Quali sono le sanzioni previste in caso di assenza alla visita fiscale dell’INPS? Il lavoratore in malattia è soggetto all’obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie, ma può capitare di essere assenti alla visita fiscale INPS.
L’assenza ingiustificata alle visite di controllo malattia ha importanti conseguenze per il lavoratore, sia di tipo economico che disciplinare; queste possono spingersi infatti fino alla perdita dell’indennità di malattia o al licenziamento per giusta causa.
Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza chiarendo in quali circostanze l’assenza alla visita fiscale INPS è giustificata. Vediamo in questa breve guida riassuntiva le giustificazioni valide per l’assenza alla visita di controllo e le conseguenze in caso di assenza ingiustificata.
Orari malattia: fasce di reperibilità
Per prima cosa riepiloghiamo gli orari di reperibilità per la malattia dipendenti privati e pubblici
Le fasce orarie di orarie di reperibilità per i dipendenti privati vanno (dal lunedì alla domenica e festivi inclusi):
- mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici vanno (dal lunedì alla domenica e festivi inclusi):
- mattina: dalle 9.00 alle 13.00;
- pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.
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Assenza alla visita di controllo INPS: sanzioni economiche
L’assenza ingiustificata alla visita di controllo ha conseguenze economiche differenti a seconda del momento in cui si è verificata:
- l’assenza alla prima visita comporta la perdita del trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni;
- assenza alla seconda visita, oltre alla sanzione di cui sopra, determina una riduzione del 50% del trattamento per il residuo periodo di malattia;
- assenza alla terza visita ha come conseguenza l’interruzione dell’indennità per il restante periodo di prognosi.
Come assenza alla seconda visita, si intendono sia i casi in cui il lavoratore non è presente al controllo domiciliare che a quello ambulatoriale.
Questo perché se il lavoratore è assente alla visita di controllo domiciliare il medico rilascia un invito a presentarsi il giorno successivo non festivo alla visita ambulatoriale. Gli importi da restituire all’INPS devono essere evidenziati nel flusso Uniemens con il codice E775.
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Assenza alla visita fiscale INPS: sanzioni disciplinari
L’assenza del lavoratore alle visite mediche di controllo può configurare una violazione dei doveri di buona fede e correttezza nei confronti del datore. Il lavoratore che risulti assente ad una visita di controllo potrebbe vedersi recapitare una lettera di contestazione dal datore di lavoro.
In tal senso, secondo la giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 11153/2001), il soggetto può essere sanzionato a livello disciplinare fino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa qualora l’assenza reiterata alle visite configuri un intento elusivo in capo al controllato, in conflitto con l’interesse del datore a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa.
L’applicazione delle sanzioni deve comunque seguire la normale procedura di contestazione nel rispetto dell’art. 7 L. 300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), mentre non è richiesto (in caso di licenziamento) che la condotta sia prevista dal codice disciplinare (Cassazione sentenza n. 3915/1996).
Malattia del lavoratore all’estero: cosa fare
Durante l’arco della vita lavorativa potrebbe accadere che il lavoratore, magari durante una vacanza in un periodo di ferie, si ammali mentre si trova all’estero. Cosa bisogna fare in questi casi? Se il lavoratore si ammala:
- in un paese UE o convenzionato con l’Italia fa fede il certificato medico e il lavoratore non deve presentare ulteriori prove o documenti;
- in uno stato extra-UE non convenzionato con l’Italia, l’autorità diplomatica o consolare può verificare su richiesta del datore o dell’INPS l’esattezza di diagnosi e prognosi.
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Assenza giustificata alla visita fiscale
Anche se è chiaro che non ci si può assentare durante le fasce orarie di reperibilità, esiste comunque una casistica ben precisa di giustificazioni valide per l’assenza alla visita fiscale. L’INPS (Circolare n. 134421/84) ha individuato i seguenti casi di assenza giustificata:
- Concomitanza di visite o prestazioni specialistiche, in questi casi il lavoratore deve dimostrare che non poteva assentarsi in un orario diverso da quello rientrante nelle fasce di reperibilità, oltre a presentare la documentazione della struttura con orario e giorno di visita;
- Eventi che rendono imprescindibile la presenza del lavoratore, per scongiurare ad esempio gravi conseguenze economiche o di salute per sé o per i membri della famiglia (anche in tal caso è necessaria l’acquisizione della documentazione a sostegno dell’impedimento);
- Non è sanzionabile il lavoratore che al momento della visita era assente dal proprio domicilio perchè presso una pertinenza dell’abitazione (cantina, garage ecc…) ma vi ritorna prima che il medico si sia allontanato;
- Causa di forza maggiore, da intendersi, secondo la Cassazione (sentenza n. 5718/2010), come l’allontanamento dal domicilio per tutelare interessi primari.
Parimenti, è giustificata l’assenza del lavoratore alla visita di controllo in caso di ricovero ospedaliero. Infine, alcuna sanzione può esser comminata se i periodi interessati sono già stati oggetto di precedente visita.
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Come comportarsi in caso di assenza alla visita di controllo
E’ chiaro che la prima e fondamentale prescrizione per il lavoratore in malattia è quella di rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato sul certificato di malattia durante le fasce orarie indicate per dipendenti privati e pubblici, domeniche e festivi compresi.
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Secondo la Cassazione (sentenza n. 116/1990) il lavoratore dev’essere reperibile anche quando il controllo medico è già stato effettuato. E’ nella potestà dell’azienda richiedere ulteriori visite di controllo. Ma cosa deve fare il lavoratore in caso di assenza alla visita di controllo INPS?
Come chiarito dall’INPS (circolare n. 147/96) è ininfluente il fatto che il lavoratore abbia preventivamente informato l’Istituto della sua assenza alla visita. In questi casi deve solo fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza.
Da segnalare che alcuni contratti collettivi (tra gli altri CCNL Chimici Farmaceutici – Industria e Gomma Plastica – Industria) prevedono l’obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente al datore l’assenza durante le fasce orarie di reperibilità. Questo obbligo ha effetti solo per l’integrazione economica a carico dell’azienda.