Che cosa sono ASpI e mini-ASpI? Dal 1 gennaio 2013 e in relazione agli eventi di disoccupazione a partire da tale data la Riforma Fornero del Mercato del Lavoro ha istituito presso l’INPS l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
La suddetta misura a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovino contro la loro volontà senza lavoro va a sostituire la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e gradualmente la mobilità indennizzata. Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Restano fuori da tale normativa operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trova applicazione la vecchia normativa e i Dipendenti Pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I collaboratori a progetto non sono coperti dall’ASPI ma dal primo gennaio 2013 viene loro aumentata l’una tantum.
N.B. dal 1° maggio 2015 Aspi e mini – Aspi sono state sostituite dalla NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).
ASPi: cos’è e a chi spetta
Come avveniva in precedenza, l’indennità spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ed abbiano quindi dato la loro immediata disponibilità presso il Centro per l’Impiego (DID);
- possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione (52 settimane) nel biennio precedente la data della perdita del lavoro.
Sono esclusi dall’ASpI i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, ad esclusione delle dimissioni per giusta causa (es. per reiterata mancata retribuzione) o la risoluzione consensuale derivante da conciliazione cioè intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in ultimo modificata dalla L. 92/2012.
Quanto spetta di ASPi
L’indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile e sarà pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità sarà pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non puo’ in ogni caso superare l’importo mensile massimo al massimale annuo di integrazione salariale (Cig) rivalutato annualmente. Dopo i primi sei mesi di fruizione l’indennità verrà ridotta del 15% . L’indennità, ove dovuta, sarà ulteriormente decurtata del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Durata ASPi
Per quanto riguarda la durata dal 2013 al 2016 ci sarà un periodo transitorio durante il quale la durata dipenderà dall’età del lavoratore ed in cui il lavoratore. Per il 2013 sarà pari a 8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni 12 mesi per chi ha più di 50 anni *. Dal 1° gennaio 2016, quando sarà quindi a regime sarà così corrisposta:
- per 12 mesi ai lavoratori sotto i 55 anni *
- per 18 mesi ai lavoratori sopra i 55 anni *
* nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo.
La domanda andrà presentata anche per l’ASpI esclusivamente per via telematica, tramite accesso personale con PIN, oppure tramite patronato, entro 68 giorni dall’inizio dello status di disoccupato.
L’erogazione dell’indennità è subordinata al mantenimento dello status di disoccupato. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (COL), fino ad un massimo di sei mesi.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività il quale provvede, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma.
Cos’è la Mini-ASpI
A decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria, è liquidata un’indennità pari a quella prevista per l’ASpI ma denominata mini-ASpI, che prenderà quindi il posto della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Questa indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni.
Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprenderà a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. La disoccupazione con requisiti ridotti si considera assorbita, con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.