Buoni pasto, quali sono gli importi, a chi spettano e qual è la loro tassazione? L’ultima importante novità in ordine di tempo riguarda l’uso dei buoni pasto in smart working; mentre la Legge di Bilancio 2020 aveva variato agli importi esclusi dalla tassazione relativamente ai ticket pasto elettronici e cartacei. La norma era stata prevista per spingere all’uso dei buoni pasto elettronici (tracciabili) a discapito di quelli cartacei.
Partiamo col dire che i ticket buoni pasto sono una delle modalità con cui il datore di lavoro può riconoscere servizi di ristoro ai propri dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Consistono in documenti cartacei o elettronici che danno al lavoratore il diritto di ottenere, in esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti, bevande e prodotti alimentari pronti per il consumo per un importo pari al valore del buono medesimo.
Oltre a dover sottostare a precise regole di utilizzo, la normativa prevede che i ticket godono di una tassazione di favore, con la previsione di una soglia giornaliera esclusa da contributi e tasse, con evidenti benefici per dipendenti e aziende.
Vediamo quindi cosa c’è da sapere su questo importante benefit per il lavoratore dipendente e quali sono le novità previste in materia.
Buoni pasto: cosa sono, come funzionano e a chi spettano
Il buono pasto o Ticket Restaurant, consiste in un titolo di pagamento dal valore predeterminato e prestabilito generalmente dal datore di lavoro; l’azienda li consegna ai propri dipendenti come servizio sostitutivo di mensa. In alternativa al buono pasto, il datore può mettere a disposizione dei dipendenti un servizio pasti attraverso:
- Mensa aziendale con gestione propria o affidata in appalto a società esterne;
- Mensa esterna presso apposite strutture;
- Indennità sostitutiva della mensa, riconosciuta in assenza del servizio mensa o corrisposta comunque quando il lavoratore non se ne avvale.
L’azienda è libera di scegliere (Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/97), tra le modalità citate, quella più idonea alle proprie esigenze, con la possibilità di una compresenza tra le stesse.
Ad esempio, per una categoria di dipendenti si può istituire il servizio mensa, per un’altra si concedono i ticket. E’ da escludere, da parte dello stesso dipendente e nella medesima giornata lavorativa, l’utilizzo sia del servizio mensa che del ticket ristorante, ottenendo peraltro la tassazione di favore riconosciuta agli stessi. I più famosi e più usati sono: ticket restaurant, day buoni pasto, buoni pasto pellegrini, sodexo ecc.
Buoni pasto, normativa
La normativa sui buoni pasto è di recente cambiata con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017, non c’è quindi una legge sui pasto specifica, ma più una serie di norme e regolamenti.
I buoni possono essere dati ad oggi a:
- Lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario giornaliero non preveda una pausa per il pasto;
- Chi ha instaurato con il committente un rapporto di collaborazione (esempio co.co.co.).
Le aziende comunque non sono obbligate ad erogarli, a meno che questi non siano espressamente previsti nei contratti collettivi o nella contrattazione di secondo livello o individuale. I ticket ristorante rientrano pertanto nella categoria dei cosiddetti fringe benefit concessi dal datore di lavoro.
Secondo una sentenza della Cassazione (sentenza n. 22702/2014) il diritto ai buoni sussiste anche nel caso in cui il dipendente abbia terminato il lavoro, ma i tempi di percorrenza non gli permettono di raggiungere l’abitazione entro l’esaurirsi della pausa.
I ticket sono utilizzabili esclusivamente dal titolare, non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro. Inoltre il Decreto MISE 122/2017 ha stabilito che non possono essere usati più di 8 ticket per volta. Tuttavia una recente nota dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che la tassazione non deve essere applicata neanche se si usano in numero superiore ad 8 (vedi paragrafo a fondo pagina).
Come funziona il buono pasto
L’utilizzo del buono pasto non differisce a seconda che lo stesso sia in formato cartaceo o elettronico (tranne che per il suo uso). Il ticket è acquistato dal datore di lavoro direttamente dalla società emittente, legittimata all’esercizio di questa attività.
Una volta assegnati al dipendente (con eventuale addebito di una quota parte del loro valore se previsto da accordi aziendali) i buoni danno allo stesso (in qualità di titolare) il diritto ad ottenere un servizio di mensa di importo pari al valore del ticket, presso esercizi convenzionati con la società emittente. Possono essere utilizzati (art. 285 del D.P.R. n. 207/2010) durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva.
Il pubblico esercizio una volta ricevuti i buoni pasto dal lavoratore:
- dovrà emettere e rilasciare apposito scontrino o ricevuta fiscale;
- fatturerà i buoni ricevuti dai clienti alla società che li ha emessi.
Buoni pasto cartacei
I buoni pasto cartacei sono ticket rilasciati al lavoratore in forma cartacea. Normalmente ogni buono pasto cartaceo ha un valore di 5,00 e può essere speso dal lavoratore per mangiare presso un ristorante o self-service convenzionato.
Il buono pasto cartaceo può essere usato anche per fare la spesa presso i negozi convenzionati. Tutti i negozi seguono regole proprie per accettare i buoni pasto (numero massimo, percentuale di buoni pasto rispetto alla spesa complessiva ecc.); tuttavia il massimo di buoni pasto spesi in unica spesa è 8 come vedremo in seguito.
Nel caso di buono pasto cartaceo la detassazione può arrivare ad un importo giornaliero massimo di 5.29 euro (dal 2020 4 euro).
Buoni pasto elettronici
I buoni pasto elettronici hanno lo stesso funzionamento di quelli cartacei. La differenza però è che questi sono dematerializzati: non vengono cioè rilasciati sotto forma di ticket, ma vengono caricati su una sorta di carta di credito magnetica, che potrà poi essere usata dal lavoratore.
Anche in questo caso quindi il buono pasto elettronico può essere speso dal lavoratore per mangiare presso un ristorante o self-service convenzionato oppure può essere usato per fare la spesa presso i negozi convenzionati.
Nel caso di ticket pasto elettronico la detassazione può arrivare ad un importo giornaliero massimo di 7 euro (dal 2020 8 euro).
Leggi anche: Buoni pasto elettronici: come funzionano e dove usarli
Buoni pasto busta paga
Altro metodo previsto dalla normativa è quello di inserire in busta paga l’indennità sostitutiva di mensa. Non sono veri e propri buoni pasto in busta paga, ma si tratta di una erogazione ovvero di una voce aggiuntiva del cedolino che rientra tra i servizi sostitutivi di mensa e che l’azienda può erogare ai propri dipendenti.
L’indennità sostitutiva di mensa è quindi un importo che viene versato direttamente nella busta paga del lavoratore, come forma di indennizzo per l’assenza di una mensa aziendale dove poter consumare i pasti durante l’orario di lavoro. Questa indennità non rientra fra i fringe benefit e pertanto non è soggetta a tassazione agevolata, ma viene tassata per il suo intero importo; ovvero come se si trattasse di ore di lavoro ordinarie per intenderci (con relativa tassazione IRPEF, INAIL e INPS).
Caratteristiche dei ticket pasto e assegnazione
Le caratteristiche del buono pasto differiscono naturalmente a seconda del formato. Il buono cartaceo deve contenere:
- Codice fiscale o ragione sociale del datore e della società emittente;
- Valore del buono (cosiddetto “valore facciale”) espresso in euro;
- Termine di utilizzo;
- Spazio per apporre data di utilizzo, firma del lavoratore / titolare, timbro dell’esercizio convenzionato in cui il buono è stato utilizzato;
- Dicitura che riporta “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
Nel buono elettronico i dati relativi al datore, alla società di emissione e al titolare sono memorizzati direttamente nel supporto utilizzato (la forma comune è quella del tesserino con banda magnetica simile ad un bancomat o carta di credito).
In materia di assegnazione dei buoni pasto è opportuno considerare che la loro tassazione di favore è legata al riconoscimento degli stessi alla generalità dei dipendenti o a loro categorie omogenee (Circolare Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/97).
In entrambi i casi è consigliabile un apposito accordo aziendale che contenga una sintesi della normativa in materia, le condizioni di utilizzo e il valore del singolo buono, oltre a fornire un’apposita informativa al dipendente all’atto dell’assunzione.
Ticket pasto: quanto vale
Il valore del singolo buono pasto è attribuito dalla società emittente, generalmente nel limite di 10 euro cadauno, permettendo ai datori di scegliere tra ticket con differenti fasce di importo.
Importi ticket buoni pasto: novità Legge di Bilancio 2020
I buoni pasto sono soggetti a tassazione e contribuzione solo per la parte che eccede euro 5,29 complessivi giornalieri ovvero euro 7 nel caso in cui gli stessi siano in formato elettronico.
Dal 2020 tuttavia, per effetto delle novità apportate dall’ultima Legge di Bilancio, gli importi esclusi dalla tassazione variano così come segue:
Importi buoni pasto 2021 esclusi dalla tassazione | |
Buoni pasto cartacei | detassati fino a 4 euro (in precedenza 5,29) |
Buoni elettronici | detassati fino a 8 euro (in precedenza 7) |
L’eventuale concessione dei buoni pasto nei giorni non lavorativi rende gli stessi interamente soggetti a tassazione. Ad ogni modo, anche se soggetto in parte a contributi e tasse, il valore dei buoni pasto, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali), non è considerato retribuzione.
Buoni pasto lavoratori in smart working
I buoni pasto spettano anche ai lavoratori in smart working? Con un recente interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per i lavoratori in smart working si applica la tassazione agevolata prevista per i buoni pasto sia cartacei che elettronici (interpello numero 956-2631/2020 Direzione Regionale del Lazio).
Buoni pasto cumulabili: uso cumulativo massimo di 8 ticket
Secondo le disposizioni del MISE (Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 122/2017) i buoni pasto sono cumulabili nel limite di 8; si tratta tecnicamente del limite all’uso cumulativo di ticket pasto.
Tuttavia una recente nota dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che il datore di lavoro è tenuto non applicare la tassazione se gli importi dei singoli ticket rimangono entro i limiti dei 5.29 e dei 7 euro come detto sopra. Nulla cambia quindi per la tassazione se questi vengono usati in unica spesa in un numero superiore agli 8.
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