Il 2024 ha portato con sé numerose novità in materia di sgravi fiscali e contributivi previsti dalla normativa italiana a fronte dell’assunzione di determinate categorie di soggetti, per i quali il legislatore ha ritenuto opportuno di incentivarne l’inserimento / reinserimento lavorativo.
Grazie, infatti, alle cosiddette “agevolazioni assunzioni”, ovvero al riconoscimento di una dote (rappresentata di norma da una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali carico azienda) ai datori di lavoro che attivano contratti con i soggetti interessati, si intende favorire l’occupazione, tra gli altri, di giovani, donne disoccupate, over 50, beneficiari di NASpI, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, nonché donne vittime di violenza.
Alla luce delle recenti novità previste dalla Manovra 2024 (Legge 30 dicembre 2023 numero 213) analizziamo in dettaglio i bonus assunzioni operativi nell’anno corrente.
- Bonus assunzioni Giovani 2024
- Bonus assunzioni di percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
- Sgravi fiscali assunzioni “più assumi e meno paghi”
- Agevolazioni assunzioni Donne vittime di violenza
- Agevolazioni assunzioni Precari con figli minori
- Agevolazioni assunzioni Over 50
- Agevolazione assunzioni Donne
- Agevolazioni assunzioni percettori di NASpI
- Sgravi contributivi per assunzione in sostituzione di lavoratori in maternità
- Altre agevolazioni assunzioni strutturali valide nel 2024
Bonus assunzioni Giovani 2024
Come sempre fra i più ricercati e utilizzati troviamo le agevolazioni per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato di giovani. Questo perchè è chiaro che le aziende tendono ad assumere giovani per avere forze fresche in aziende, ma contano sugli sgravi fiscali e contributivi, per alleggerire il peso di tasse e contributi sul rapporto di lavoro del giovane e rendere quindi l’assunzione meno gravosa.
Con riguardo all’anno 2024:
- Non è stato rinnovato l’incentivo per l’occupazione di giovani NEET under 30 previsto dall’articolo 27 del Decreto – legge 4 maggio 2023, convertito in Legge 3 luglio 2023 numero 85;
- Non sono più applicabili le agevolazioni di cui alla Legge 29 dicembre 2022 numero 197 che prevedevano l’esonero totale dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino al limite massimo di 8 mila euro annui, in caso di assunzione di giovani under 36 che non avevano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Di conseguenza, per le assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni) effettuate nell’anno corrente ritorna operativo il “vecchio” esonero strutturale, rappresentato dalla riduzione (per 36 mesi) del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite di 3 mila euro annui).
La misura in parola spetta a fronte dell’assunzione di giovani under 30 (il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni alla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato).
Si richiede inoltre necessaria l’assenza di pregressi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
Bonus assunzioni di percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
A partire dall’anno corrente i datori di lavoro privati possono accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 10 del citato Decreto – legge numero 48/2023 nel caso di assunzione di soggetti che percepiscono l’Assegno d’Inclusione (ADI) o l’Assegno per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Il lavoratore interessato deve risultare effettivamente percettore del sussidio al momento dell’assunzione.
Leggi anche: Assegno di inclusione e SFL: come funzionano gli sgravi contributivi sulle assunzioni dei beneficiari
Secondo le indicazioni dell’Inps fornite con la Circolare 29 dicembre 2023 numero 111 non è sufficiente che il soggetto interessato abbia fatto richiesta di ADI / SFL, in quanto ne è necessaria per l’appunto l’effettiva fruizione al momento dell’assunzione.
L’incentivo in argomento si concretizza nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di dodici mesi.
Lo sgravio:
- Deve comunque sottostare al limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- Opera nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato di beneficiari dell’ADI nonché del SFL (v. art. 12, c. 10, d.l. 48/2023).
Part time
Naturalmente, nel caso di contratto a tempo parziale occorre procedere al proporzionamento del citato massimale, tenendo conto dell’orario di lavoro del contratto individuale rispetto a quello a tempo pieno.
L’esonero, a differenza di numerosi sgravi operativi nell’anno corrente, spetta anche nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
Il periodo massimo di operatività della misura, per gli eventi di assunzione a termine o stagionale, è di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
Inoltre, l’esonero non è totale ma pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione sempre dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo determinato o stagionale in un contratto a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.
Secondo le indicazioni dell’Inps nella circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 si tratta di dodici mesi che decorrono dal momento della trasformazione.
Ai fini dell’accesso al beneficio è necessario che il datore di lavoro inserisca l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL (articolo 5 del Decreto – legge numero 48/2023).
Sgravi fiscali assunzioni “più assumi e meno paghi”
Dal 2024 entra in vigore la norma che prevede la maxi deduzione Ires per i nuovi assunti, che permetterà quindi alle aziende di accedere ad una serie di risparmi sulle imposte in caso di nuove assunzioni.
La misura, ribattezzata superbonus assunzioni 2024 o bonus più assumi e meno paghi è un nuovo incentivo fiscale volto a promuovere l’occupazione. Prevede una deduzione fiscale del 120% dei costi sostenuti per l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato (ma può arrivare anche al 130% in alcuni casi) e si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di attività, e richiede che le assunzioni avvengano a partire dal 1° gennaio 2024.
La norma è stata approvata dal CdM il 16 ottobre 2023 e fa parte della delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Leggi anche: Superbonus assunzioni 2024, cos’è e come funziona
Agevolazioni assunzioni Donne vittime di violenza
L’articolo 1, commi 191 e 192, Legge 30 dicembre 2023 numero 213 ha introdotto per il triennio 2024-2026 un incentivo nel caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza che beneficiano della misura di cui all’art. 105-bis del Decreto – legge 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020 numero 77.
In sede di prima applicazione, lo sgravio si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della già menzionata misura nell’anno 2023.
In particolare, è previsto, a favore dei datori di lavoro privati, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
La durata dell’agevolazione è di ventiquattro mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato anche in somministrazione.
In caso di contratto a tempo determinato l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese.
Leggi anche: Al via gli sgravi contributivi per assumere donne vittime di violenza
Agevolazioni assunzioni Precari con figli minori
Previsto uno sgravio contributivo a beneficio delle aziende che assumono lavoratori fino a 35 anni di età (36 anni non compiuti) genitori di figli minori o affidatari di minori, titolari di uno dei seguenti contratti di lavoro:
- Rapporto a termine;
- Somministrazione di lavoro;
- Contratto di lavoro intermittente;
- Collaborazione coordinata e continuativa.
L’incentivo spetta a condizione che il lavoratore:
- Venga assunto a tempo indeterminato (full-time o part-time) ovvero che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;
- Al momento dell’assunzione sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
Lo sgravio spettante all’azienda è determinato fino al valore massimo di 5 mila euro per ogni assunzione, nel limite di 5 assunzioni per singola azienda. L’incentivo viene riconosciuto in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Agevolazioni assunzioni Over 50
In caso di assunzione di lavoratori o lavoratrici con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi Inail, spetta in caso di:
- Contratto a tempo indeterminato, per un periodo di 18 mesi decorrenti dall’assunzione;
- Contratto a termine, per un periodo di 12 mesi dall’assunzione (l’agevolazione spetta anche in caso di proroga del rapporto a termine fino al limite complessivo di 12 mesi).
A fronte di un primo contratto a tempo determinato “agevolato”, se lo stesso viene trasformato a tempo indeterminato l’azienda beneficia dell’estensione dello sgravio sino a 18 mesi.
Oltre alle condizioni generalmente richieste dalla normativa, il datore di lavoro è tenuto ad ottenere, grazie alle assunzioni agevolate, un incremento netto del numero dei dipendenti, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Con riferimento a quest’ultimo aspetto è opportuno precisare che i benefici possono essere goduti sin dal momento dell’assunzione, stimando l’incremento occupazione nei 12 mesi successivi. Terminato il periodo interessato possono presentarsi due situazioni:
- L’incremento occupazionale si è verificato e pertanto lo sgravio si consolida;
- L’incremento occupazionale non si è verificato, obbligando l’azienda a restituire le quote di sgravio percepite.
Agevolazione assunzioni Donne
Lo sgravio appena descritto, riconosciuto per chi assume over 50, opera anche per quanti assumono donne di qualsiasi età, in alternativa, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
- Residenti in aree svantaggiate;
- Con una professione o impiegate in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (aree caratterizzate da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna);
ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Si considerano prive di impiego regolarmente retribuito coloro che non prestano attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (indipendentemente dal reddito percepito) ovvero un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui deriva un reddito Irpef superiore a 8.174,00 euro (per le co.co.co.) ovvero a 5.500 euro (per il lavoro autonomo).
Agevolazioni assunzioni percettori di NASpI
I datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità NASpI, hanno diritto ad un incentivo economico pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al disoccupato.
Lo sgravio può essere applicato mensilmente, per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore, comunque in misura non superiore all’importo della retribuzione, comprensiva anche di eventuali competenze ultra-mensili calcolate pro-quota (si pensi ai ratei mensili delle mensilità aggiuntive).
La durata del beneficio non può comunque superare il periodo di spettanza della NASpI.
Possono altresì accedere allo sgravio in parola:
- Le trasformazioni a tempo pieno ed indeterminato nell’ambito di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare della NASpI;
- Le assunzioni – trasformazioni di disoccupati che, pur a fronte del diritto alla NASpI a seguito di domanda all’INPS, non ancora iniziato a percepire il sussidio.
Sgravi contributivi per assunzione in sostituzione di lavoratori in maternità
I datori di lavoro che assumono per sostituire personale (dipendente o lavoratrici autonome) assente per maternità, possono accedere ad uno sgravio contributivo pari a:
- 50% dei contributi carico azienda e dei premi Inail, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, fino al compimento di un anno di età del bambino del dipendente sostituito assente per congedo di maternità (anche anticipata), paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, per le realtà con meno di 20 dipendenti;
- 50% dei contributi carico azienda e dei premi Inail, dovuti sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre il primo anno di vita del bambino della lavoratrice autonoma sostituita (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità, con riferimento alla generalità dei datori di lavoro.
L’assunzione in sostituzione deve avvenire con contratto a termine (anche part-time), secondo la disciplina ordinaria.
Altre agevolazioni assunzioni strutturali valide nel 2024
Di seguito un breve elenco di altre agevolazioni strutturali, che quindi non scadono e non trovano proroghe o rinnovi nella legge di bilancio:
- assunzione in apprendistato lavoratori over 29 anni di età titolari di indennità di disoccupazione;
- Assunzioni di lavoratori beneficiari di un Assegno di Ricollocazione;
- Assunzione Lavoratori disabili : Incentivo economico dal 35 al 70% della retribuzione, proporzionale al grado di disabilità;
- Assunzione sia a termine che a tempo indeterminato di soggetti detenuti : sgravio contributivo del 95% + credito fiscale per 18 mesi.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email