Cosa deve fare e quali sono gli obblighi del lavoratore in malattia? Quali sono le conseguenze della sua assenza per malattia e quindi quali sono le tutele rispetto alla retribuzione e alla conservazione del posto di lavoro? Come gestire il certificato medico malattia lavoro?
Per prima cosa si può affermare che la malattia del lavoratore (in passato denominata anche mutua) è un evento morboso che colpisce il lavoratore dipendente alterandone lo stato di salute e costringendolo ad astenersi dal prestare l’attività lavorativa. Dal manifestarsi dello stato morboso nascono una serie di obblighi e adempimenti in capo al malato, con lo scopo di segnalare e giustificare l’assenza dal lavoro. L’adempimento principale è il rilascio del certificato medico di malattia lavoro da parte del medico curante; il medico dovrà inviare copia all’INPS che lo renderà disponibile online al datore di lavoro.
A seguire, l’interessato dovrà rendersi disponibile ad eventuali visite di controllo da parte delle strutture pubbliche competenti in apposite fasce orarie di reperibilità denominate anche orari visita fiscale. L’assenza ingiustificata nelle fasce orarie di disponibilità espone il lavoratore a conseguenze patrimoniali (perdita dell’indennità INPS) e disciplinari.
Dal punto di vista economico, i periodi di non lavoro sono coperti dall’INPS a seconda del settore di appartenenza e della qualifica del dipendente e possono essere considerati alla stregua di permessi per malattia. In mancanza della copertura INPS, l’assenza è economicamente a carico dell’azienda.
Analizziamo nel dettaglio la tipica situazione del lavoratore in malattia.
Assenza per malattia: cosa fare
Al verificarsi dell’evento morboso il dipendente, prima di “mettersi in malattia”, è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro. Tale adempimento è preventivo rispetto all’invio del certificato medico ed ha la funzione di comunicare all’azienda l’assenza dal lavoro.
L’omessa segnalazione al datore dell’assenza per malattia, se prevista come obbligatoria dal contratto collettivo, può integrare una fattispecie di illecito disciplinare.
Il lavoratore in malattia è tenuto a sottoporsi a visita medica da parte del medico curante, il quale produrrà un certificato medico contenente l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza / domicilio conosciuto dal datore di lavoro.
Se le condizioni di salute non consentono uno spostamento, la visita avviene a domicilio.
In alternativa al medico curante, la certificazione può essere rilasciata da:
- Strutture di pronto soccorso;
- Case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
- Cliniche universitarie;
- Libero professionista che ha in cura diretta il lavoratore (nei casi di assoluta urgenza).
A seconda della tipologia di visita (e del giorno di effettuazione della stessa) la malattia decorre da:
- Data di rilascio del certificato medico, in caso di visita ambulatoriale;
- Giorno di rilascio del certificato medico ovvero, se il lavoratore dichiara la sussistenza della malattia, dal giorno precedente la redazione del certificato stesso.
Certificato medico malattia lavoro: cos’è e come funziona
Come in parte anticipato, la visita si conclude con la produzione del certificato medico di malattia dal lavoro, composto da:
- Certificato di diagnosi, contenente data di inizio e fine malattia (oltre alla causa della stessa) da inviare in via telematica all’INPS a cura del medico curante;
- Attestato di malattia, con la sola prognosi che l’INPS renderà disponibile al datore di lavoro.
A prescindere dall’invio telematico dell’attestato, il lavoratore è comunque tenuto a farsi rilasciare dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato, così da permettere all’azienda di reperire in autonomia il documento, senza attendere che l’INPS lo renda disponibile sull’apposita piattaforma online.
In caso di impossibilità all’invio telematico, il medico o la struttura sanitaria rilasciano un certificato cartaceo. Il lavoratore, entro due giorni dal rilascio, dovrà:
- Inviare il certificato di diagnosi all’INPS;
- Trasmettere l’attestato di malattia al datore di lavoro.
Ricapitolando quindi il lavoratore deve seguire questo semplice iter:
- si reca dal proprio medico curante (o altro medico abilitato) per farsi certificare lo stato di malattia;
- il medico attesta il suo stato tramite certificato medico di malattia telematico. Questo viene inviato contestualmente all’INPS e quindi è a disposizione del datore di lavoro;
- il lavoratore avvisa il datore di lavoro inviandogli il numero di certificato di malattia (a mezzo email, whatsapp, SMS, Fax ecc.)
Visita medica di controllo domiciliare
La visita medica di controllo domiciliare, comunemente detta visita fiscale, consiste nel controllo sullo stato di malattia del lavoratore. Questa può avvenire esclusivamente da parte dell’INPS.
Il datore di lavoro che intende richiedere una visita medica di controllo è tenuto a presentare apposita istanza telematica sul portale www.inps.it
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Dal canto suo, il dipendente deve rendersi disponibile ai controlli INPS entro determinate fasce orarie di reperibilità (comprese domeniche e festivi).
Orari malattia dipendenti privati
- dalle 10 alle 12;
- dalle 17 alle 19.
Orari malattia dipendenti pubblici
- dalle ore 9.00 alle 13.00
- e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00
Eccezion fatta per talune ipotesi di esclusione dell’obbligo di reperibilità (ad esempio per patologie gravi che richiedono terapie salvavita) il lavoratore assente alla visita di controllo incorre in:
- perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in caso di assenza ingiustificata alla prima visita;
- l’assenza alla seconda visita ha come conseguenza, in aggiunta a quanto descritto al punto precedente, la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
- interruzione del trattamento INPS dall’assenza alla terza visita sino al termine dello stato morboso.
Oltre a comportare conseguenze a livello di prestazioni INPS, l’assenza del dipendente configura altresì un’inadempienza nei confronti del datore di lavoro, la quale può portare, a seconda di quanto prevede il codice disciplinare, sino al licenziamento per giusta causa.
Assenza per malattia: qual è la retribuzione
Come detto sopra il periodo di malattia è equiparabile ad una sorta di permesso per malattia. Lo stato morboso del dipendente ne provoca l’incapacità a rendere l’attività lavorativa. Di conseguenza, durante l’astensione dal lavoro la retribuzione è, a seconda dei casi:
- totalmente a carico dell’azienda;
- retribuita dall’INPS con eventuale integrazione (nelle misure previste dal contratto collettivo) da parte del datore di lavoro.
Nello specifico, il trattamento economico della malattia INPS è riservato a:
- Operai e categorie assimilate, lavoratori a domicilio dei settori industria e artigianato;
- Operai e categorie assimilate, impiegati (compresi i quadri), lavoratori a domicilio del settore commercio;
- Salariati del settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
- Operai a tempo indeterminato e a tempo determinato, salariati fissi, braccianti fissi, obbligati, avventizi, compartecipanti, piccoli coloni del settore agricoltura.
L’indennità economica dell’Istituto decorre dal 4° giorno di malattia. I primi tre giorni (cosiddetta “carenza”) non sono coperti dall’INPS ma, nella quasi totalità dei contratti collettivi, è previsto il trattamento economico a carico dell’azienda.
Le somme in capo all’ente di previdenza sono calcolate in misura pari ad una determinata percentuale della “Retribuzione media giornaliera” (RMG), equivalente a:
- 50% della RMG per le giornate indennizzabili dal 4° al 20° giorno di malattia;
- 66,66% della RMG dal 21° al 180° giorno di malattia;
- 80% della RMG per tutte le giornate indennizzabili a beneficio dei dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria.
Sono indennizzabili dall’INPS i:
- Giorni feriali (compreso il sabato) con esclusione di domenica e festività nazionali e infrasettimanali per gli operai;
- Tutte le giornate comprese nel periodo di malattia (escluse le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica) per gli impiegati.
Quant’è la retribuzione della malattia a carico dell’azienda
L’azienda è tenuta a garantire la normale retribuzione durante l’assenza per malattia, nelle seguenti ipotesi:
- Lavoratori esclusi dall’indennità INPS;
- Periodi di carenza;
- Festività (per gli operai) e festività cadenti di domenica (impiegati).
Al contrario, i soggetti destinatari del trattamento economico INPS possono ricevere, se previsto dal CCNL applicato, un’integrazione a carico del datore di lavoro.
Quali regole per la malattia COVID-19
A seguito del diffondersi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 il periodo trascorso:
- in quarantena con sorveglianza attiva;
- in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
è equiparato alla malattia.
Inoltre, sino al 30 giugno 2021, l’assenza dal lavoro dei dipendenti cosiddetti “fragili” è equiparata a ricovero ospedaliero, salvo che la prestazione non possa essere resa in regime di smart working.