 euro;
- 503,00 euro.
In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di 30,00 euro per ciascuna annualità precedente l’anno di presentazione della domanda.
L’interessato è tenuto a versare il contributo annuale utilizzando il bollettino MAV, da generare utilizzando il servizio online PCT.
Nelle ipotesi di retrodatazione della pre-iscrizione, il bollettino MAV è comprensivo delle relative maggiorazioni.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto da tutti gli iscritti e calcolato secondo una percentuale variabile dal 12 al 100% del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale.
In alternativa, la base di calcolo è rappresentata dalla quota di reddito prodotto nell’anno precedente dalla Società tra Professionisti, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Non sono tenuti a versare il contributo soggettivo:
- Per i primi 5 anni di iscrizione coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa in un momento antecedente al compimento del 35° anno di età ovvero dopo il compimento del 35° anno di età, se la decorrenza dell’iscrizione si colloca successivamente all’anno 2017 (per gli iscritti per la prima volta con decorrenza sino al 2017 il periodo di agevolazione è di 3 anni);
- Dall’anno di decorrenza della pensione i pensionati attivi della Cassa fatta eccezione per i titolari di pensione di invalidità erogata dalla stessa CNPADC.
Con riferimento al primo punto, agli iscritti è data comunque la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l’applicazione dell’aliquota contributiva massima al reddito determini un importo inferiore.
Contributo integrativo
Gli iscritti alla CNPADC sono tenuti a versare un contributo integrativo pari al 4% dei corrispettivi rientranti nel volume d’affari Iva.
Non sono tenuti a versare il contributo integrativo:
- I pensionati attivi della Cassa dall’anno di decorrenza della pensione;
- Per i primi cinque anni di iscrizione, quanti si iscrivono per la prima volta alla CNPADC prima del compimento del 35° anno di età (per gli iscritti alla Cassa con decorrenza antecedente il 2018 il periodo di agevolazione è di 3 anni);
- Quanti hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla Cassa perché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione per lo svolgimento di una attività diversa da quella di dottore commercialista.
Contributo di maternità
Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti e dai pensionati della Cassa in attività, in misura fissa “stabilita annualmente in funzione dei relativi costi” (portale “cnpadc.it”).
Riepilogo contributi
Ecco un riepilogo dei valori di riferimento per il versamento dei contributi anno 2023:
- Aliquota contributo soggettivo, dal 12 al 100%;
- Limite reddituale 186.300,00 euro per il calcolo del contributo soggettivo;
- Contributo minimo soggettivo euro 2.825,00;
- Aliquota contributivo integrativo 4%;
- Contributo integrativo minimo euro 848,00;
- Contributo di maternità, non ancora disponibile per l’anno corrente (euro 77,33 nel 2022 ed euro 74,56 nel 2021).
Quando e come si versano i contributi
I contributi minimi devono essere versati utilizzando il servizio PCM o i bollettini PagoPA/MAV generabili dal Servizio online PPC, nel rispetto delle seguenti scadenze:
- 31 maggio, rata unica o prima rata del contributo soggettivo e integrativo;
- 31 ottobre, seconda rata del contributo soggettivo e integrativo, oltre all’unica rata del contributo di maternità.
I dati reddituali sono comunicati grazie al servizio PCE entro il 1° dicembre, con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e / o integrativo):
- In un’unica rata ovvero in due, tre o quattro rate, per importi complessivi pari o superiori a 1.000 euro;
- Con PagoPA/MAV ovvero SDD.
Il versamento delle eccedenze contributive deve avvenire entro il:
- 20 dicembre per la prima o unica rata;
- 31 marzo per la seconda rata;
- 30 giugno per la terza rata;
- 30 settembre per la quarta rata.
Quali sono le prestazioni della Cassa
Ecco un elenco delle prestazioni garantite dalla Cassa dei Commercialisti CNPADC.
Pensione di vecchiaia
Quanti hanno un’anzianità contributiva alla Cassa antecedente al 1° gennaio 2004 possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza dei seguenti requisiti:
- 68 anni di età e 33 di contributi;
- In alternativa, 70 anni di età e 25 di contributi.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo quello di raggiungimento dei requisiti.
Pensione di vecchiaia anticipata
La pensione di vecchiaia anticipata spetta in favore di coloro che possono far valere un’anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 2004, in presenza dei seguenti requisiti:
- 61 anni di età e 38 di contributi;
- 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.
Per coloro cui è certificata da una struttura pubblica un’invalidità permanente pari almeno al 50% i requisiti sono ridotti a 58 anni di età anagrafica e 35 di contributi, con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.
La pensione anticipata decorre da:
- 1° ottobre dello stesso anno, in caso di maturazione dei requisiti nel primo trimestre;
- 1° gennaio dell’anno successivo, in caso di maturazione dei requisiti nel secondo trimestre;
- 1° aprile dell’anno successivo, in caso di maturazione dei requisiti nel terzo trimestre;
- 1° luglio dell’anno successivo, in caso di maturazione dei requisiti nel quarto trimestre.
Se la domanda di pensione “viene presentata successivamente alla decorrenza, la stessa è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” (sito “cnpadc.it”).
Pensione unica contributiva
Quanti hanno un’anzianità contributiva alla CNPADC dal 1° gennaio 2004 possono accedere alla pensione unica contributiva in presenza di un’età anagrafica di 62 anni e 5 anni di contributi.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda.
Altri trattamenti pensionistici
CNPADC garantisce altre prestazioni pensionistiche come:
- Pensione di inabilità;
- Pensione di invalidità;
- Supplemento di pensione;
- Pensione in totalizzazione;
- Pensione in regime di cumulo;
- Prestazioni ai superstiti.
Prestazioni assistenziali
Le prestazioni assistenziali della Cassa sono riservate a quanti rispettano determinati limiti di reddito, variabili a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, eccezion fatta per gli istituti previsti per la tutela della maternità e per la tutela sanitaria:
Anno domanda | Componenti | Limite reddito |
2023 | Uno | 38.050,00 |
2023 | Due | 49.400,00 |
2023 | Tre | 57.050,00 |
2023 | Quattro | 62.600,00 |
2023 | Cinque | 67.300,00 |
2023 | Sei | 70.550,00 |
2023 | Sette o più componenti | 72.400,00 |
Se nel nucleo familiare sono presente uno o più figli portatori di handicap, i limiti di reddito aumentano e sono pari a:
Anno domanda | Genitore con un figlio con handicap | Per ogni altro componente | Per ogni altro figlio con handicap |
2023 | 68.050,00 | +40% | +60% |
La Cassa garantisce le seguenti prestazioni assistenziali:
- Indennità di maternità, contributo a sostegno della maternità, contributo complementare all’indennità di maternità, interruzione di gravidanza;
- Polizza sanitaria;
- Intervento economico in caso di bisogno e sostegno al verificarsi di eventi calamitosi;
- Asili nido e scuole dell’infanzia, contributo per i genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti, contributo per spese di assistenza domiciliare, contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero, contributo per spese di onoranze funebri;
- Borse di studio, contributo per orfani;
- Contributi per l’attività professionale.