Cosa sono e come funzionano permessi e aspettative per cariche elettive e pubbliche? La normativa italiana riconosce il diritto dei lavoratori ad assentarsi dal lavoro in permesso retribuito o aspettativa per una serie di eventi legati alla propria vita personale.
Si pensi in particolar modo alle ore di assenza previste dalla Legge 104 a beneficio di lavoratori disabili o familiari che li assistono, nonché al congedo straordinario biennale riconosciuto sempre per scopi di assistenza ai portatori di handicap. Ed ancora i permessi elettorali e permessi studio riconosciuti ai lavoratori studenti nonché le assenze per congedo matrimoniale.
Tra le cause meritevoli di astensione giustificata dal lavoro figura l’elezione a cariche pubbliche ed elettive, da non confondere con i permessi elettorali; gli effetti differiscono se trattasi di incarichi nazionali (Parlamento) o regionali, da una parte, ovvero nelle amministrazioni locali, dall’altra.
Nelle righe che seguono entreremo nel dettaglio della disciplina, esaminando anche gli effetti normativi e retributivi in busta paga (tenendo presente comunque che questi possono variare in base al CCNL di riferimento).
Aspettativa per cariche elettive: parlamentari e consiglieri regionali
I lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale o europeo nonché delle assemblee regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato.
Un ulteriore periodo di aspettativa spetta ai candidati al Parlamento europeo dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle elezioni.
Nel corso dell’aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto oltre a maturare l’anzianità di servizio. Inoltre, previa richiesta dell’interessato, questi può ottenere l’accredito figurativo dei contributi per il periodo in cui ricopre la carica. Lo stesso vale per i membri de Governo (Presidente del Consiglio, Ministri, Sottosegretari ecc.)
La domanda telematica dev’essere inoltrata a pena di decadenza entro il 30 settembre dell’anno successivo quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è protratta l’aspettativa.
In assenza della domanda (o se questa è tardiva) i periodi di aspettativa successivi al 31 dicembre 1996 potranno essere riscattati nella misura massima di tre anni.
I periodi di aspettativa non sono invece utili alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR.
Leggi anche: Aspettativa non retribuita: cos’è e come ottenerla
Permessi e aspettative degli amministratori locali
I lavoratori eletti nelle amministrazioni locali possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intero periodo del mandato.
In alternativa, hanno diritto a permessi retribuiti o meno, continuando comunque a prestare l’attività lavorativa.
I permessi non retribuiti spettano a tutti i dipendenti che ricoprono cariche in amministrazioni locali, in misura non eccedente le 24 ore mensili, a patto che l’assenza risulti necessaria all’espletamento di funzioni o attività riguardanti il mandato.
Sui permessi retribuiti invece è opportuno distinguere in base alla posizione ricoperta.
Consiglieri comunali, provinciali ecc.
Gli eletti a:
- Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e unioni dei comuni;
- Consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti.
Hanno diritto a permessi retribuiti per la sola durata della seduta del consiglio e per raggiungere il luogo in cui questo si svolge.
Per le sedute in sessione serale, il dipendente ha diritto a:
- Assentarsi dal lavoro fino alle ore 8 del giorno successivo;
- Assentarsi per l’intera giornata successiva se la riunione si protrae oltre la mezzanotte.
Sindaci, presidenti e assessori regionali, provinciali e comunali
I membri di:
- sindaco e/o presidente e assessori facenti parte di giunte comunali, provinciali, delle comunità montane, nonché i membri degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali;
- Commissione circoscrizionali, consiliari o comunali;
- Conferenze dei capigruppo e degli organismi per le pari opportunità.
Possono chiedere ore di permesso retribuito per partecipare alle riunioni, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo di svolgimento e quello per tornare sul posto di lavoro.
Membri di organi esecutivi
Hanno diritto ad assentarsi in permesso retribuito i:
- Membri di organi esecutivi dei comuni, province, città metropolitane, unioni dei comuni, comunità montane e consorzi di enti locali;
- Presidenti di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali nonché coloro che sono a capo dei gruppi consiliari di province e comuni con oltre 15 mila abitanti.
I soggetti citati hanno diritto ad assentarsi per il tempo necessario:
- Allo svolgimento della seduta consiliare e per raggiungere il luogo di svolgimento della seduta;
- Alla partecipazione alle riunioni (compreso il viaggio di andata e ritorno al luogo di svolgimento della riunione).
Previsto altresì il riconoscimento di 24 ore lavorative al mese di permessi, elevate a 48 per sindaci, presidenti di province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con più di 30 mila abitanti.
Aspettativa non retribuita per cariche elettive: disciplina
Come avviene per gli eletti al Parlamento e alle assemblee regionali, nei periodi di aspettativa non retribuita all’interessato è garantita la conservazione del posto di lavoro pur senza maturare:
- Retribuzione;
- Ferie e permessi;
- Mensilità aggiuntive;
- TFR.
I periodi di aspettativa sono invece utili ai fini dell’anzianità di servizio. E’ comunque sempre possibile per l’azienda riconoscere la maturazione di taluni istituti (ad esempio il TFR), come condizione di maggior favore nei confronti dei lavoratori in aspettativa.
In merito ai contribuiti e al TFR sono previste regole particolari per:
- Sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, presidenti di unioni di comuni e di consorzi tra enti locali, assessori provinciali e assessori di comuni con oltre 10 mila abitanti;
- Presidenti dei consigli provinciali;
- Presidenti dei consigli comunali in comuni con più di 50 mila abitanti;
- dei consigli circoscrizionali;
- di aziende pubbliche (compresi i consorzi).
Per i soggetti citati l’amministrazione locale presso cui è in carica il lavoratore deve, previa comunicazione al datore, provvedere al versamento dei contributi previdenziali e premi INAIL per la durata del mandato.
La stessa è altresì tenuta a rimborsare l’azienda per la quota di TFR accantonata annualmente, nel limite di un dodicesimo dell’indennità di carica. La parte residua del Trattamento di fine rapporto può essere accantonata dall’azienda, ma l’eventuale onere è a carico del lavoratore.
Permessi retribuiti per cariche elettive: disciplina
Nelle ore di assenza per permessi retribuiti, il dipendente ha diritto al 100% della retribuzione spettante per i periodi di ordinario lavoro.
Peraltro, i periodi di permesso per cariche pubbliche non vengono conteggiati ai fini del godimento delle ore di permessi ad altro titolo previsti, come quelli in sostituzione delle festività abolite per legge o per riduzione dell’orario di lavoro.