Lo scorso anno per la prima volta è stato utilizzato il modello di Certificazione Unica per certificare i redditi da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo soggetti a ritenuta d’acconto.
La Certificazione Unica ha preso quindi il posto del vecchio CUD e della vecchia certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta e i sostituti d’imposta utilizzano questo nuovo modello per comunicare i dati riguardanti le somme corrisposte e le ritenute operate nel periodo d’imposta precedente sia al soggetto interessato, entro fine febbraio e sia al fisco entro il 7 marzo, per i lavoratori dipendenti o anche successivamente per i contribuenti soggetti a ritenuta d’acconto.
Ricapitolando Il nuovo modello ha quindi sostituito:
- il CUD da rilasciare a cura del datore di lavoro, ovvero la certificazione dei redditi da lavoro dipendente;
- la certificazione dei compensi da rilasciare a cura del sostituto d’imposta relativa ai redditi diversi, ovvero i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e “diversi” e le relative ritenute.
Entro fine febbraio o comunque nei primi giorni di marzo i soggetti interessati ricevono dal proprio sostituto d’imposta, nel caso dei lavoratori dipendenti e assimilati dal proprio datore di lavoro, oppure nel caso dei lavoratori autonomi dal proprio sostituto d’imposta, ovvero dal soggetto a cui hanno emesso fattura con ritenuta d’acconto.
Certificazione Unica 2016 INPS
In questi giorni inoltre anche i pensionati e i percettori d’indennità di disoccupazione (e/o mobilità o CIG a pagamento diretto) possono prelevare direttamente dal proprio cassetto previdenziale la Certificazione Unica 2016 predisposta dall’INPS, che in questo caso si comporta da sostituto d’imposta come un datore di lavoro.
Cosa contiene la CU
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2015, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2015 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica contiene altresì dati concernenti l’INPS, ovvero la matricola aziendale e l’imponibile previdenziale, che potranno essere usati anche a scopo di certificazione. Da quest’anno inoltre contiene anche la tabella dei familiari fiscalmente a carico.
Utilizzo della certificazione
Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica 2016 è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
Il contribuente invece dovrà presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui vi siano errori nel conguaglio IRPEF, o se non abbia preventivamente usufruito delle detrazioni per familiari a carico o per recuperare altre detrazioni e deduzioni o comunque se ha più di una Certificazione Unica da più sostituti d’imposta.
Per i sostituti d’imposta
Dopo aver consegnato ai soggetti interessati la Certificazione Unica nei termini previsti ovvero entro fine febbraio il sostituto d’imposta è tenuto all’invio dei dati contenuti nella certificazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo per le certificazioni contenenti redditi da lavoro dipendente o assimilato.
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. Nei casi di errata trasmissione della certificazione può essere effettuata la sostituzione o l’annullamento della certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo senza incorrere in sanzioni.
Allo stesso modo, in caso di scarto della comunicazione la stessa potrà essere reinviata senza sanzioni entro i cinque giorni successivi allo stesso termine.
La scadenza del 7 marzo è comunque obbligatoria per il solo invio delle Certificazioni Uniche relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, in quanto i dati contenuti sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato.
Le Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730, ovvero per i redditi degli autonomi soggetti a ritenuta d’acconto, dovranno essere trasmesse entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY), ovvero entro il 31 luglio. Entro tale data l’invio tardivo rispetto alla data del 7 marzo non è soggetto a sanzione.