La legge 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), modifica la normativa in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, al fine di rafforzarne la disciplina antielusiva.
Secondo l’art 2549 del Codice civile, il contratto di associazione in partecipazione “è il contratto in base al quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.
Il d. lgs. 276/2003, all’art 86 co 2, prevede che:
“Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell’ordinamento”.
Associazione in partecipazione Riforma Fornero
I commi da 28 a 31 dell’art. 1 della riforma, modificano tale disciplina normativa.
Il comma 28 integra l’articolo 2549 del Codice civile al fine di prevedere che, qualora il conferimento dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). In caso di violazione del divieto in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il comma 29 fa salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere; ovvero che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano la certificazione ai sensi dell’articolo 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Associazione in partecipazione Riforma Fornero: più efficace disciplina antielusiva
Il comma 30 introduce una più efficace disciplina antielusiva, disponendo che:
i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto (previsto dall’articolo 2552 del codice civile), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (il previgente articolo 86 del D.lgs. n. 276 del 2003, di cui il comma 31 dispone conseguentemente l’abrogazione, si limitava invece a prevedere che il rapporto di lavoro si considera come di “lavoro subordinato”, ma non a tempo indeterminato, e non fa riferimento al caso di mancata consegna del rendiconto).
Infine, si precisa che tale presunzione opera nel caso in cui l’apporto di lavoro non presenti i requisiti del regime delle partite iva.