Buongiorno lavoro in un’azienda di servizi da qualche anno. Per me e i miei colleghi i buoni pasto vengono emessi separatamente dalla busta paga e mi chiedevo quale fosse la ragione dietro questa pratica. Mi piacerebbe capire quindi come posso usare esattamente i buoni pasto e se c’è un motivo specifico per cui non possono essere integrati direttamente nella mia retribuzione mensile così che l’azienda mi dia questi soldi tramite bonifico. Inoltre, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo approccio? Grazie in anticipo per il vostro servizio!
Come funzionano i buoni pasto
L’istituto cui Lei fa riferimento è il cosiddetto ticket restaurant o buono pasto cartaceo o elettronico che rientra nella categoria delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, contemplate dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917).
Oltre al riconoscimento del ticket restaurant, le prestazioni sostitutive possono altresì concretizzarsi in:
- Attribuzione dei buoni pasto a mezzo app mobile per smartphone;
- Somministrazione di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi;
- Cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.
Quali sono i vantaggi dei buoni pasto
Il vantaggio legato all’utilizzo dei buoni pasto è rappresentato dal non assoggettamento a:
- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore;
- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda;
- Tassazione fiscale a carico del dipendente;
fino all’importo complessivo giornaliero (al netto dei contributi e delle somme poste a carico dei lavoratori) di:
- 4 euro, in caso di buono cartaceo;
- 8 euro, se il buono è in formato elettronico.
Da notare che se il valore del ticket restaurant eccede le soglie citate, l’eccedenza stessa è soggetta a contributi e tasse.
Perché non si vedono i buoni pasto dalla busta paga?
A differenza di quanto avviene per le indennità sostitutive di mensa, rappresentate da un compenso riconosciuto in busta paga che aumenta pertanto il netto da pagare, i buoni pasto devono essere indicati in cedolino soltanto in maniera figurativa, ai fini del calcolo dei contributi e tasse eventualmente dovuti sugli stessi.
Pertanto la somma rimane fuori dalla busta paga ove rientri nei parametri su indicati della detassazione e cioè:
- 4 euro giornaliero, in caso di buono cartaceo;
- 8 euro giornaliero, se il buono è in formato elettronico.
Solo l’eventuale somma a superamento delle suddette cifre dovrà essere riportato in busta paga con la relativa tassazione fiscale e contributiva. Cioè la somma che supera le suddette cifre è a tutti gli effetti una ulteriore retribuzione per il dipendente.
Mensa aziendale e altre soluzioni alternative al ticket restaurant
A norma del citato articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef ed Inps:
- Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- Le somministrazioni di vitto in mense organizzate dallo stesso datore di lavoro;
- Le somministrazioni di vitto in mense organizzate da terzi.
Inoltre, al pari di quanto avviene per i buoni pasto, esiste una quinta tipologia di somministrazione di vitto per cui opera un regime di esenzione parziale da contributi e tasse.
Trattasi, in particolare, dell’indennità sostitutiva di mensa.
L’indennità sostitutiva di mensa
L’indennità sostitutiva di mensa si concretizza in un compenso erogato a mezzo busta paga, destinato a compensare il disagio del lavoratore provocato dall’assenza di mense e servizi di ristorazione.
Per le somme in parola opera un regime di esenzione fiscale e contributivo fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, a patto che l’indennità venga corrisposta agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
Sul punto si segnalano i chiarimenti forniti dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze del 30 marzo 2000 numero 41. Nello specifico, la soglia di esenzione fino a 5,29 euro al giorno è da ritenersi limitata alle categorie di lavoratori per i quali operano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Orario di lavoro che prevede la pausa per il vitto (questo significa che sono esclusi i dipendenti per i quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di sfruttare la pausa pranzo, viene riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa);
- Essere assegnati ad un’unità produttiva, con esclusione, pertanto, di coloro che non sono stabilmente assegnati ad un’unità intesa come sede di lavoro;
- Collocazione dell’unità produttiva in un luogo che, alla luce della pausa pranzo, non permette di recarsi, senza l’utilizzo del mezzo di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo del ticket restaurant.
Nel caso in cui l’indennità ecceda la soglia di euro 5,29 al giorno, la parte eccedente sarà assoggettata a prelievo contributivo e fiscale.
Da notare che il mancato rispetto delle condizioni sopra citate comporta l’integrale assoggettamento dell’indennità a contributi e tasse.
La scelta spetta al datore di lavoro
La scelta in merito alle forme di somministrazione del vitto da riconoscere ai dipendenti spetta esclusivamente al datore di lavoro, nell’ambito del suo potere di organizzare l’attività economico – produttiva dell’azienda.
E’ opportuno precisare che lo stesso datore di lavoro può ricorrere a più sistemi contemporaneamente, in base alle proprie esigenze organizzative. Ad esempio, il servizio mensa per una categoria di dipendenti, il ticket restaurant per un’altra categoria ed infine l’indennità sostitutiva per gli addetti ai cantieri e simili.
Lo stesso lavoratore, in ogni caso, non può fruire di più sistemi nell’ambito della stessa giornata.
Tabella riepilogativa
Ecco una tabella riepilogativa delle tipologie di somministrazione del vitto e delle corrispondenti caratteristiche in termini di esenzione fiscale e contributiva:
Forma di somministrazione del vitto | Assoggettamento a contributi e tasse | Descrizione del servizio |
Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro | Esente | Ad esempio, pasti consumati dai camerieri o dal cuoco di un ristorante, fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei lavoratori, etc. |
Somministrazioni di pasti in mense organizzate dal datore di lavoro o da terzi | Esente (*) (**) | Sono ricomprese in questa categoria le convenzioni con ristoranti |
Prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto | L’esclusione opera fino all’importo complessivo giornaliero, al netto dei contributi e delle somme poste a carico dei lavoratori di:
L’eventuale eccedenza rispetto alle soglie citate concorre a formare il reddito (***) |
Le prestazioni sostitutive si concretizzano nel riconoscimento di buoni pasto, app mobile per smartphone, somministrazione di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi, cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato |
Indennità sostitutiva di mensa | Esclusione fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro | La normativa fiscale e contributiva di vantaggio opera esclusivamente per le indennità corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo ovvero ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione |
(*) La somministrazione di alimenti e bevande a mezzo card elettroniche che consentono di verificare in tempo reale l’utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale cosiddetta “diffusa” che, in quanto tale, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento del limite di 8 euro (Risposta ad Interpello dell’Agenzia Entrate del 17 maggio 2005 numero 63/E) | ||
(**) Sono invece soggetti a tassazione i rimborsi al dipendente della spesa sostenuta per pasti consumati in ristoranti non convenzionati, in occasione delle trasferte, quindi nel comune di svolgimento della prestazione | ||
(***) La normativa in parola opera anche per i lavoratori in smart-working, nonché a coloro che hanno un orario part-time che, tuttavia, non prevede la pausa pranzo |