Come fare il calcolo del TFR e e come funzionano tassazione e rivalutazione del Trattamento di fine rapporto? Il TFR è per sua stessa definizione un compenso differito rispetto alla normale retribuzione mensile. Innanzitutto si tratta di somme che vengono erogate solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvo anticipazione. In secondo luogo, il TFR matura per ogni mese di lavoro senza però essere erogato immediatamente in busta paga. Se ad esempio il dipendente viene assunto a febbraio 2016 ma si dimette a marzo 2019, il TFR che gli verrà erogato comprenderà quanto maturato a febbraio 2016 cui si aggiunge quello di marzo 2016 e così via.
Per tutta questa serie di ragioni, la tassazione del TFR è cosa ben diversa da quella che si applica sulla retribuzione ordinaria. In premessa è bene precisare che l’IRPEF sul TFR differisce a seconda che lo stesso sia maturato in data antecedente al 1° gennaio 2001 o successiva. Allo stesso modo visto che si tratta di somme accantonate mensilmente, ma che vengono erogate in periodi successivi, si dovrà procedere alla rivalutazione del TFR accantonato, per adeguarlo all’inflazione e non perdere il potere d’acquisto. E’ chiaro che ad esempio 1000 euro accantonati nel 2005, sono differenti da 1000 euro che si ricevono nel 2020.
La quota-parte maturata dal 1° gennaio 2001 è suddivisa in:
- Quota capitale, tassata con un’aliquota determinata in occasione dell’erogazione;
- La parte di rivalutazione (quota finanziaria) assoggettata annualmente ad IRPEF con un’imposta sostitutiva pari al 17% (con un sistema di acconto / saldo).
Il TFR ante 2001 invece viene tassato senza distinguere tra quota capitale e rivalutazione.
Vediamo nello specifico come si sviluppa il calcolo TFR e la relativa tassazione e rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
Calcolo TFR: tassazione
Il TFR è composto da due elementi. Il primo è la quota capitale che matura ogni anno ed è pari alla retribuzione presa a riferimento per il TFR / 13,5. All’importo così ottenuto dev’essere scomputato il contributo INPS dello 0,5% calcolato sull’imponibile previdenziale.
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Il secondo elemento è la rivalutazione: ad eccezione della quota maturata nell’anno, al 31 dicembre di ogni anno si applica alla quota capitale del TFR un tasso costituito da:
- 1,5% in misura fissa;
- 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Reddito di riferimento
Il primo passo per calcolare l’IRPEF sul TFR è stabilire il reddito di riferimento. Questo è pari alla somma di:
- Fondo TFR al 31/12 dell’anno precedente quello di erogazione;
- Anticipazioni già concesse;
- TFR maturato dal 1° gennaio dell’anno di erogazione fino alla data di cessazione del rapporto;
- Eventuali importi versati alla previdenza complementare.
Tutto questo al netto delle rivalutazioni maturate dal 1° gennaio 2001 perché soggette ad imposta ad hoc.
Il Reddito di riferimento dev’essere poi diviso per gli anni e frazioni di anno di effettivo servizio prestati dal lavoratore alle dipendenze dell’azienda. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per il coefficiente fisso 12.
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IRPEF Lorda
Sul reddito di riferimento dev’essere calcolata l’aliquota IRPEF lorda ottenuta applicando i normali scaglioni di reddito cui è soggetta anche la retribuzione ordinaria, in vigore nel momento in cui matura il diritto a percepire il TFR (da intendersi come il giorno successivo quello di cessazione del rapporto).
In questo modo si ottiene l’imposta lorda.
Aliquota media
Come sopra anticipato il TFR è un elemento che matura mensilmente. Ciò significa che per una corretta tassazione bisogna applicare un’aliquota media, cioè:
- Aliquota media = [(Imposta lorda / Reddito di riferimento) * 100].
Clausola di salvaguardia
La normativa prevede una previsione di favore per la tassazione del TFR. In pratica, il sostituto d’imposta dovrà verificare se l’imposta lorda calcolata applicando gli scaglioni di reddito in vigore al momento della cessazione (introdotti dal 1° gennaio 2007) genera una trattenuta fiscale meno onerosa per il dipendente, rispetto a quella ottenuta con le aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Identificata l’aliquota favorevole, il sostituto d’imposta dovrà applicare quella all’imponibile TFR, la cui determinazione sarà oggetto del paragrafo successivo.
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Determinazione dell’imponibile
La determinazione dell’imponibile TFR, su cui sarà applicata l’aliquota media come sopra ottenuta, differisce a seconda che lo stesso sia maturato fino al 31 dicembre 2000 o in data successiva.
Per la quota-parte fino al 31 dicembre 2000 l’imponibile si ottiene sottraendo al TFR una somma pari a 309,87 euro annui, riproporzionati in base agli anni e ai mesi di servizio e alla percentuale di part-time.
L’imponibile relativo ai periodi dal 1° gennaio 2001 è rappresentato dalla sola quota capitale (al netto degli importi destinati alla previdenza complementare e dell’imposta sostitutiva).
Determinazione dell’imposta netta
Per calcolare l’imposta lorda si moltiplica l’imponibile TFR (ottenuto sommando l’imponibile relativo al TFR ante 1° gennaio 2001 con quello post 1° gennaio 2001) per l’aliquota media.
Dall’imposta lorda devono essere scomputate le eventuali detrazioni spettanti:
- Ai lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 24 mesi spetta una detrazione annua pari a 61,97 euro (rapportabile a mese per i periodi inferiori all’anno e riproporzionata in base al part-time) in relazione all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2001;
- Per le cessazioni intervenute dal 1° aprile 2008 è prevista una detrazione di importo variabile da un massimo di euro 70 (per chi ha un reddito di riferimento fino a 7.500 euro) a un minimo di euro 50 (per chi ha un reddito di riferimento fino a 30 mila euro) spettante per una sola interruzione del rapporto nel corso del periodo d’imposta.
L’imposta netta (che dovrà essere versata dal sostituto con modello F24) si ottiene sottraendo all’imposta lorda le eventuali detrazioni spettanti.
Calcolo TFR: rivalutazione
La rivalutazione sul TFR maturata dal 1° gennaio 2001 è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%, aumentata al 17% a decorrere dalle rivalutazioni relative all’anno 2015.
L’imposta sostitutiva trattenuta sulla rivalutazione TFR dev’essere versata all’Erario dal sostituto in due tranche:
- L’acconto con modello F24 entro il 16 dicembre dell’anno in cui maturano le rivalutazioni, pari al 90% della rivalutazione calcolata sul TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente (perché unico dato certo disponibile);
- Il saldo da versare sempre con F24 entro il 16 febbraio dell’anno successivo quello in cui maturano le rivalutazioni, pari al TFR al 31 dicembre dell’anno di riferimento (ora disponibile), il tutto da conguagliare con quanto versato in acconto.
L’acconto in F24 dovrà essere versato utilizzando il codice tributo 1712 mentre il saldo (scadenza 16 febbraio) con codice 1713.
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