Dal 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass (o Certificazione verde) per accedere ai luoghi di lavoro valido per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. La norma prevede espressamente che il lavoratore che si reca al lavoro sprovvisto di regolare green pass, non potrà accedere al lavoro, in quanto considerato assente ingiustificato, con conseguenze economiche e, in taluni casi, anche disciplinari.
Cosa rischia quindi un lavoratore senza Green Pass? A causa dell’assenza ingiustificata, l’azienda oltre a non pagare la retribuzione in busta paga, con conseguenze anche sulle altre voci di retribuzione, come ferie, ratei di tredicesima ecc. potrà addirittura chiedere i danni al lavoratore. Inoltre, anche se la norma prevede espressamente il divieto di licenziamento, in taluni casi, si potrà arrivare anche a sanzioni disciplinari.
Ecco i dettagli.
Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: normativa
Il Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127, entrato in vigore il giorno successivo, contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” aggiunge al cosiddetto “Decreto Green Pass” (D.l. 22 aprile 2021 numero 52 convertito in Legge 17 giugno 2021 numero 87) i seguenti articoli:
- Articolo 9-quinquies relativo all’impiego delle Certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico;
- 9-sexies riguardante l’impiego delle Certificazioni verdi da parte dei magistrati negli uffici giudiziari;
- 9-septies sull’utilizzo del Green Pass nel settore privato.
In particolare quest’ultimo dispone, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, l’obbligo, nei confronti di chi presta attività lavorativa, di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde. La previsione si applica altresì a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono (articolo 9-septies comma 2) la “propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” anche sulla base di contratti esterni.
Esclusi invece dall’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale “sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Assenza ingiustificata lavoratore senza Green Pass
I lavoratori (articolo 9-septies comma 6) nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della Certificazione verde o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati
“assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”. Per i giorni di assenza, continua il comma 6, non sono dovuti “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Analizziamo nel dettaglio quali conseguenze economiche (in busta paga, risarcimenti danni) e disciplinari (richiami, licenziamento) ci sono per i dipendenti senza Green Pass.
Leggi anche: Green pass per colf e badanti: cosa succede senza certificato verde
Assenza ingiustificata senza green pass: conseguenze in busta paga
I giorni di assenza ingiustificata, previsti dall’articolo 9-septies comma 6 e disposti in mancanza della Certificazione verde, sono da considerarsi non retribuiti.
Lo stesso periodo è altresì da considerarsi ininfluente ai fini della maturazione di tutta una serie di istituti legati all’effettiva presenza (o all’assenza giustificata) sul luogo di lavoro. Stiamo parlando di:
- Ferie;
- Permessi (da intendersi come permessi ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro);
- Mensilità aggiuntive quali tredicesima ed eventuale quattordicesima;
- Trattamento di fine rapporto;
- Scatti di anzianità.
Oltre alla non-maturazione degli elementi appena citati, i giorni di assenza ingiustificata:
- Non saranno coperti ai fini contributivi e, pertanto, esclusi dal calcolo per la maturazione e l’importo del trattamento pensionistico;
- Non saranno conteggiati ai fini dell’erogazione degli Assegni per il nucleo familiare (ANF);
- Saranno esclusi dal computo delle detrazioni per lavoro dipendente, trattamento integrativo ed ulteriore detrazione.
Leggi anche: Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: guida pratica per aziende e lavoratori
Vietata la conversione dell’assenza ingiustificata in altre tipologie di assenze
Stante il tenore normativo del Decreto legge ed in attesa di futuri chiarimenti da parte di INPS / Ministero del lavoro, il dipendente per il quale si accerta il mancato possesso del Green Pass (a seguito di comunicazione o al momento dell’accesso al luogo di lavoro) ed il suo datore di lavoro non possono convertire l’assenza ingiustificata non retribuita in:
- Malattia;
- Ferie e permessi;
- Permessi ex Legge n. 104/1992;
- Congedo straordinario;
- Cassa integrazione;
- Congedo parentale.
Discorso a parte merita la maternità obbligatoria, la quale scatta in virtù di elementi oggettivi quali la tutela della salute della madre e del nascituro. In questi casi si ritiene, sempre auspicando indicazioni ufficiali, che la dipendente assente ingiustificata ai sensi dell’articolo 9-septies possa considerarsi in maternità obbligatoria a decorrere dal secondo mese precedente la data presunta del parto.
Identico effetto è previsto in caso di maternità anticipata, disposta da:
- ASL, in caso di gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose;
- Ispettorato territoriale del lavoro, a fronte di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero attività pericolosa, faticosa o insalubre.
Lavoratore in Smart working senza green pass
Nonostante in base alle FAQ pubblicate dal Governo i lavoratori in smart working non sono tenuti a possedere ed esibire il Green Pass, lo strumento del lavoro agile non può essere utilizzato da azienda e lavoratore come alternativa all’assenza ingiustificata.
Pertanto, il dipendente che comunichi o risulti privo della Certificazione verde non potrà svolgere l’attività in smart working e sarà da considerarsi assente ingiustificato.
Lavoratore senza green pass: rischio richiesta di risarcimento danni
L’articolo 9-septies comma 6 prevede espressamente che l’assenza ingiustificata non comporta alcuna conseguenza disciplinare nei confronti del lavoratore.
Tuttavia, come evidenziato dalla Nota di Aggiornamento di Confindustria relativa all’estensione del Green Pass al settore privato, la presenza di dipendenti privi di Green Pass, si legge nel documento, può “incidere sulla sicurezza (es. assenza di lavoratori componenti di nuclei di emergenza), sulle responsabilità contrattuali (es. mancato rispetto dei termini di un appalto)” ed ancora “sulla complessiva organizzazione del datore di lavoro (es. organizzazione di trasferte all’estero e pianificazione di attività a medio-lungo termine)”.
In tal senso, continua Confindustria, è “evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilità per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni”.
La Nota fa l’esempio di:
- Lavoratore adibito a mansioni per la tutela della sicurezza, esempio nucleo antincendio o per la gestione dell’emergenza;
- Ritardo nell’adempimento verso il committente (con conseguente risarcimento danni carico azienda);
- Lavoratore impegnato in trasferta che non può partire.
Dipendente senza Green Pass: sanzioni amministrative e disciplinari
Conseguenze diverse sono previste per colui che è presente sul luogo di lavoro senza possedere il Green Pass.
In tal caso (articolo 9-septies comma 8) è prevista:
- Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro;
- Possibile responsabilità a livello disciplinare.
Mentre la sanzione è adottata dal Prefetto sulla base degli atti trasmessi dall’azienda / datore di lavoro, la responsabilità disciplinare rientra nel potere dell’impresa di adottare provvedimenti sanzionatori nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).
In tal senso, nel rispetto delle procedure di legge quali:
- Preventiva contestazione dell’addebito;
- Termine di cinque giorni per eventuali giustificazioni o argomentazioni difensive del dipendente;
- Adozione del provvedimento o accoglimento delle ragioni del lavoratore;
ed alla luce delle condotte considerate punibili dal regolamento disciplinare interno, le sanzioni per il lavoratore possono concretizzarsi in:
- Ammonizione scritta;
- Multa sino ad un massimo di 4 ore di retribuzione base;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni;
- Trasferimento ad altra sede o reparto;
- Licenziamento disciplinare.